Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/1985, n. 1657

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La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non e collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi. L'accertamento del giudice del merito in ordine all'avvenuto svolgimento di una siffatta attività (relativa, nella specie, alla stipulazione ed allo svolgimento di vari rapporti di lavoro) è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi.*

In relazione a contributi assicurativi relativi a rapporti di lavoro di dipendenti di un'associazione non riconosciuta, e del cui mancato versamento debba, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., rispondere personalmente e solidalmente la persona che ha agito in nome e per conto della associazione, l'eccezione di prescrizione di quei contributi non può ritenersi comprensiva dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., con la conseguenza che questa ultima eccezione, non potendo ritenersi proposta in primo grado con quella di prescrizione, è inammissibile in appello, ai sensi del secondo comma dell'art. 437 del codice di rito.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/1985, n. 1657
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1657
Data del deposito : 26 febbraio 1985

Testo completo

In relazione a contributi assicurativi relativi a rapporti di lavoro di dipendenti di un'associazione non riconosciuta, e del cui mancato versamento debba, ai sensi dell'art. 38 cod.