Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 22319
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale proposto da: GUP del TRIBUNALE CAGLIARInel procedimento a carico di: US QU, US NI DE OS GI SA RO ME DR LO NI RA SI IN LV LO RE GO con l'ordinanza del 11/01/2023 del GIP TRIBUNALE di
CAGLIARI
Preliminarmente, il Presidente rileva che all'avv. BATELLI ROBERTA, del foro di Siena, difensore di RE GO, non risulta essere stato notificato l'avviso di fissazione dell'odierna udienza, e invita le parti a esprimersi in merito. Il PG MARIA FRANCESCA LOY chiede, in via preliminare, il rinvio della discussione o lo stralcio della posizione di RE GO per omessa notificazione dell'avviso;
L'avv. AR RI, difensore di US QU, US NI e DE OS GI, si rimette. Alle ore 10.40 la Corte si ritira in camera di consiglio per la decisione. Alle ore 10.50 la Corte rientra in aula. Il Presidente: rilevato che all'avv. BATELLI ROBERTA del foro di Siena, difensore di DD GO, non risulta essere stato notificato l'avviso di fissazione dell'odierna udienza;
su eccezione difensiva e sentito il PG, ritenuto che non sussistono ragioni di connessione tra la specifica posizione del RE GO e quella degli altri imputati che impongano una trattazione unitaria del procedimento;
dispone la separazione della posizione di RE AR, con formazione di autonomo fascicolo ad esso intestato contentente i medesimi atti già inseriti nei fascicoletti già predisposti e rinvia all'udienza del 3 maggio 2023 per il proseguo della trattazione con immediata notifica dell'avviso di udienza, stesso relatore. udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG che conclude per la competenza del Tribunale di Cagliari. udito L'avv. AR RI, difensore di US QU, US NI e DE OS GI, che insiste per la competenza del Tribunale di Firenze;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza preliminare dell'Il gennaio 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dai difensori degli imputati US QU, DE OS GI, US NI, SA RO, RR IM, RA SI, RE GO e MO LV LO.
1.1. Il giudice rimettente ha rilevato che le difese di US QU, DE OS GI, US NI, SA RO, RR IM e RA SI, nel sollecitare il rinvio pregiudiziale, hanno dubitato della competenza dell'autorità giudiziaria di Cagliari poiché il più grave reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, B, B.2, B.3, B.4), non sarebbe sussistente, essendo al più ipotizzabile il reato di cui all'art. 416 cod. pen., per il quale sarebbe competente l'autorità giudiziaria di Siena in ragione del fatto che l'accordo è stata concluso in quel circondario, e che, comunque, il più grave delitto associativo di narcotraffico risulterebbe commesso nel distretto di Firenze, sicché sarebbe competente il giudice distrettuale di quella località.
1.2. Per parte loro, i difensori degli imputati RE GO e MO LV LO contestano la competenza dell'autorità giudiziaria di Cagliari in relazione ai reati rispettivamente contestati ai suddetti imputati, poiché tali reati (detenzione e ricettazione di armi) non sono collegati al reato associativo e sono, invece, commessi, per il primo, nel circondario di Siena, e, per il secondo, in luogo imprecisato.
2. Il giudice rimettente ha ritenuto che la questione di competenza non fosse manifestamente infondata, essendo plausibile la prospettazione difensiva secondo la quale il programma criminoso dell'associazione contestata ai capi A) e B) si sia sviluppato essenzialmente nella penisola e non prevalentemente in Sardegna, tenuto conto della localizzazione delle principali coltivazioni di cannabis, del luogo di domicilio dei fratelli US, dello spostamento dei principali protagonisti nella penisola per l'attuazione del programma criminoso, interrotto dalla polizia giudiziaria che ha proceduto al sequestro delle coltivazioni e all'arresto di alcuni indagati.
2.1. Il giudice ha poi soggiunto che, per contro, appaiono fondate anche le argomentazioni del pubblico ministero, che ritiene che la competenza si radichi nel distretto di Cagliari, in quanto l'accordo criminoso è stato stipulato in Sardegna, da soggetti residenti nella regione, anche attraverso il reperimento dei semi dello stupefacente e dei finanziamenti per l'attività di coltivazione, delle dichiarazioni di NI LO sugli accordi, della destinazione alla Sardegna del frutto dell'attività di coltivazione degli stupefacenti e della prosecuzione della progettualità criminosa anche successivamente all'arresto di alcuni indagati.
3. Fissata la trattazione camerale partecipata per l'udienza del'11 aprile 2023, veniva separata la posizione di RE GO per omesso avviso al difensore. Il procedimento proseguiva nei confronti degli imputati US QU, DE OS GI, US NI, SA RO, RR IM, RA SI e MO LV LO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è ammissibile;
la competenza territoriale deve essere statuita in favore del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, come in appresso meglio precisato.
2. Va premesso che il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo di tipo preventivo che si aggiunge, agli ordinari strumenti di impugnazione, nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva