Cass. civ., sez. I, ordinanza 16/02/2022, n. 05135
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Testo completo
la seguente ORDINANZA c sul ricorso n. 29877/2015 proposto da: P P e M N, elettivamente domiciliati in Roma, Via Chiana, n. 48, presso lo studio dell'avvocato A P che li rappresenta e difende per procure speciali estese in calce al ricorso ricorrente
contro
Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marcello Prestinari, n. 13, presso lo studio dell'avvocato M P, rappresentato e difeso dagli avvocati P I, E B e F B per procure speciali rispettivamente estese in calce al controricorso e alla memoria di costituzione a mezzo di nuovo difensore controricorrente avverso il decreto n. 12867/2015 del Tribunale di Milano, depositato il 16 novembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal consigliere M V.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto emesso il 16 novembre 2015 il Tribunale di Milano rigettò le opposizioni di P P e di N M allo stato passivo formato dai liquidatori del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione (di seguito indicato come "Fondo") nella parte in cui aveva escluso dal passivo della procedura di liquidazione: P per credito pari a C. 40.143,68, assistito dall'invocato privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1), cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria;.M per credito pari a C. 27.521,70, assistito dall'invocato privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1), cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria 1.1 Dopo avere descritto le vicende interessanti la vita del Fondo, dalla sua erezione in ente morale con R.D. n. 1201 dell'il agosto 1921 fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2013 dell'avviso di deposito dello stato passivo formato dai liquidatori del Fondo (oggetto di opposizione), la motivazione del decreto è nel senso che: la questione centrale coinvolta dalla controversia è quella dell'applicabilità (o meno) al procedimento di liquidazione del patrimonio dell'ente dell'art. 27 del relativo statuto per l'ipotesi del verificarsi di plusvalenze derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e dei diritti degli iscritti al Fondo di beneficiare di tali plusvalenze;
diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, il citato art. 27 dello statuto (prevedente l'attribuzione a lavoratori aventi determinati requisiti delle plusvalenze derivate dalla dismissione di immobili appartenenti al Fondo) era applicabile solo al normale esercizio dell'attività del Fondo, non anche alla fase finalizzata alla liquidazione del suo intero patrimonio (compresa la proprietà di immobili), in quanto con l'accordo intervenuto il 10 dicembre 2004 fra le "fonti istitutive del Fondo Pensioni" (id est, la Banca e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti della banca) si decise di avviare il procedimento di liquidazione dell'ente e di destinare il ricavato dalla liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare "non più alle categorie di pensionati e pensionabili cui si rivolgeva l'art. 27, ma esclusivamente a due categorie: quella di chi, all'epoca della riforma, era già andato in pensione e percepiva la relativa rendita e di quanti al 10/12/2004 erano ancora in attività";
con tale accordo, inoltre: furono soppressi l'istituto della pensione di reversibilità e la possibilità di ottenere anticipazioni;
fu deciso di sospendere, a partire dal 1 gennaio 2015, ogni ulteriore esborso di danaro ai creditori di "zainetti" (id est, le somme di danaro in accumulo nei conti individuali progettate con l'accordo, fra le stesse parti, del 16 dicembre 1999, il cui contenuto venne trasfuso nello statuto del Fondo);
furono sospese le erogazioni in favore dei pensionati con "attribuzione, in luogo delle pensioni, di acconti sulla liquidazione della loro posizione";l'effetto dell'accordo del 2004 fu quello "di abrogare, pur implicitamente, l'art. 27 dello statuto, in quanto norma in concreto incompatibile con la volontà delle parti di destinare il ricavato della liquidazione dell'intero patrimonio del Fondo non più alle categorie di pensionati e pensionabili cui si rivolgeva l'art. 27, ma esclusivamente a due categorie: quella di chi, all'epoca della riforma, era già andato in pensione e percepiva la relativa rendita e di quanti al 10/12/2004 erano ancora in attività";
e tale interpretazione deriva dalle indicazioni testuali riprodotte nella motivazione (pagg. 8 e 9), nonché dai comportamenti delle parti di tale accordo nella motivazione dell'atto specificamente descritti (pagg. 10 e 11);
l'accordo del 2004, fonte avente rango pari a quello del 16 dicembre 1999, era peraltro idoneo "a dettare i criteri della futura liquidazione del Fondo, anche in contrasto con le previsioni statutarie che non contengono alcuna disposizione diretta a disciplinare la liquidazione dell'ente e la ripartizione del suo patrimonio";
sotto il profilo sostanziale, d'altra parte, l'art. 27 dello statuto non attribuiva ai lavoratori iscritti al Fondo "un diritto soggettivo perfetto sulla dotazione dell'ente", ma solo la "previsione di una possibile, ma niente affatto certa, integrazione del trattamento pensionistico complementare...nel caso di realizzazione di plusvalenze", sì che la posizione soggettiva degli iscritti ben poteva "essere incisa dalla contrattazione collettiva anche in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori";
l'accordo del 2004 non determina neppure lesione dell'art. 2117 cod. civ., non essendovi stata nella specie alcuna distrazione del patrimonio dell'ente dalla sua funzione previdenziale, bensì una modificazione legittima e ragionevole dei criteri di distribuzione del ricavato della vendita del patrimonio immobiliare nell'ambito della procedura di liquidazione generale del Fondo;
i due opponenti "aderirono alla riforma del Fondo, giacché tutte le loro rivendicazioni poggiano, sia pure con declinazioni diverse, sulla pretesa, perdurante vigenza dell'art. 27," e non giova a loro "invocare l'accordo del 1999" (con il quale venne attuata una profonda riforma del Fondo" descritta nella pag. 2 della motivazione e le cui previsioni vennero "consacrate nel nuovo Statuo, approvato da COVIP il 20 dicembre 2000) "in quanto evidentemente assorbito e superato dal nuovo Statuto approvato";
se così non fosse sarebbe stato "del tutto superfluo l'aver
contro
Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marcello Prestinari, n. 13, presso lo studio dell'avvocato M P, rappresentato e difeso dagli avvocati P I, E B e F B per procure speciali rispettivamente estese in calce al controricorso e alla memoria di costituzione a mezzo di nuovo difensore controricorrente avverso il decreto n. 12867/2015 del Tribunale di Milano, depositato il 16 novembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal consigliere M V.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto emesso il 16 novembre 2015 il Tribunale di Milano rigettò le opposizioni di P P e di N M allo stato passivo formato dai liquidatori del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione (di seguito indicato come "Fondo") nella parte in cui aveva escluso dal passivo della procedura di liquidazione: P per credito pari a C. 40.143,68, assistito dall'invocato privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1), cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria;.M per credito pari a C. 27.521,70, assistito dall'invocato privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1), cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria 1.1 Dopo avere descritto le vicende interessanti la vita del Fondo, dalla sua erezione in ente morale con R.D. n. 1201 dell'il agosto 1921 fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2013 dell'avviso di deposito dello stato passivo formato dai liquidatori del Fondo (oggetto di opposizione), la motivazione del decreto è nel senso che: la questione centrale coinvolta dalla controversia è quella dell'applicabilità (o meno) al procedimento di liquidazione del patrimonio dell'ente dell'art. 27 del relativo statuto per l'ipotesi del verificarsi di plusvalenze derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e dei diritti degli iscritti al Fondo di beneficiare di tali plusvalenze;
diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, il citato art. 27 dello statuto (prevedente l'attribuzione a lavoratori aventi determinati requisiti delle plusvalenze derivate dalla dismissione di immobili appartenenti al Fondo) era applicabile solo al normale esercizio dell'attività del Fondo, non anche alla fase finalizzata alla liquidazione del suo intero patrimonio (compresa la proprietà di immobili), in quanto con l'accordo intervenuto il 10 dicembre 2004 fra le "fonti istitutive del Fondo Pensioni" (id est, la Banca e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti della banca) si decise di avviare il procedimento di liquidazione dell'ente e di destinare il ricavato dalla liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare "non più alle categorie di pensionati e pensionabili cui si rivolgeva l'art. 27, ma esclusivamente a due categorie: quella di chi, all'epoca della riforma, era già andato in pensione e percepiva la relativa rendita e di quanti al 10/12/2004 erano ancora in attività";
con tale accordo, inoltre: furono soppressi l'istituto della pensione di reversibilità e la possibilità di ottenere anticipazioni;
fu deciso di sospendere, a partire dal 1 gennaio 2015, ogni ulteriore esborso di danaro ai creditori di "zainetti" (id est, le somme di danaro in accumulo nei conti individuali progettate con l'accordo, fra le stesse parti, del 16 dicembre 1999, il cui contenuto venne trasfuso nello statuto del Fondo);
furono sospese le erogazioni in favore dei pensionati con "attribuzione, in luogo delle pensioni, di acconti sulla liquidazione della loro posizione";l'effetto dell'accordo del 2004 fu quello "di abrogare, pur implicitamente, l'art. 27 dello statuto, in quanto norma in concreto incompatibile con la volontà delle parti di destinare il ricavato della liquidazione dell'intero patrimonio del Fondo non più alle categorie di pensionati e pensionabili cui si rivolgeva l'art. 27, ma esclusivamente a due categorie: quella di chi, all'epoca della riforma, era già andato in pensione e percepiva la relativa rendita e di quanti al 10/12/2004 erano ancora in attività";
e tale interpretazione deriva dalle indicazioni testuali riprodotte nella motivazione (pagg. 8 e 9), nonché dai comportamenti delle parti di tale accordo nella motivazione dell'atto specificamente descritti (pagg. 10 e 11);
l'accordo del 2004, fonte avente rango pari a quello del 16 dicembre 1999, era peraltro idoneo "a dettare i criteri della futura liquidazione del Fondo, anche in contrasto con le previsioni statutarie che non contengono alcuna disposizione diretta a disciplinare la liquidazione dell'ente e la ripartizione del suo patrimonio";
sotto il profilo sostanziale, d'altra parte, l'art. 27 dello statuto non attribuiva ai lavoratori iscritti al Fondo "un diritto soggettivo perfetto sulla dotazione dell'ente", ma solo la "previsione di una possibile, ma niente affatto certa, integrazione del trattamento pensionistico complementare...nel caso di realizzazione di plusvalenze", sì che la posizione soggettiva degli iscritti ben poteva "essere incisa dalla contrattazione collettiva anche in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori";
l'accordo del 2004 non determina neppure lesione dell'art. 2117 cod. civ., non essendovi stata nella specie alcuna distrazione del patrimonio dell'ente dalla sua funzione previdenziale, bensì una modificazione legittima e ragionevole dei criteri di distribuzione del ricavato della vendita del patrimonio immobiliare nell'ambito della procedura di liquidazione generale del Fondo;
i due opponenti "aderirono alla riforma del Fondo, giacché tutte le loro rivendicazioni poggiano, sia pure con declinazioni diverse, sulla pretesa, perdurante vigenza dell'art. 27," e non giova a loro "invocare l'accordo del 1999" (con il quale venne attuata una profonda riforma del Fondo" descritta nella pag. 2 della motivazione e le cui previsioni vennero "consacrate nel nuovo Statuo, approvato da COVIP il 20 dicembre 2000) "in quanto evidentemente assorbito e superato dal nuovo Statuto approvato";
se così non fosse sarebbe stato "del tutto superfluo l'aver
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