Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/05/2022, n. 16850

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/05/2022, n. 16850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16850
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 23082-2015 r.g. proposto da: SC NN (cod. fisc. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Alfonso Di Benedetto, con cui elettivamente domicilia in Roma, Isole del Capo Verde n. 26, presso lo studio professionale del difensore.

- ricorrente -

contro

FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (cod. fisc. P.I. 03276560103), con sede in Genova, alla via Piccapietra n. 73, in persona del legale rappresentante il commissario liquidatore Avv. Andrea Grosso, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Giovanni Gazzola, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Flaminia n. 259, presso lo studio dell’Avvocato Fabio Pennisi.

- controricorrente -

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 avverso il decreto del Tribunale di Genova, depositato in data 30.7.2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/3/2022 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

RILEVATO CHE

1.NN LI riferisce che, con atto di cessione datato 8 settembre 2008, acquistò da UG IO CO l’azienda di ristorazione sita in Ostia Lido Corso Regina Maria Pia e pertanto subentrò ex art. 2558 cod. civ. nel contratto di locazione stipulato dal CO con la società Villa Irma s.r.l., proprietaria dei locali nei quali veniva esercitata l’azienda sopra descritta.

2. La LI sottoscrisse dunque in data 1 febbraio 2011 una polizza assicurativa con la società Faro Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. al fine di essere garantita da tutti i danni riguardanti l’esercizio dell’attività di ristorazione, comprendendo la polizza l’assicurazione contro gli incendi e la copertura del rischio locativo (con un massimale pari ad euro 750.000).

3. Riferisce sempre la ricorrente che in data 27 luglio 2011 si verificò un incendio presso la sede dell’attività commerciale da lei gestita e che, in conseguenza del sinistro, l’intera struttura rimase danneggiata.

4. In data 28 luglio 2011 la predetta compagnia assicurativa veniva messa in liquidazione coatta amministrativa.

5. Il 24 gennaio 2012 la LI notificò istanza di ammissione allo stato passivo della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in l.c.a., chiedendo il riconoscimento di un credito per un importo complessivo di euro 440.000 per i danni subiti ai beni presenti nel locale e di euro 332.625, relativamente ai danni da cd. rischio locativo.

6. In data 6 giugno 2014 il Commissario liquidatore della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in l.c.a. depositò lo stato passivo della procedura presso il Tribunale di Genova con il quale ammetteva, in via privilegiata, ex art. 258 Cod. Ass.ni, i crediti del primo gruppo vantati dalla LI per il minor importo di euro 194.470 -oltre a euro 487,75 a titolo di rimborso premio-, ma non riconosceva il credito azionato a titolo di rischio locativo in quanto il danno sarebbe derivato da un incendio doloso, come tale non coperto dalla polizza assicurativa.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 7. Proposta opposizione da parte della LI NN nei confronti di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in l.c.a., avverso il predetto provvedimento commissariale, il Tribunale di Genova con il decreto qui impugnato ha rigettato l’impugnazione della LI, confermando il provvedimento ammissivo adottato dal commissario liquidatore. Il Tribunale ha ritenuto che: a) quanto alla mancata ammissione al passivo dell’indennizzo per il “rischio locativo”, la copertura assicurativa prevedeva il pagamento dell’indennizzo in favore dell’assicurato non proprietario dell’immobile solo limitatamente al cd. rischio locativo, e cioè relativamente all’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato per l’eventuale responsabilità civile del conduttore, ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 cod. civ., postulando, dunque, la copertura assicurativa la qualità di conduttore in capo all’assicurato;
qualità invece non provata da parte dell’opponente in quanto, da un lato, la documentazione offerta all’udienza era da considerarsi tardiva, ai sensi dell’art. 99, 2 comma, n. 4, l. fall., e la stessa documentazione prodotta dall’opponente, relativa alla causa risarcitoria ex art. 1588 cod. civ. (intentata dal proprietario locatore dell’immobile), indicava la convenuta società Nuova Villa Irma s.r.l. quale conduttrice dei locali incendiati (cfr. più in particolare copia dell’ordinanza, ex art. 702 bis cod. proc. civ., del Tribunale di Roma);
b) quanto alla richiesta di maggior danno richiesto dalla LI per i beni compresi nei locali incendiati, l’opponente non aveva provato tale maggiore consistenza dei danni subiti rispetto a quelli già riconosciuti, in quanto, da un lato, la perizia versata in atti non era probante (quale atto di parte peraltro fondato su una stima risalente a ben sette mesi prima del sinistro) e, dall’altro, l’opponente non aveva prodotto neanche il libro cespiti né le fatture di acquisto dei beni strumentali presenti nell’azienda e perché, infine, non aveva neanche attivato la procedura della perizia contrattuale di cui al punto 4.5 della polizza, risultando pertanto inammissibili sia la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio sia l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
c) quanto alla mancata ammissione degli indennizzi relativi alla copertura complementare (interruzione attività, danni alle merci e danni alla veranda), le relative domande di credito dovevano ritenersi inammissibili in ragione della loro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 novità, in quanto la domanda originaria di ammissione al passivo aveva fatto Data pubblicazione 25/05/2022 riferimento ai danni subiti da un gazebo (della cui corrispondenza alla veranda menzionata nella istanza di ammissione non vi era prova in atti) e perché era emerso invece dalla relazione di accertamento tecnico preventivo disposta dal Tribunale di Roma che la pergola esterna, già oggetto di condono edilizio, era stata demolita prima dell’incendio.

2. La sentenza, pubblicata il 30.7.2015, è stata impugnata da NN LI con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui Faro Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in l.c.a. ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Ante omnia va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla l.c.a. controricorrente. La procedura ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto, ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), il provvedimento del tribunale avrebbe dovuto essere impugnato con l'appello, visto che ai sensi dell'art. 245 del medesimo d.lgs. la disciplina della legge fallimentare si applica alla liquidazione coatta amministrativa solo «per quanto non espressamente previsto» e nei limiti della compatibilità.

1.1 L’eccezione sollevata dalla controricorrente è tuttavia infondata. Sul punto soccorrono i principi espressi più di recente dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16549 del 11/06/2021) secondo cui, verbatim, “il provvedimento del tribunale che decide sull'ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa non è impugnabile in appello, ma ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, l.fall., come modificato dal d.lgs.

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