Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2022, n. 15944
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG DELIA CARDIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 settembre 2021, il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, riformava l'ordinanza di concessione degli arresti domiciliari emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Asti, ripristinando nei confronti di RE AS la misura della custodia cautelare in carcere.
1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di RE, osservando che seppure fosse un dato assodato che il decorso del tempo non potesse essere elemento fondante una attenuazione della misura cautelare, tale elemento poteva supportare i nuovi accadimenti che intervenivano quali fatti nuovi;
nella vicenda in esame, l'analisi delle condotte poste in essere dagli imputati e la successiva valutazione in ordine alla adeguatezza della misura attenuata concessa dal giudice per le indagini preliminari erano passate ad un vaglio stringente ed approfondito che aveva condotto il magistrato ad una rivalutazione delle originaria decisione, elemento che i giudici del riesame avrebbero dovuto tenere nella opportuna cura, mentre avevano incentrato il provvedimento su massime di diritto avulse da approfondimenti relativi all'inquinamento delle prove e fil/ell pericolo di reiterazione del reato. Inoltre, i giudici del riesame erano incorsi in un palese errore motivazionale dando per assodato che le somme conferite a titolo di risarcimento del danno provenissero da reato, senza che vi fosse stata una richiesta di rinvio a giudizio, affermazione anacronistica, visto che il giudice per l'udienza preliminare aveva riconosciuto l'attenuante di cui