Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/2018, n. 32175
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In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza del Consiglio di Stato - che aveva respinto una domanda di revocazione di una propria pronuncia fondata sulla prospettazione di un errore di fatto per il mancato apprezzamento di un giudicato interno, ritenuto invece insussistente - atteso che la decisione impugnata aveva interpretato la norma sugli effetti del giudicato e non già creato una nuova norma).
Sul provvedimento
Testo completo
32175-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto RIC.
CONTRO
GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - DECISIONI DI GIUDICI PIETRO CURZIO - Presidente Sezione - SPECIALI Ud. 19/06/2018 - ANTONIO MANNA -Presidente Sezione - PU ULIANA ARMANO - Rel. Pres.te Sezione - R.G.N. 43/2017 MAGDA CRISTIANO -Presidente Sezione - Rep. cu. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - GIACINTO BISOGNI - Consigliere - Ca. 32175 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 43-2017 proposto da: C.I.T.E. - CONSORZIO STABILE INTERPROVINCIALE TRASPORTI ECOAMBIENTALI SOCIETA' CONSORTILE R.L., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26, presso lo STUDIO STICCHI DAMIANI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO NARDONE, ERNESTO STICCHI DAMIANI e GIUSEPPE CECERI;
- ricorrente -
n contro u 300 18 1 PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA E IL MOLISE, in persona del Provveditore pro tempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
del legale COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI, in persona rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso l'Arch. UGO CAMINITI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO D'URSO;
- controricorrenti -
nonchè
contro
ECOLOGIA FALZARANO S.R.L.;
- intimata avverso la sentenza n. 1897/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/05/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Presidente ULIANA ARMANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli Avvocati Alfredo Caggiula per delega dell'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, Maria Luisa Avellis per delega dell'avvocato Giuseppe Ceceri, Paola De Nuntis per l'Avvocatura Generale dello Stato e Maria Luisa Errichiello per delega dell'avvocato Antonio D'Urso.
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio C.I.T.E ,Consorzio Stabile Interprovinciale Trasporti Ecoambientali, società consortile a r.l ,propone ricorso ex art.110 Codice del processo amministrativo avverso la sentenza del Consiglio di Stato 12-5-2016, n.1897, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Consorzio per la revocazione della sentenza dello stesso 2 organo giurisdizionale 12-1-2015, n.34, con cui è stato respinto il ricorso per ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 21-10- 2013, n. 5122 in materia di affidamento del servizio di raccolta differenziata nel comune di Casalnuovo di Napoli. Resistono con controricorso il Comune di Casalnuovo di Napoli ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise e presentano successiva memoria ex art.378 c.p.c Non presenta difese la Ecologia Falzarano s.r.i RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La presente controversia ha ad oggetto la procedura di gara bandita dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, in qualità di stazione appaltante delegata dal Comune di Casalnuovo di Napoli, per l'affidamento per la durata di sette anni del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, da espletare nel territorio del comune di Casalnuovo di Napoli. L'aggiudicazione del servizio è stata preceduta da tre gare che costituiscono l'oggetto dell'annullamento di cui al provvedimento n. 8999/2014 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche: una prima gara, andata deserta per mancanza di offerte valide;
una seconda gara ,andata deserta per lo stesso motivo, a cui ha partecipato anche l'attuale ricorrente Consorzio C.I.T.E, ma escluso per la mancanza del requisito della moralità professionale ex art. 38, comma 1,lett c) decreto legislativo n. 163 del 2006;
una terza procedura alla quale il C.I.T.E è stato invitato, ma poi ugualmente escluso . Avverso le due esclusioni ed avverso il provvedimento, intervenuto nelle more, di affidamento del servizio alla società Ecologia Falzarano, il C.I.T.E ha proposto due ricorsi, poi riuniti,al Tar Campania che con sentenza 29-10-2012, n.4323 li ha respinti. 3 Il Consiglio di Stato, con sentenza 21-10-2013 n. 5122, accogliendo l'impugnazione del C.I.T.E, ha annullato gli atti impugnati per mancanza di motivazione in ordine al requisito di moralità professionale fatte salve le ulteriori determinazioni ' dell'amministrazione>>.
2. Il C.I.T.E ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza, tuttavia dopo la notificazione del ricorso per l'ottemperanza, il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise, espressamente dichiarando di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5122/13, ha annullato i seguenti provvedimenti: provvedimento prot. n.14529 del 26-6-2012, con il quale era stata bandita la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata ,i relativi verbali e la conseguente aggiudicazione definitiva del servizio in favore di Ecologia Falzarano;
il bando per la seconda gara, pubblicato il 5 marzo 2012, ed i relativi verbali ;
il terzo verbale relativo alla prima indizione della procedura aperta in data 11 gennaio 2012 , con la testuale precisazione che sulla base dell'accertata carenza