Cass. civ., sez. I, ordinanza 14/11/2024, n. 29403
Ordinanza
14 novembre 2024
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14 novembre 2024
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Massime • 1
Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa del cittadino straniero, le linee guida dell'U.N.H.C.R. vanno lette nel senso che l'esperienza religiosa, appartenendo al segreto della coscienza, non ha bisogno di una motivazione espressa e razionale in ordine alle sue ragioni giustificative e che, ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese a questo proposito dal migrante, assumono rilievo le indicazioni sulle modalità con cui l'esperienza religiosa è stata ed eventualmente continua a essere vissuta e sulla sequenza storica in cui la vicenda individuale si è sviluppata. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di protezione, poiché il racconto, in sé contraddittorio, non era adeguatamente circostanziato ed era in contrasto con le fonti internazionali relative ai controlli eseguiti sui cittadini cinesi uscenti dal territorio nazionale).
Sul provvedimento
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento