Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2005, n. 2436
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. L F - Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. M F A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V MIRELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende, giusti delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati F F, P C, A S, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 196/02 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/03/02 R.G.N. 886/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/11/04 dal Consigliere Dott. F A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d'Appello di Milano l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale era stato condannato a restituire a Vinay Mirella la somma di L. 7.005.000, oltre interessi e L.
3.000.000 per spese, a titolo di restituzione dei contributi versati alla gestione per lavoratori autonomi per gli anni 1996 e 1997.
L'appellata resisteva al gravame, ma la Corte d'Appello, con sentenza del 6 - 22/3/02, l'accoglieva, assolvendo l'INPS dalle domande, sul rilievo che la L. n. 335 del 8/8/95 aveva esteso l'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, tra gli altri, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con iscrizione alla gestione separata istituita presso l'INPS, divenuta obbligatoria dal 1/1/96, ai sensi dell'art. 1, comma 26. Con il regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 282 del 2/5/96, art. 3) era stata prevista la facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei contributi versati in altre gestioni obbligatorie ai fini del diritto e della misura della pensione. Il medesimo D.M. aveva previsto una disciplina transitoria per un quinquennio per i soggetti già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie: per chi fosse già sessantacinquenne, o maturasse tale requisito nel quinquennio, l'art. 4, 1 comma, prevedeva che l'iscrizione alla gestione separata era facoltativa;
per i soggetti sessantenni e che "alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti dell'art. 3", era previsto che gli stessi potessero "richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse...".
Nella specie, la Vinay, titolare di pensione ENPALS dal 1982, si era iscritta alla gestione separata svolgendo attività coordinata e continuativa;
compiuti i 65 anni in data 20/2/1998 aveva chiesto la cancellazione di detta iscrizione e la restituzione dei contributi versati. Il primo giudice aveva accolto la domanda sul rilievo del mancato conseguimento del diritto anche "ai trattamenti di cui all'art. 3";
tale norma però non prevedeva un "trattamento", ma solo la facoltà per l'iscritto alla gestione separata di far valere in essa altri periodi assicurativi;
il che significava che "la condizione di almeno 5 anni di contribuzione nella gestione prevista da tale legge e la necessità che la restituzione in parola possa essere chiesta entro il primo quinquennio, fanno si che il trattamento non possa mai essere stato già conseguito". La ratio della norma era quella di consentire, in fase di prima applicazione della norma, il rimborso dei contributi inutilizzabili, dovendo altrimenti operare la regola generale in virtù della quale i contributi inutilizzati restavano acquisiti alle varie gestioni in virtù del principio solidaristico. La previsione del rimborso di cui all'art. 4 esisteva quando, come nell'ipotesi in esame, la contribuzione potesse servire alla liquidazione del diritto a pensione supplementare prevista dall'art. 1 del medesimo D.M.;
quest'ultimo articolo non era stato richiamato perché era implicito che la regola prevista per il trattamento principale si applicasse al trattamento sostitutivo che presupponeva l'utilizzazione dei contributi versati alla gestione separata. La sentenza impugnata doveva quindi essere riformata e la domanda rigettata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la Vinay, fondato su un solo motivo. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, 2 comma, D.M. n. 282/96, in attuazione dell'art. 2,