Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/05/2024, n. 12756

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La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/05/2024, n. 12756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12756
Data del deposito : 9 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 17535/2021 Numero sezionale 3723/2023 Numero di raccolta generale 12756/2024 Data pubblicazione 09/05/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi SIg.ri Magistrati: Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista – Avvocato;
Antonietta SCRIMA - Presidente - Chiara GRAZIOSI - Consigliera - R.G.N. 17535/2021 Cristiano VALLE - Consigliere - Irene AMBROSI - Consigliera Rel.- Cron. Paolo SPAZIANI - Consigliere - CC – 09/11/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17535/2021 R.G. proposto da CO UC, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gasperoni, (PEC andrea.gasperoni@ordineavvocatiforlicesena.eu), come da procura speciale alla lite in calce al ricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente –

contro

RI NI DA, rappresentato e difeso in proprio (PEC primoantonio.baldassari@ordineavvocatiferrara.eu) e dall'Avv. Laura Melotti (PEC laura.melotti@ordineavvocatiferrara.eu), come da procura speciale alla lite in calce al controricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Numero registro generale 17535/2021 CC 9 novembre 2023 Numero sezionale 3723/2023 Ric. n. 17535/2021 Numero di raccolta generale 12756/2024 Pres. A. Scrima Data pubblicazione 09/05/2024 Rel. I. Ambrosi cassazione, piazza Cavour;
– resistente – nonché

contro

ASSICURATRICE MILANESE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sirena (pec: andrea.sirena@ordineavvmodena.it), come da procura speciale alla lite in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv. Tiziano Mariani, via Cola Di Rienzo n.212;
-resistente- avverso la sentenza della Corte di appello di BOLOGNA n. 3316/2020 pubblicata in data 24/12/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dalla Consigliera Irene Ambrosi.

Fatti di causa

1. CO IO nel giugno 2011 opponeva il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ferrara, ottenuto dall'Avvocato RI NI DA per il pagamento dell'importo di Euro 15.273,22 per compensi in relazione all'attività professionale svolta in occasione di una controversia per sinistro stradale (tamponamento a catena di cui era rimasto vittima, IO, il 4 ottobre 1999) svoltosi dinanzi al Tribunale di Lodi;
il procedimento di opposizione veniva riassunto dal IO dinanzi al Tribunale di Forlì per competenza e riunito ad altra causa pendente tra le medesime parti, proposta anch'essa da IO, con cui quest'ultimo domandava l'accertamento negativo dell'esistenza dal credito e il risarcimento per pretesi errori professionali commessi dal predetto professionista nella gestione della citata controversia;
in entrambi i procedimenti, veniva chiamata in causa L'Assicuratrice Milanese, compagnia assicuratrice del professionista. Con sentenza n. 781/2014 il Giudice del Tribunale di Forlì rigettava le domande proposte da IO, affermando l'inesistenza della responsabilità professionale dell'avvocato DA e lo condannava al 1 Numero registro generale 17535/2021 CC 9 novembre 2023 Numero sezionale 3723/2023 Ric. n. 17535/2021 Numero di raccolta generale 12756/2024 Pres. A. Scrima Data pubblicazione 09/05/2024 Rel. I. Ambrosi pagamento in favore di questi della somma di euro 15.273,22, oltre Iva e Cpa ed interessi legali dalla mora al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto e della chiamata.

2. Avverso la sentenza del Tribunale, CO IO proponeva appello avanti alla Corte d'Appello di Bologna;
si costituivano sia l'avv. RI NI DA che la compagnia Assicuratrice Milanese, chiedendo entrambi il rigetto del gravame. La Corte d'Appello con sentenza n. 3316/2020 respingeva il gravame e confermava della sentenza di prime cure, con condanna dell'appellante a rifondere in favore degli appellati le spese del grado.

3. Avverso la sentenza di appello, CO IO ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. RI NI DA e l'Assicuratrice Milanese s.p.a. hanno resistito con distinti atti di controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente e parte resistente DA hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la “Violazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.” e censura il provvedimento impugnato “perché privo di motivazione, o comunque viziato da motivazione meramente apparente”;
in particolare osserva di aver lamentato “l'omesso esame, da parte del primo giudice, del comportamento (negligente) tenuto dal legale, con particolare riferimento alla prescrizione dell'azione risarcitoria nei confronti dell'effettivo responsabile del sinistro”, ma che il giudice d'appello con la sentenza impugnata non ha in alcun modo risposto alle proprie doglianze inerenti alla diligenza nell'esecuzione dell'attività da parte del professionista, limitandosi a rilevare che esisteva contrasto 2 Numero registro generale 17535/2021 CC 9 novembre 2023 Numero sezionale 3723/2023 Ric. n. 17535/2021 Numero di raccolta generale 12756/2024 Pres. A. Scrima Data pubblicazione 09/05/2024 Rel. I. Ambrosi giurisprudenziale sulla prescrizione del diritto risarcitorio in caso di lesioni da sinistro stradale in assenza di querela, contrasto composto nell'anno 2002 con l'affermazione del principio della prescrizione biennale, e non quinquennale per il reato di lesioni colpose (Cass. Sezioni Unite con la pronuncia 10.04.2002 n.5121);
sostiene, inoltre, il ricorrente che dalla lettura della sentenza non è possibile comprendere le argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il giudizio sulla condotta del professionista ed il perché il suo contegno e le sue omissioni siano state giudicate recessive rispetto al presunto errore del giudice del Tribunale di Lodi nell'aver rigettato la propria domanda risarcitoria;
non comprendendosi, quindi, l'iter logico seguito dalla Corte di merito per la formazione del suo convincimento, volto alla conferma della sentenza di primo grado, al fine di un effettivo controllo sull'esattezza e pertinenza del ragionamento;
a parere del ricorrente, tale anomalia motivazionale implica una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integrando un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione dell'art. 1176 c. 2 c.c. con riferimento agli artt. 2947 co. 2 c.c., 106 c.p.c. e 2237 c.c in relazione all'art. 360 comma 1) n. 3 c.p.c. e violazione dell'art. 1218, 1223, 1227 c.c 1453 c.c. nonché delle norme giuridiche contenute negli artt. 40 e segg. c.p. e 45 c.p., in relazione all'art 360 comma 1) n. 3 c.p.c.” e censura la sentenza impugnata, laddove sembra aver implicitamente ritenuto non sussistere la responsabilità del professionista resistente in merito all'esito infausto del giudizio davanti al Tribunale di Lodi, promosso quale difensore del IO e avente ad oggetto il risarcimento dei danni – patrimoniali e non – subìti dallo stesso in conseguenza di un tamponamento a catena avvenuto nel 1999. A parere del ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe correttamente applicato alla fattispecie le norme ed i principi di diritto in materia di responsabilità professionale e di causalità in relazione al 3 Numero registro generale 17535/2021 CC 9 novembre 2023 Numero sezionale 3723/2023 Ric. n. 17535/2021 Numero di raccolta generale 12756/2024 Pres. A. Scrima Data pubblicazione 09/05/2024 Rel. I. Ambrosi prodursi di un danno conseguenza, disattendendo in radice il canone del “più probabile che non”;
in sostanza, la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare le circostanze e i documenti e atti indicati dall'odierno ricorrente, per giungere alla conclusione che l'avv. DA: a) aveva fatto negligentemente prescrivere il diritto del suo cliente nei confronti dell'unico

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