Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2019, n. 02232

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, che ha esaminato il ricorso della Curatela Fallimentare di una società contro un'ordinanza del Tribunale di Trapani. La Curatela richiedeva la restituzione di beni immobili sottoposti a sequestro preventivo, sostenendo che il termine di prescrizione dei reati presupposti fosse maturato, e che quindi il sequestro fosse divenuto inefficace. In particolare, la Curatela contestava la legittimità del sequestro, evidenziando che la responsabilità amministrativa della società non potesse giustificare il mantenimento del vincolo.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la Curatela non avesse legittimazione a impugnare il provvedimento di sequestro, poiché non era titolare di diritti sui beni del fallito. Inoltre, ha sottolineato che la prescrizione del reato presupposto non escludeva automaticamente la responsabilità amministrativa della società, e che il sequestro preventivo poteva rimanere in vigore fino a una decisione definitiva sul merito. La Corte ha quindi confermato la validità del sequestro, condannando la Curatela al pagamento delle spese processuali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2019, n. 02232
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02232
Data del deposito : 18 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse della Curatela Fallimentare "O scan", avente diritto alla restituzione, contro la ordinanza del Tribunale di Trapani del 17.7.2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
udito il PM, in persona del sost. Proc. Gen. dott. F Z, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame;
udito l'Avv. V I, in difesa della curatela, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17.7.2018, il Tribunale di Trapani - Sezione per il Riesame delle Misure Cautelari Reali - ha respinto l'appello proposto nell'interesse della Curatela del Fallimento "O srl" contro l'ordinanza del Tribunale di Marsala dell'11-12.6.2018 che aveva rigettato la istanza della medesima curatela con cui era stata dedotta la sopravvenuta inefficacia del sequestro preventivo per equivalente disposto dal GIP ai sensi degli artt. 640bis e quater cod. pen. e 322ter cod. proc. pen. sui beni immobili della società fino a concorrenza della somma di Euro 6.200.000 in relazione a fatti di truffa aggravata commessi in Castelvetrano;

2. ricorre per Cassazione la curatela del fallimento "O srl":

2.1 ripercorso l'iter del procedimento ed i vari provvedimenti succedutisi e riportata la motivazione con cui il Tribunale - in sede dibattimentale - aveva respinto la istanza di dissequestro e conseguente restituzione dei beni sul rilievo secondo cui il delitto contestato al L, stante la contestata recidiva, non era prescritto, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle censure sollevate in merito alla intervenuta prescrizione dei reati: richiamato l'arresto delle SS.UU. "Lucci" ribadisce che, una volta estinti tutti gli episodi di reato di cui all'art. 640bis cod. pen. connessi alla responsabilità amministrativa della società, il processo potrebbe proseguire esclusivamente con riferimento alla posizione del L, amministratore della Cruire srl, con la eventuale possibilità di mantenere il vincolo solo e soltanto nei limiti dell'importo di Euro 416.667,42 ma sui beni del predetto imputato. Richiama, ancora, il disposto di cui all'art. 8 del D. Lg.vo 231 del 2001 per il quale, nella ipotesi di estinzione dei reati, il processo prosegue nei confronti della società ai soli fini della irrogazione delle sanzioni amministrative ribadendo, d'altra parte, che l'illecito amministrativo non è, come pare ritenere il Tribunale, un reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale ha segnalato che la Curatela del Fallimento della società O Scan l aveva dedotto la sopravvenuta inefficacia del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto con provvedimento del GIP di Marsala del 20.6.2013 sui beni immobili della società per essere nel frattempo maturato il termine di prescrizione dei reati su cui il provvedimento cautelare era stato fondato e che erano stati contestati come commessi in Castelvetrano, rispettivamente, fino al 18.5.2009 e fino al 20.5.2009 quanto al capo a) e fino al 15.12.2009 quanto al capo b). In particolare, la curatela aveva dedotto che la recidiva era stata contestata dal PM a Giovanni Giuseppe L e ad Ippolito Paolo Ettore Masella quando già reato di truffa aggravata loro ascritto doveva ritenersi estinto per essere nel frattempo già integralmente maturato il termine di prescrizione con la sola eccezione del fatto di cui al capo b) commesso dal L, circostanza che avrebbe comportato la conseguente riduzione del sequestro nei limiti dell'ammontare del pregiudizio corrispondente all'apporto personale del predetto nella realizzazione del reato. Il Tribunale ha quindi ricordato quali siano i termini ed i presupposti del giudizio di appello cautelare e, quindi, ritenuto infondato il gravame proposto dalla curatela.Ha richiamato il provvedimento del Tribunale di Marsala dell'11.6.2018 (integrato e precisato con il provvedimento del 12.6.2018) con cui si era dato atto della sussistenza delle condizioni per definire la posizione processuale di una serie di imputati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti e, di conseguenza, era stata disposta la separazione degli atti con riguardo alla posizione di costoro procedendosi, quanto a G G L, in relazione ai reati a costui contestati ai capi A), B) ed M), nonché nei riguardi di M I P E, G C A e A S per quanto concerne il reato di cui al capo K) e, infine, nei confronti di O srl e di Cruire srl in relazione agli illeciti amministrativi contestati ai capi P), Q) e R);
di conseguenza, avevano osservato i giudici del dibattimento, essendo stato il sequestro adottato in relazione ai capi A) e B), e dovendo per questi proseguire nei confronti del L, non esistevano le condizioni per dichiararne la sopravvenuta inefficacia. Il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta della difesa sia pure sulla scorta di considerazioni diverse segnalando, in particolare, che sulle condotte contestate ai capi A) e B) della rubrica si fonda anche la responsabilità amministrativa della società ex art. 24 del D. Lg.vo 231 del 2001 e come evidenziato dal capo P), aggiungendo che, ai sensi dell'art. 22, il decorso della prescrizione è interrotto dalla richiesta di applicazione di misure interdittive e non decorre sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ha osservato che, nel caso di specie, il decorso del termine di prescrizione, in quel momento non ancora maturato, era stato interrotto e conseguentemente sospeso dalla richiesta di rinvio a giudizio del PM (che, indipendentemente dalla mancanza, in atti, del relativo atto, è certo fosse intervenuta nei cinque anni dalla commissione del reato, individuata, nella contestazione, sino al 18.5.2014 e sino al 20.5.2014 per il capo a) e sino al 15.12.2014 per il capo b)). Ha spiegato che l'art. 19 del D. Lg.vo 231 del 2001 prevede la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato in caso di condanna dell'ente e che l'art. 53 del medesimo D. Lg.vo consente il sequestro preventivo dei beni di cui è prevista la confisca. Ha richiamato le emergenze istruttorie concernenti il fumus della responsabilità amministrativa dell'ente pur precisando che sul punto non era intervenuto alcun rilievo ad opera della difesa.
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