Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2022, n. 3256
Sentenza
15 dicembre 2022
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15 dicembre 2022
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Massime • 1
In presenza di opere realizzate in zona sismica in difetto di autorizzazione, il giudice deve verificare la natura e la consistenza degli interventi, anche in rapporto alle caratteristiche sismiche dell'area, con particolare attenzione ai casi in cui questa appartenga alle zone 3 e 4, impiegando le categorie e le definizioni contenute nell'art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001.
Sul provvedimento
Testo completo
maninado 0 3256 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da Sent. n. sez. 2094 Luca Ramacci - Presidente - Claudio Cerroni UP 15/12/2022 Antonella Di Stasi R.G.N. 26916/2022 Stefano Corbetta Enrico Mengoni Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TT LU AR AN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 16/3/2022 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Massimiliano Manzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/3/2022, il Tribunale di Firenze dichiarava LU AR AN TT colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 94-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e lo condannava alla pena di 3.500,00 euro di ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: æ inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale, riqualificando l'originaria contestazione (di cui agli artt. 93-95, decreto citato) nel reato ex art. 94, non avrebbe verificato che gli immobili interessati dall'abuso sarebbero ubicati nel comune di Certaldo, qualificato come zona 3 a bassa sismicità, come da documentazione in atti ed allegata;
tale carattere impedirebbe l'applicazione della norma riscontrata, al pari del successivo art. 94-bis, così da escludere la responsabilità penale, dato che nessuna autorizzazione preventiva avrebbe dovuto essere rilasciata dall'Ufficio tecnico della Regione;
- il vizio di motivazione è contestato quanto alla figura del TT, che non rivestirebbe la carica di legale rappresentante della Società Agricola Fonti s.r.l., proprietaria e committente dei lavori;
come da atto costitutivo, invero, la rappresentanze di fronte a terzi spetterebbe a tale Ching Chiat Kwong, ed a nulla varrebbe che il ricorrente avesse firmato i progetti depositati (dei quali non avrebbe potuto conoscere le eventuali irregolarità), né che fosse stato nominato amministratore delegato della società, dato che la qualifica non implicherebbe il potere di rappresentare in giudizio la società né una responsabilità per l'attività di ristrutturazione commissionata dalla società. La motivazione stesa dal Tribunale al riguardo, peraltro, sarebbe illogica, dunque viziata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta parzialmente fondato, nei termini che seguono.
4. Con riguardo al secondo motivo, da esaminare invero per primo, il Collegio ne evidenzia la palese inammissibilità, perché formulato in termini di puro merito, propri della sola fase di cognizione, con richiesta di riesame delle risultanze (documentali) offerte dall'istruttoria al riguardo.
4.1. La sentenza impugnata, affrontando la stessa questione della riferibilità soggettiva delle condotte, ha evidenziato che il TT a prescindere dal fatto che - non potesse rappresentare in giudizio la società era amministratore delegato della "Fonti s.r.l.", con il conseguente riconoscimento dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo stesso ricorrente, poi, aveva presentato il progetto delle opere (poi disatteso in