Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/04/2022, n. 11808
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L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso un possibile contrasto di giudicati tra giudizio di opposizione allo stato passivo - in cui erano stati ammessi crediti relativi a canoni di locazione ed Iva non corrisposti dalla società in amministrazione straordinaria, derivanti da un contratto di locazione stipulato con la stessa parte acquirente di immobili a lei precedentemente venduti dalla società "in bonis" - e procedimento avente per oggetto la nullità del suddetto atto di trasferimento).
Sul provvedimento
Testo completo
1 1808/2022 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto FALLIMENTO ANTONIO VALITUTTI Presidente Opposizione allo Consigliere GIULIA IOFRIDA stato passivo e FRANCESCO TERRUSI Consigliere sospensione ex art. 295 c.p.c. - Giudicato endofallimentare - Comunicazione via PEC- effetti Consigliere EDUARDO CAMPESE Ud. 10/11/2021 CC Consigliere Rel. Cron.11808 ANDREA FIDANZIA - R.G.N. 11338/2018 ORDINANZA c.vec.!. sul ricorso 11338/2018 proposto da: EN EF, AR ER, IN NZ, tutti nella qualita' di Commissari straordinari della Tre LE s.r.l. in a.s., elettivamente domiciliati in Roma, Via di Ripetta n.142, presso lo studio dell'avvocato Chimenti Stanislao, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'Autilia Umberto, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente
contro
ORD 4597 2021 CVE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n.135, presso lo studio dell'avvocato Moretti Valerio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Moretti Marco, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovi difensori;
-controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, pubblicato il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal cons. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bologna, con decreto depositato il 7.3.2018, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Tre LE s.r.l. in Amministrazione Straordinaria avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva ammesso la CVE s.r.l. al suo passivo per crediti (canoni e IVA) derivanti dalla locazione degli immobili originariamente di proprietà della Tre LE s.r.l., successivamente trasferiti alla CVE e da questa locati a Tre LE in bonis. Il Giudice di primo grado ha, preliminarmente, rigettato l'istanza di sospensione del procedimento di opposizione allo stato passivo in ragione del procedimento penale instaurato nei confronti degli ex amministratori di Tre LE s.r.l., sul rilievo che non vi è alcun automatismo tra l'eventuale accertamento della responsabilità penale di tali amministratori e la nullità degli atti dispositivi degli immobili in favore di CVE. E' stato, altresì, ritenuto il difetto di pregiudizialità (e quindi l'insussistenza di una causa di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ.), rispetto al presente giudizio di opposizione allo stato passivo, della causa 2 instaurata innanzi al Tribunale di Genova dai Commissari Straordinari sia dalla Tre LE s.r.l., sia dalle altre società in amministrazione straordinaria appartenenti al Gruppo ER Uno, finalizzata a far accertare la nullità degli atti di trasferimento alla CVE degli immobili appartenenti alle società del gruppo ER UN (tra cui quelli di Tre LE s.r.l.), essendo gli stessi frutto di un'operazione illecita di distrazione e depauperamento patrimoniale di Tre LE (e delle altre società del gruppo) a beneficio di CVE. Sul punto, il Tribunale di Bologna ha escluso la pregiudizialità in ragione del carattere meramente endofallimentare della decisione adottata all'esito di un procedimento di opposizione allo stato passivo. Quanto al merito, il giudice di primo grado ha confutato la tesi sostenuta dalla procedura, secondo cui i contratti di locazione sarebbero cessati prima dell'ammissione della Tre LE s.r.l.