Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10337
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29381-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DLLA PREVIDNZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, SERGIO PREDN, LUIGI CALIULO;- ricorrente - Oggetto Indebito previdenziale pensionistico R.G.N. 29381/2016 Cron. Rep. Ud. 07/07/2022 PU contro B CRLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 39, presso lo studio dell'avvocato A S, rappresentato e difeso dall'avvocato L M D;- controricorrente - avverso la sentenza n. 559/2016 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 10/06/2016 R.G.N. 1206/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. R M;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato A P;udito l'Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato L M D. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n.559 del 2016, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato B C alla restituzione dell’indennità di mobilità illegittimamente corrispostagli (nel periodo novembre 2000 – febbraio 20 02) benché contestualmente impegnato in attività di lavoro autonomo, e ha confermato, per il resto, la sentenza di primo grado, di accoglimento della domanda di accertamento negativo della ripetibilità delle somme pretese dall’INPS a titolo di pensione di anzianità erogata con decorrenza 1° ottobre 2001. 2. Per quanto in questa sede rileva, la Corte di merito, confermando la sentenza gravata nel capo relativo all’indebito previdenziale preteso in ripetizione dall’INPS a titolo di trattamento pensionistico carente della relativa provvista contributiva (per effetto dell’annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa autonoma), in applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, e dell’interpretazione autentica fornita dall'art. 13 legge n.412 del 1991, ha escluso, nella specie, una condotta dolosa preordinata a conseguire immeritati benefici patrimoniali, sul presupposto che il lavoratore non avesse mai celato, all’INPS, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma nel periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (pur non avendone dato regolare comunicazione all’ente previdenziale), per avere l’assicurato provveduto al costante versamento dei relativi contributi, ragione per cui l'INPS, già prima della liquidazione della pensione di anzianità e nel corso dell’erogazione dell’indennità di mobilità, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del Brandaleone. 3. In definitiva, la Corte di merito applicava la regola di settore, valida per le prestazioni previdenziali, dell’irripetibilità delle somme elargite sine titulo in assenza di dolo dell’accipiens. 4. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato aun unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese B C, con controricorso,ulteriormente illustrato con memoria. RAGIONI DLLA DCISIONE 5. Con i motivi di ricorso l'INPS, deducendo violazione dell'art. 2033 cod. civ. e dell'art. 13 legge n.412 del 1991, assume che la statuizione della Corte di merito - che ha escluso il dolo per non avere il pensionato celato all’istituto lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma per la quale aveva versato i contributi dovuti -risulta in contrasto con Cass.n.9963 del 2007 giacché, nella specie, si versa nell’ipotesi di indebita percezione di ratei pensionistici a fronte di posizione assicurativa fittizia e, per effetto dell’annullamento della posizione assicurativa illegittima, il recupero dell’indebito, originato dalla falsa attribuzione di contributi in assenza del titolo (rapporto di lavoro o evento coperto da contribuzione figurativa), non era sottratto alla regola generale di ripetibilità dell’indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ. 6. Argomenta l'ente previdenziale che le norme speciali - artt.52 legge n.88 del 1989 e 13 legge n.412 del 1991 - disciplinano fattispecie afferenti alla restituzione di quanto erroneamente percepito dal pensionato, in eccedenza, su una pensione legittimamente goduta dal titolare, mentre l’esigenza di tutela del percettore di pensione, dal peso della restituzione di quanto ricevuto a seguito di errori nel computo di quanto dovuto, poggia sempre sul presupposto dell’esistenza di una corretta posizione assicurativa, costruita su un titolo,esistente e idoneo a legittimare l’accredito (titolo nascente dal rapporto di lavoro, per i contributi obbligatori, oppure un evento tutelato, qual è la condizione di mobilità, per i contributi, in parte o in toto, figurativi ;viene, all’uopo, evocato l’orientamento espresso da Cass. n.21453 del 2013). 7. L’ente previdenziale assume, infine, che la decisione sarebbe comunque in violazione di legge, pur volendo accedere alla tesi della Corte di merito e nella prospettiva dell’applicabilità della regola prevista dall'art. 13, legge n.412 del 1991, per avere i giudici del gravame reputato insussistente, per l’intimato, l’obbligo di comunicare lo svolgimento dell'attività lavorativa, in contrasto con i principi giurisprudenziali che ravvisano, fin dall'omessa segnalazione, il consilium e la scientia fraudis che integrano gli estremi di un dolo negativo idoneo a indurre l'INPS a corrispondere una prestazione non dovuta. 8. Il ricorso è da rigettare. 9. Va precisato, in primo luogo, che la fattispecie in esame non è paragonabile, quanto agli effetti che il ricorrente pretende di trarne, alla ipotesi, esaminata dalla citata sentenza di questa Corte n. 9963 del 2007, in cui all’annullamento del trattamento pensionistico si giunga in ragione dell’accertato carattere fittizio del rapporto di lavoro posto a base della contribuzione versata, ovvero qualora difetti lo stesso fatto economico generativo dell’obbligo contributivo. 10. Nel caso di specie, invero, per effetto dell’annullamento è risultato caducato il provvedimento di erogazione dell’indennità di mobilità, fatta oggetto di ripetizione;a tale circostanza è seguito l’annullamento della relativa contribuzione figurativa, sulla cui base era stato riconosciuto, dall’ INPS, il diritto alla pensione di anzianità oggetto della presente causa. 11. Inoltre, in fatto e come si evince dalla sentenza impugnata, è certo che l’assicurato non ha mai celato all’ente previdenziale lo svolgimento dell’ attività lavorativa autonoma nel periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;anzi, a seguito di formale denuncia dell’inizio di tale attività, l’assicurato ha regolarmente provveduto al versamento dei relativi contributi presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n.335 del 1995, e tale condotta la Corte di merito ha valorizzato per escludere il dolo e l’omessa o incompleta segnalazione di fatti conosciuti dall’ente. 12. E‘ noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod.civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431;da ultimo, v. Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione). 13. Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264;in senso analogo Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448). 14. Nella controversia all’esame, in cui si controverte della piena ripetibilità, come assume l’INPS, della pensione di anzianità asseritamente non dovuta in mancanza della relativa provvista contributiva (in particolare, giova ripetere, dell’annullamento di un periodo contributivo illegittimamente accreditato che ha reso insufficiente la provvista
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