Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/11/2014, n. 24231
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In tema di presupposti del diritto del lavoratore alla corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la mera iscrizione dell'impresa come agricola nell'archivio presso l'INPS - al quale non può essere attribuita alcuna efficacia provatoria esterna - non vale a smentire la natura commerciale della stessa, la cui dimostrazione discende dalla stessa dichiarazione di fallimento. Né, in ogni caso, l'obbligo contributivo verso il dipendente viene meno ove esso sia adibito ad un'attività non avente, di per sé, natura commerciale, poiché il lavoratore è soggetto, ai fini previdenziali, al medesimo inquadramento del proprio datore di lavoro.
L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell'INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'"an" e del "quantum debeatur".
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29145-2011 proposto da:
VE VI C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA ABBATE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRIPPA NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5183/2010 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/12/2010 R.G.N. 4489/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5183/10 la Corte d'appello di Bari rigettava il gravame interposto da OV EL contro la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere la condanna dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, a pagare il TFR dovuto a seguito dell'ammissione del lavoratore al passivo del fallimento della Fiorefrutta S.r.l..
Per la cassazione di tale sentenza ricorre OV EL affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale escluso l'intervento del Fondo di garanzia nel caso di un lavoratore agricolo a tempo determinato come il OV, non essendo in tale ipotesi previsto alcun obbligo contributivo a carico del datore di lavoro;
obietta, invece, il ricorso che l'INPS non ha alcun potere di contestare un credito già definitivamente ammesso al