Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2022, n. 04599

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2022, n. 04599
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04599
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

itatamente alle sanzioni Ritenuto in fatto 1. M M impugnava l'avviso del 4.12.2008 con cui l'Agenzia delle Entrate rettificava l'imposta di registro ed ipo-catastali relativa alla donazione ricevuta per atto notar Tognadi, registrato il 30.12.2005, sul rilievo che la contribuente non aveva diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa, trattandosi di abitazione di lusso di superficie superiore ai 240 mq. La ricorrente deduceva l'errata applicazione della normativa richiamata dall'Agenzia, assumendo che non poteva trovare applicazione l'art. 10 del D.M.

2.08.1969 il quale ai fini della individuazione delle abitazioni non di lusso, rinviava al d.m.

4.12.1961 per le abitazioni costruite in base a licenza di edificazione in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto, ritenendo che per le abitazioni di non lusso si dovesse appunto fare riferimento al D.M. del 1961, in virtù del rinvio operato dall'art. 10 citato. La Commissione adita dalla contribuente respingeva il ricorso. Avverso detta sentenza proponeva appello la contribuente che reiterava le difese svolte in primo grado, insistendo sull'inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa, in quanto l'interpretazione normativa era stata offerta solo dalla Suprema Corte nel 2006, in epoca successiva alla data del rogito. Con sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Lazio rigettava l'appello, ritenendo legittima l'interpretazione normativa operata dall'Agenzia ed escludendo una ipotesi di incertezza normativa fondante l'esclusione delle sanzioni, in considerazione della qualifica rivestita dalla contribuente che svolgeva l'attività di avvocato.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la contribuente sulla base di due motivi. L'Agenzia ha depositato nota per la partecipazione all'udienza pubblica. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso, limitatamente alle sanzioni.

RITENUTO IN DIRITTO

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5), c.p.c. oggetto di discussione tra le parti;
per avere la regionale (con sentenza depositata prima dell'11.09.2012 data di entrata in vigore dell'art. 348 ter, ultimo comma c.p.c. in merito alla cd. preclusione della doppia conforme) omesso di valutare le deduzioni difensive allegate dalla predetta in merito alla successione cronologica delle disposizioni legislative, al coordinamento delle diverse disposizioni tributarie ed alla assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità. La contribuente, come riportato, fonda la sua pretesa di godere dei benefici fiscali di cui al D.L. n. 348 del 1994, art. 2, comma 2, sulla base del D.M. del 1969, art. 10, per il quale "alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D. M. 4 dicembre 1961": secondo la ricorrente, per detto art. 10, le caratteristiche di lusso di un immobile vanno individuate in base all'epoca di costruzione dello stesso, per cui le caratteristiche da considerare sono quelle contenute nel D.M. del 1961 in quanto il bene per il cui trasferimento sono stati chiesti detti benefici, dovrebbe essere considerato costruito in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore all'entrata in vigore del D.M. del 1969. La tesi è stata correttamente non condivisa dalla CTR che - in base ad una lettura coordinata e correlata delle pertinenti disposizioni, specie legislative e, soprattutto, in considerazione della finalità (incentivante la costruzione di abitazioni non di lusso) perseguita dalle stesse - ha affermato che alla norma (D.M. del 1969, art. 10) invocata dalla contribuente deve essere attribuita non una funzione di separazione cronologia, nella definizione legislativa, di (almeno) due diverse specie di "abitazione non di lusso" ma la semplice funzione di regolamentazione transitoria dell'unica fattispecie in essa prevista, data dalle "abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del... Decreto" del 1969, ovverosia delle sole abitazioni o in corso di costruzione (ovviamente "in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore") al momento dell'entrata in vigore detta o costruite successivamente a tal momento ma "in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore", atteso che soltanto tali costruzioni erano e potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quel momento vigenti e solo per quelle poteva porsi il problema (appunto di natura transitoria) della individuazione del complesso normativo al quale far riferimento per stabilire il carattere dell'abitazione e, quindi, la spettanza dei benefici fiscali dell'epoca.

3.La censura è comunque inammissibile. La denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non presenta neppure i requisiti richiesti dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nella nuova formulazione finendo con il lamentare non l'omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica ( e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria), bensì l'omessa o carente valutazione di deduzioni difensive. Vale osservare, in primo luogo, che l'esame delle allegazioni difensive, nonché la valutazione delle risultanze della prova, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le tante, Cass.12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097;
Cass. nn 16986/2013;
Cass. Sez. U. n. 24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014). Deve, peraltro, aggiungersi che il difetto di motivazione legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., non è configurabile, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiché, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione;
cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo ( Cass. n. 17761/2016;
21152 del 2014). In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr. Cass.
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