Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/01/2013, n. 142

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In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno l998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento del danno per prestazioni lavorative rese oltre il settimo giorno, anche se relative a prestazioni espletate prima del 30 giugno 1998, trattandosi di diritto che non ha ad oggetto la corresponsione di una voce retributiva bensì di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/01/2013, n. 142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 142
Data del deposito : 7 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. R L A - Presidente di sez. -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. N G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23956/200 proposto da:
COMUNE DI TRINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA

12, presso lo studio dell'avvocato C M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L V M, per delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
GUARCELLO EIFANIO, BIANCO OSCAR, LONGO ROBERT, DI CHIO MICHELE;



- intimati -


sul ricorso 28132/2007 proposto da:
DI CHIO MICHELE, BIANCO OSCAR, LONGO ROBERT, GUARCELLO EIFANIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DARDANELLI

37, presso lo studio dell'avvocato CAMPANELLI GIUSEPE, che li rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI TRINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA

12, presso lo studio dell'avvocato COLARIZI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L V M, per delega a margine de controricorso al ricorso indentale;

- controricorrente al ricorrente incidentale -
avverso le sentenze un, 1844/2006 non definitiva, depositata il 26/01/2007 e la n. 747/2007 depositata 11 26/06/2007, entrambe della Corte d'Appello di Torino;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPE NAPOLETANO;

uditi gli avvocati Mariamichaela LI VOLTI, Giuseppe CAMPANELLI;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott.

APICE

Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENT DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino pronunciando sui ricorsi dei lavoratori in epigrafe, proposti nei confronti del Comune di Torino di cui erano dipendenti quali, addetti al servizio di Polizia Municipale, ed aventi ad oggetto il riconoscimento del loro diritto al pagamento della retribuzione giornaliera per l'attività svolta nel settimo giorno, nonché il risarcimento del danno da usura psico-fisica, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, e previa conferma del difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le pretese azionate relativamente al periodo anteriore al 30 giugno 1998, accoglieva, con sentenza non definitiva, il capo delle domande relativo ai predetto risarcimento del danno e condannava, con sentenza definitiva, il Comune di Torino al pagamento delle ulteriori somme indicate in dispositivo.
La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, poneva a base del ritenuto difetto di giurisdizione per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 il rilievo fondante secondo il quale, dovendosi fare riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali produttivi del lamentato danno ossia alla soppressione del riposo settimanale che di volta in volta nel tempo si era verificato - la giurisdizione apparteneva al giudice ordinarlo solo in relazione ai danni verificatesi successivamente al 30 giugno 1998. Osservava, poi, la Corte territoriale che, nella specie, non trovava applicazione la Direttiva n. 93/04/CE non contenendo questa prescrizioni incondizionate tali da produrre efficacia cogente anche tra le parti di un rapporto di lavoro. Nè poteva operare, ratione temporis il D.Lgs. n. 66 del 2003, che a tale direttiva aveva recepito.
Tanto premesso la Corte del merito, accertato che nella quinta settimana del turno lavorativo degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torino si era verificata, nel periodo detto, la totale soppressione de riposo settimanale, assumeva l'illiceità di tale situazione in quanto contrastante con l'art. 36 Cost., comma 3. Nè, secondo la Corte di Appello, era rinvenibile, ex sentenza
della Corte Costituzionale n. 146 del 1971
, una esplicita disciplina differenziata del diritto al riposo settimanale dettata per la categoria dei lavoratori cui rientravano i dipendenti ricorrenti. Del resto, precisava la Corte del merito, la turnazione unilateralmente adottata dal Comune di Torino per lo svolgimento del servizio di Polizia Municipale non costituiva un atto normativo trattandosi di atto di mera gestione del rapporto di lavoro privatistico dei propri dipendenti.
Rilevava, inoltre, la Corte di Torino, che avendo, nella presente controversia, i dipendenti chiesto solo il risarcimento del danno da usura psico-fisica causata dalla soppressione del riposo settimanale, detto danno, secondo pacifica giurisprudenza, non abbisognava della relativa prova e costituendo danno di natura contrattuale, perché correlato all'inadempimento del datore di lavoro il quale compie una scelta organizzativa in contrasto con norme imperative, era soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale. D'altro canto, sottolineava la predetta Corte, era rimasto sfornito di prova l'assunto del Comune secondo il quale il danno in questione veniva compensato da altre concessioni stabilite dalla contrattazione collettiva e ciò perché le richiamate concessioni erano destinate a compensare altri disagi connessi alla particolare prestazione lavorativa e non già il danno in questione. Sul rilievo, infine, della gravosità ed illiceità della prestazione lavorativa resa nell'ottavo giorno consecutivo e nei giorni seguenti, la Corte del merito accoglieva anche la relativa domanda di risarcimento del danno non senza sottolineare l'irrilevanza della dedotta, e non provata, straordinarietà della situazione e della volontarietà della prestazione. Avverso questa sentenza il Comune di Torino ricorreva in cassazione sulla base di tredici motivi.
Resisteva con controricorso la parte intimata che proponeva impugnazione incidentale in ragione di un unico motivo, cui si opponeva, con memoria, il Comune.
La sezione lavoro di questa Corte, stante la questione di giurisdizione sollevata con il ricorso incidentale, rimetteva la causa al Primo Presidente per l'assegnazione a queste Sezioni Unite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti riguardando la impugnazione della stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale il Comune, deducendo violazione dell'art. 189 del Trattato di Roma, ratificato con L. 14 ottobre 1957, n. 1203 - ora trattato dell'Unione Europea ratificato
con L. 3 novembre 1992, n. 454 - e degli artt. 15 e 17 della Direttiva n. 93/104/CE nonché omessa, erronea ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: "Se l'art. 15 della Direttiva n. 93/104/CE., che prevede "...." sia di ostacolo alla immediata applicazione negli Stati membri della Direttiva medesima ed in particolare dell'art. 17, che al comma 2, n. 2 che espressamente prevede ".....", atteso che la Direttiva è normativa sufficientemente dettagliata ben precisa e comunque contenente principi fondamentali del diritto comunitario o di derivazione dei principi generali di libertà, sicurezza e giustizia ci cui all'art. 2 del Trattato ovvero di sicurezza comune di cui all'art. 36 del Trattato medesimo e dunque immediatamente applicabile al Comune di Torino in quanto soggetto tenuto ad osservare la normativa comunitaria. Quanto sopra tenendo in considerazione congiuntamente o alternativamente il combinato disposto dell'art. 1, comma 3 - che espressamente svincola dall'ambito applicativo della Direttiva i principi di deroga al riposo settimanale contenuti nell'art. 17 (....);
il tenore letterale dell'art. 15 medesimo che esprime una mera facoltà degli Stati membri di riservare un apposita disciplina "più favorevole" al lavoratore;
i principi espressi dalla Corte di Giustizia in proposito all'estensione alle amministrazioni comunali, al pari dei Giudici nazionale, dell'obbligo di rispettare i principi fondamentali di diritto dell'Unione Europea".
Con la seconda censura il ricorrente principale, denunciando violazione della L. n. 307 del 1934, art. 1, in relazione all'interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale concernente la deroga al riposo settimanale previsto per determinate categorie professionali e l'individuazione delle fonti, regolatrici della disciplina nonché omessa ed insufficiente motivazione, formula, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente interpello: "Se una disciplina differenziata del diritto al riposo settimanale per il comparto dei Vigili Urbani sia conforme ai principi sanciti dalla L. n. 370 del 1934 , art.

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