Cass. civ., SS.UU., ordinanza 07/11/2008, n. 26793

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La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 comma 1, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, trasfuso nell'art. 53, comma 1 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ad opera della sentenza n. 191 del 2006 della Corte costituzionale, riguarda soltanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto; conseguentemente appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo quelle controversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché impugnati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A. dagli artt. 43 e 44 del T.U. n. 327 e dall'art. 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166. (Fattispecie relativa ad un'azione di annullamento di un decreto di acquisizione coattiva di beni immobili e contestuale azione di risarcimento dei danni, per l'imposizione di una servitù di elettrodotto su immobili contigui a quelli acquisiti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 07/11/2008, n. 26793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26793
Data del deposito : 7 novembre 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C A - Primo Presidente f.f. -
Dott. E A - Presidente di sezione -
Dott. P R - Presidente si sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G C C F e F e R M R, domiciliati in Roma, Via Picardi 4/B, presso l'avv. CAPUTI JAMBRENGHI V., che li rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso;



- ricorrenti -


contro
Provincia di Bari;

- intimata -
contro
Enel distribuzione s.p.a.;



- intimato -


per il regolamento preventivo della giurisdizione nel giudizio n. 634/2006 R.g. TAR Puglia;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. A N;

Lette le conclusioni del P.M., Dr. M A, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo;L Udito il difensore dei ricorrenti, avv. C J, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 aprile 2006 C F C, F C e M R Ro hanno proposto dinanzi al T.A.R. Puglia azione di annullamento di un decreto di acquisizione coattiva di beni immobili e un'azione di risarcimento dei danni per l'imposizione di una servitù di elettrodotto su immobili contigui a quelli acquisiti.
Instauratosi il contraddittorio e sopravvenuta la sentenza dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 325 del 2001, art. 53, comma 1, trasfuso nel D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, comma 1, gli stessi ricorrenti hanno proposto
regolamento preventivo della giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Gli intimati Provincia di Bari ed Enel distribuzione s.p.a. non hanno spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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