Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2023, n. 13743

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2023, n. 13743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13743
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITALE LUIGI nato a PAGO DEL VALLO DI LAURO il 08/07/1973 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato P A chiede l'accoglimento del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il GIP del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 9 marzo 2021 ha affermato la responsabilità di V L in riferimento ai reati oggetto di contestazione (di cui agli artt. 611, 635, 372 cod.pen. nonché art. 2 legge n.895 del 1967) aggravati dalle modalità mafiose o finalizzati alla agevolazione mafiosa.

1.1 In estrema sintesi, il GIP, in sede di giudizio abbreviato, riteneva raggiunta la prova delle condotte intimidatorie poste in essere dal V nei confronti di D P, al fine di indurre costui ad affermare cose non rispondenti al vero nel corso di un giudizio penale pendente a carico del V medesimo, avente ad oggetto una pregressa condotta estorsiva posta in essere nei confronti del medesimo D. Le condotte sono consistite in una minaccia verbale - proveniente dal V ma riferita al D da V G - e nel danneggiamento della vettura del D tramite esplosione di una bomba carta . Le condotte vengono inoltre ritenute 'determinative' della falsa testimonianza (almeno in parte) resa da D P all'udienza dibattimentale tenutasi in data 22 giugno 2018 innanzi al Tribunale di Avellino.

1.2 Le principali fonti di prova sono indicate nei contenuti dichiarativi provenienti dal D, nella confessione del V nonché in captazioni di conversazioni. Viene ritenuta integrata, in rapporto alle modalità commissive dei fatti, la circostanza aggravante del 'metodo mafioso'. Esclusa la recidiva e riuniti í reati dal vincolo della continuazione, il V è stato condannato (all'esito della diminuente processuale) alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 10.000 di multa.

2. La Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa in data 28.10.2021 ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art.339 co.1 cod.pen., rideterminando la pena in quella di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 9.000 di multa.

2.1 Quanto ai profili di contestazione sulla responsabilità la Corte di Appello ritiene esaustiva la motivazione del giudice di primo grado.Viene respinta una richiesta di riqualificazione del reato in tema di esplosivi (art. 2 I.n.895 del 1967) dato l'elevato potenziale del materiale utilizzato per danneggiare la vettura del D. Si conferma la - quantomeno parziale - falsità della testimonianza resa in giudizio (per il reato di estorsione) dal D. Si tratta, anche secondo la Corte di Appello, di condotta 'imputabile' all'autore della minaccia ed aggravata dalla finalità di agevolazione del clan Cava.
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