Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2015, n. 12767

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2015, n. 12767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12767
Data del deposito : 19 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29.1.2008 n. 29 la Commissione tributaria della regione Molise accoglieva l'appello dell'Ufficio di Termoli della Agenzia delle Entrate ed in parziale riforma della decisione di prime cure dichiarava legittima la cartella esattoriale notificata a Txxx s.r.l. in data 10.9.2004 da Sxxxx s.r.l. - concessionario della riscossione per la provincia di Campobasso - con la quale veniva intimato il pagamento delle maggiori somme dovute dalla società per gli anni 1998 e 1999 a titolo IVA, IRPEG ed IRAP, ritenendo invece non dovute le somme liquidate a titolo di sanzioni pecuniarie.

La Commissione territoriale rilevava che i ruoli erano stati resi esecutivi entro il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e che la potestà impositiva era stata legittimamente esercitata atteso che la L. n. 449 del 1997, art. 28 con norma interpretativa, aveva definito ordinatorio il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per la esecuzione dei controlli automatizzati (che per gli anni d'imposta in questione veniva a scadere in data 1.1.1999), ed avendo la Corte costituzionale, con sentenza 11.6.1999 n. 229, rilevato che ciò non determinava pregiudizio al contribuente, rimanendo sempre applicabile il termine di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 richiamato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.

Inoltre, aggiungevano i Giudici di appello, che la cartella di pagamento notificata il 10.9.2004 rispettava il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stabilito dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter. Ritenevano, invece, non applicabili le sanzioni pecuniarie in considerazione delle obiettive difficoltà interpretative delle norme risolte solo a seguito di pronunce delle SSUU della Corte di legittimità e della Corte costituzionale.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate per vizi di violazione di norme di diritto e per vizi di nullità processuale. Resiste la società con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. La Agenzia ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Preliminare è l'esame del primo motivo di ricorso incidentale con il quale la società contribuente deduce il vizio di nullità del procedimento di secondo grado per violazione del contraddittorio in cause inscindibili ex art. 331 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto la TR pur avendo rilevato che il Concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Campobasso, SRT s.p.a., era stato parte nel giudizio di primo grado, aveva poi omesso di disporre la integrazione del contraddittorio in grado di appello, non essendo stata notificata la impugnazione proposta dall'Ufficio di Termoli avverso la sentenza della CTP anche alla predetta parte, che doveva ritenersi litisconsorte necessario vertendosi in tema di cause inscindibili.

Il motivo che, così come formulato, inquadra la censura nell'ambito del vizio processuale (e non quindi degli "errores in judicando", come indicato - sembra - in via alternativa nella rubrica del motivo), è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

La individuazione della "giusta parte" del processo tributario va infatti compiuta, non in relazione al tipo di atto impugnato avanti il Giudice tributario, che costituisce mero veicolo di introduzione del giudizio di tipo misto, "impugnatorio e di merito", ma in riferimento ai vizi di legittimità dell'atto tributario dedotti con il ricorso introduttivo, bene potendo l'atto esecutivo essere opposto dal contribuente per far valere esclusivamente vizi inerenti l'atto presupposto (non precedentemente notificato), come nel caso in cui, controvertendosi in tema di "controllo automatizzato" D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis (in cui "la notifica della cartella del pagamento vale anche come notificazione del ruolo": D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1) il contribuente impugni la cartella di pagamento per far valere esclusivamente vizi attinenti alla formazione ed al contenuto del "ruolo", atto di competenza dell'Ufficio impositore, senza dedurre anche vizi propri della cartella (inerenti i requisiti formali di validità prescritti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25) ovvero vizi di invalidità del procedimento notificatorio della cartella, atti questi di competenza del Concessionario del servizio di riscossione (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 933 del 16/01/2009 secondo cui il Concessionario, nell'operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come - salva l'ipotesi di errore materiale - formato dall'ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella).

Come è stato, infatti, rilevato da questa Corte in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo cui l'appello dev'essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra "cause inscindibili" e "cause scindibili", con la conseguenza che, ove la controversia abbia ad oggetto l'esistenza dell'obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell'appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all'Amministrazione finanziaria, non comporta l'obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore (ex art. 332 cp.c), quando sia ormai decorso il termine

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