Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2023, n. 16603

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Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione quando essa ha formato oggetto di contestazione e sul punto deciso la parte interessata non ha proposto impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che, nel giudizio di cassazione, la domanda risarcitoria dell'attore non poteva essere riqualificata ex art. 144 cod. ass., poiché sulla qualificazione ex art. 141 cod. ass. data dal giudice di primo grado si era formato il giudicato, in assenza di successiva impugnazione).

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, poiché, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, introduce un fondamento oggettivo di responsabilità del vettore assicurato ed è, pertanto, norma di diritto sostanziale, e non meramente processuale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2023, n. 16603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16603
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 34057/2019 Numero sezionale 1160/2023 Numero di raccolta generale 16603/2023 Data pubblicazione 12/06/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da Assicurazione — Assicurazione R.C.A. — Risarcimento diretto — Azione diretta del terzo trasportato — Art. 141 cod. ass. — Applicabilità a fatti anteriori — Esclusione Responsabilità extracontrattuale — Sinistro stradale — Danno patrimoniale per oneri di assistenza sopportati dai figli in adempimento di obbligo morale — Risarcibilità G T - Presidente - Oggetto F M C - Consigliere - R.G.N. 34057/2019 E V - Consigliere - E I - Consigliere Rel. - Cron. Marco Dell'Utri - Consigliere - UP – 03/04/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34057/2019 R.G. proposto da D E F, D M, D S e S F, rappresentati e difesi dagli Avv.ti M G T, A S e P M, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via G. G. Belli, n. 96;
– ricorrenti –

contro

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. A G e dall'Avv. A M, con domicilio eletto Numero registro generale 34057/2019 Numero sezionale 1160/2023 Numero di raccolta generale 16603/2023 Data pubblicazione 12/06/2023 in Roma, Via delle Fornaci, n. 38, presso lo studio dell'Avv. S Ci;
– controricorrente– nonché

contro

Allianz S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio, n. 17/A;
– controricorrente– e nei confronti di Defendi Fabio, Defendi Giovanni Battista;
– intimati – avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1428/2019 depositata il 3 aprile 2019;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2023 dal Consigliere E I;
Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Pepe, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, con le quali si chiede che la Corte accolga il terzo motivo del ricorso, respinti gli altri.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 19 marzo 2012 i germani Sandrino ed E F D, in proprio e nella qualità di eredi del padre, P D, convennero in giudizio avanti il 2 Numero registro generale 34057/2019 Numero sezionale 1160/2023 Numero di raccolta generale 16603/2023 Data pubblicazione 12/06/2023 Tribunale di Venezia, ex art. 141 cod. ass., O F e la Allianz Assicurazioni S.p.a., nonché, ex art. 144 cod. ass., Fabio e Giovanni Battista Defendi e la Milano Assicurazioni S.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 4 gennaio 2004, allorquando l'autovettura sulla quale il padre degli istanti viaggiava come trasportato, di proprietà e condotta dalla moglie, O F, nell'attraversare un incrocio, entrava in collisione con l'autovettura che sopraggiungeva da destra, condotta da Fabio Defendi e di proprietà di Giovanni Battista Defendi, assicurata per la r.c.a. dalla Milano Ass.ni S.p.a., derivandone al suddetto loro congiunto gravissime lesioni che, dopo sedici mesi di coma, lo conducevano alla morte. Costituendosi in giudizio O F proponeva domanda riconvenzionale (in senso improprio o trasversale) per la condanna dei Defendi e della Milano Ass.ni e/o di Allianz S.p.a. al risarcimento dei danni da essa stessa direttamente subiti in conseguenza del sinistro, nonché di quelli iure proprio e iure hereditatis subiti in conseguenza della morte del coniuge.

2. Con sentenza n. 2004 del 29 luglio 2016 il Tribunale, ritenuta preliminarmente l'inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass. trattandosi di sinistro verificatosi anteriormente alla sua entrata in vigore, e imputato il sinistro a colpa concorrente della Furlan, nella percentuale del 70%, e del Defendi, per il 30%, rigettò le domande degli attori ritenendo satisfattivi gli acconti da essi già ricevuti ante causam e accolse invece, per quanto di ragione, la domanda della Furlan.

3. Interposero gravami: a) E F D nonché M e S D e S F, quali eredi di S D, dolendosi: della ritenuta inammissibilità della domanda diretta ex art. 141 cod. ass. (secondo gli appellanti norma di diritto processuale, come tale 3 Numero registro generale 34057/2019 Numero sezionale 1160/2023 Numero di raccolta generale 16603/2023 Data pubblicazione 12/06/2023 applicabile alle azioni introdotte dopo la sua entrata in vigore, ancorché riferite a fatti anteriori);
della erronea liquidazione dei danni patrimoniali per spese di assistenza;
della mancata liquidazione delle spese legali affrontate ante causam;
della riduttiva liquidazione del danno non patrimoniale sofferto iure proprio per la morte del padre;
della mancata liquidazione del danno tanatologico e di quello c.d. catastrofale;
della riduttiva liquidazione del danno biologico terminale;
del mancato riconoscimento di rivalutazione e interessi compensativi;
b) O F dolendosi: della errata ripartizione della responsabilità del sinistro, essendo questa, in thesi, da ascriversi principalmente alla condotta del Defendi che, nell'occorso, procedeva ad una velocità doppia rispetto a quella consentita;
della mancata o riduttiva liquidazione delle voci di danno non patrimoniale già investite dall'altro appello;
nonché della erronea decurtazione della quota del risarcimento ad essa spettante iure hereditatis, trattandosi di danno ai fini della cui liquidazione non poteva assumere rilievo il suo concorso di colpa.

4. Con sentenza n. 1428 depositata il 3 aprile 2019 la Corte d'appello di Venezia ha rigettato il primo appello e parzialmente accolto il secondo. Ha infatti ritenuto, nell'ordine: i) correttamente esclusa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 141 cod. ass.;
ii) non configurare danno risarcibile le spese per assistenza della vittima primaria, trattandosi di attività che «rientra nel dovere di assistenza che lega i genitori ai propri figli»;
iii) corretta la liquidazione delle spese legali sostenute ante causam;
iv) corretta altresì la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in quanto, sebbene operata sulla base delle tabelle 4 Numero registro generale 34057/2019 Numero sezionale 1160/2023 Numero di raccolta generale 16603/2023 Data pubblicazione 12/06/2023 del Tribunale di Venezia, è risultata corrispondente negli esiti alla quantificazione che si sarebbe ottenuta sulla base di quelle c.d. milanesi;
v) corretta l'esclusione del c.d. danno tanatologico e di quello catastrofale in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della vittima primaria nel «breve» intervallo tra il sinistro e la morte;
vi) infondate le doglianze in punto di liquidazione del danno biologico sofferto dalla vittima primaria, operata sulla base degli importi riconosciuti, per ciascun giorno di invalidità, dalle tabelle di Milano;
vii) corretta la liquidazione del danno biologico sofferto dalla Furlan;
viii) fondato, invece, il «comune motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento degli interessi compensativi», ma tuttavia inidoneo a determinare l'accoglimento dell'appello proposto da Edvige F. Drigo e dagli eredi di S D, risultando comunque ancora satisfattivi, pur computando detti interessi, l'acconto ad essi già corrisposto;
ix) fondato altresì il motivo d'appello con cui la Furlan contestava l'operata decurtazione, per il suo concorso di colpa nella causazione del sinistro, dell'importo risarcitorio liquidato pro quota in suo favore, in relazione al danno non patrimoniale subito dalla vittima primaria e da essa dedotto iure hereditatis.

5. Avverso tale sentenza E F D, M e S D e S F, la prima in proprio e quale erede di P D, gli altri nelle già spiegate qualità, i primi tre inoltre anche quali eredi di O F, propongono ricorso per cassazione articolando sei motivi, cui resistono la UnipolSai Ass.ni S.p.a. e la Allianz S.p.a., depositando controricorsi. Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede 5 Numero registro generale 34057/2019 Numero sezionale 1160/2023 Numero di raccolta generale 16603/2023 Data pubblicazione 12/06/2023 6. Il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. I ricorrenti e la controricorrente Allianz hanno depositato memorie.

7. Chiamata la causa all'udienza pubblica del 29 aprile 2022, all'esito della stessa questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 28729 del 04/10/2022, ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione ad esse rimessa da Cass. Sez. 6-3, ord. int. nn. 6946 e 6947 del 02/03/2022. 8. Intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite, è stata fissata per la trattazione l'odierna udienza pubblica con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

9. In vista di tale udienza il P.M. ha depositato nuove conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del terzo motivo di ricorso e il rigetto degli altri. I ricorrenti e la controricorrente Allianz hanno depositato ulteriori memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ne ha prorogato l'applicazione «alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023», non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Il rinvio a nuovo ruolo della causa era stato disposto in

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