Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/2022, n. 33492

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/2022, n. 33492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33492
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 34165-2018 proposto da: MNIFATTURE ORIOLO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROM PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato D L P;

- ricorrente -

contro

Oggetto R.G.N. 34165/2018 Cron. Rep. Ud. 21/09/2022 PU BELLINO PIERO, D M, F C, SALERNO MRIA DONATA, SANTAGATA GIUSEPPE, VIVACQUA ANTONIETTA, tutti domiciliati in ROM PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato F S, MRIANO CAIRONE;

- controricorrenti -

nonchè

contro

V.M. S.R.L.;
- intimata - avverso la sentenza n. 1593/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/10/2018 R.G.N. 687/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere Dott. C P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il reclamo principale proposto dalla Manifatture Oriolo s.r.l. e il reclamo incidentale della Società V.M. s.r.l. unipersonale in liquidazione, confermando la sentenza di primo grado emessa all’esito della fase di opposizione. Con la citata sentenza il Tribunale di Castrovillari aveva confermato l’ordinanza, emessa all’esito della fase sommaria, con cui era stata dichiarata l’illegittimità dei licenziamenti intimati ai lavoratori attuali controricorrenti e disposta la prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della società Manifatture Oriolo s.r.l., a norma dell’art. 2112 cod. civ., con condanna di quest’ultima alla reintegra dei lavoratori e al risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale, con ampi richiami alla sentenza di primo grado, ha così ricostruito la sequenza dei fatti che hanno preceduto il licenziamento: - in data 23.5.2016, con comunicazione ai sensi degli artt. 4 e 24, legge n. 223 del 1991, la V.M. Fabbrica Materassi e Reti s.r.l. ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per “crisi aziendale”;- in data 28.6.2016 è stato sottoscritto un verbale di accordo sindacale in cui si dava atto che “l'azienda […] intende procedere alla interruzione delle attività di produzione e alla conseguente risoluzione della totalità dei rapporti di lavoro. Risultando prevista la cessazione delle attività di produzione e la risoluzione dei rapporti di lavoro, non si renderà necessaria l'adozione di alcuna graduatoria di fuoriuscita”;
- in data 21.7.2016 la s ocietà ha inviato ai dipendenti le lettere di licenziamento, che sono state tempestivamente impugnate;
- il 5.8.2016 è stata costituita la Società Manifatture Oriolo s.r.l., per lo svolgimento di attività di fabbricazione di materassi;
- 18.8.2016 è stata sottoscritta la scrittura privata di cessione in affitto dell’azienda sita in Oriolo, esercente attività di fabbricazione di materassi e rivestimenti per materassi, di proprietà della V.M. Fabbrica Materassi e Reti s.r.l., alla Società Manifatture Oriolo s.r.l.;
nella citata scrittura privata l’affittante dichiarava che “non vi sono in essere rapporti di lavoro dipendente”;

3. La sentenza d’appello, in conformità a quella di primo grado, ha accertato come l'attività di produzione della società V.M. Fabbrica Materassi e Reti s.r.l. non fosse mai cessata ma fosse proseguita presso la cessionaria successivamente all'affitto di azienda, come desumibile da una serie di elementi tra cui l'identità di oggetto sociale della cedente e della cessionaria, l'utilizzo da parte della cessionaria degli stessi stabilimenti e beni aziendali della cedente, lo svolgimento dell’attività con gli stessi clienti e fornitori.

4. I giudici di appello hanno ritenuto che l'omessa comunicazione, in sede di avvio della procedura di licenziamento collettivo, delle reali finalità di parte datoriale, cioè della volontà di procedere alla cessione dell'attività aziendale, avesse inficiato l'intero iter della procedura;
che fosse pertanto integrata la violazione dell'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, con conseguente inefficacia dei licenziamenti intimati;
i rapporti di lavoro dovevano quindi considerarsi in essere al momento della stipula del contratto di affitto di azienda e gli stessi proseguiti, ai sensi dell'articolo 2112 cod. civ., alle dipendenze della società Manifatture Oriolo s.r.l.
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