Cass. civ., SS.UU., ordinanza 07/01/2020, n. 00111
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29226-2018 proposto da: B SRGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell'avvocato R C, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato A C, che lo rappresenta e difende;PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALEDELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI, 25, presso PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI;- controricorrenti - nonchè contro PAULGROSS ANDREA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, FISE - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI;- intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 76099 della CORTE dei CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2019 dal Presidente A S;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G G, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, accolga il ricorso, dichiari il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ed emetta le pronunzie conseguenti per legge;RILEVATO CHE -S B, convenuto in giudizio dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio per rispondere, quale Segretario Generale della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) insieme con il Presidente della Federazione Andrea Paulgross, del danno erariale cagionato per mala gestio (spese ingiustificate e sottoscrizione di una transazione con Ric. 2018 n. 29226 sez. SU - ud. 24-09-2019 -2- terzi recante l'esborso di un indennizzo di importo consistente) nel quadriennio olimpico intercorso tra il 2009 ed il 2012, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti;-resistono con distinti controricorsi, e successive memorie illustrative, il Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) ed il Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio;-il Pubblico Ministero ha formulato le conclusioni trascritte in epigrafe;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi