Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2023, n. 13743
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato PANAGROSSO ATTILIO chiede l'accoglimento del ricorso. IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 9 marzo 2021 ha affermato la responsabilità di AL LU in riferimento ai reati oggetto di contestazione (di cui agli artt. 611, 635, 372 cod.pen. nonché art. 2 legge n.895 del 1967) aggravati dalle modalità mafiose o finalizzati alla agevolazione mafiosa.
1.1 In estrema sintesi, il GIP, in sede di giudizio abbreviato, riteneva raggiunta la prova delle condotte intimidatorie poste in essere dal AL nei confronti di ON IZ, al fine di indurre costui ad affermare cose non rispondenti al vero nel corso di un giudizio penale pendente a carico del AL medesimo, avente ad oggetto una pregressa condotta estorsiva posta in essere nei confronti del medesimo ON. Le condotte sono consistite in una minaccia verbale - proveniente dal AL ma riferita al ON da VE IA - e nel danneggiamento della vettura del ON tramite esplosione di una bomba carta . Le condotte vengono inoltre ritenute 'determinative' della falsa testimonianza (almeno in parte) resa da ON IZ all'udienza dibattimentale tenutasi in data 22 giugno 2018 innanzi al Tribunale di Avellino.
1.2 Le principali fonti di prova sono indicate nei contenuti dichiarativi provenienti dal ON, nella confessione del VE nonché in captazioni di conversazioni. Viene ritenuta integrata, in rapporto alle modalità commissive dei fatti, la circostanza aggravante del 'metodo mafioso'. Esclusa la recidiva e riuniti í reati dal vincolo della continuazione, il AL è stato condannato (all'esito della diminuente processuale) alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 10.000 di multa.
2. La Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa in data 28.10.2021 ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art.339 co.1 cod.pen., rideterminando la pena in quella di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 9.000 di multa.