Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2003, n. 6479

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Massime1

In tema di titoli di credito al portatore, nei rapporti tra le parti originarie della vicenda cartolare, al fine di trasferire la proprietà del titolo stesso non ne è sufficiente la mera trasmissione materiale, comunque e a qualsiasi titolo eseguita, essendo invece necessario che questa trovi la sua fonte in un valido negozio traslativo per effetto del quale, in forza degli accordi intervenuti tra le parti, la proprietà del titolo passa da un soggetto all'altro, ed in mancanza del quale il trasferente è legittimato ad agire per la restituzione, sicché, nei rapporti tra il "tradens" e l'"accipiens", l'appartenenza della titolarità del diritto è condizionata alla validità del rapporto sottostante. Diversamente, con riguardo ai rapporti con i terzi, la "traditio" del titolo ad ogni successivo portatore legittima quest'ultimo, se in buona fede (presunta), all'esercizio del diritto in esso incorporato, senza che l'originario titolare possa legittimamente rivendicarne la proprietà adducendo l'invalidità del rapporto sottostante con l'originario "accipiens".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2003, n. 6479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6479
Data del deposito : 23 aprile 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE M R - Presidente -
Dott. P U R - Consigliere -
Dott. A M - Consigliere -
Dott. C W - rel. Consigliere -
Dott. G P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
BENSIERE LUISELLA, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA ZANARDELLI

20, presso l'avvocato F L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G V, giusta delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
B M PSCHI DI SIENA SPA;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 19705/00 proposto da:
B M PSCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II

326, presso l'avvocato R S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D Z, giusta procura speciale per Notaio Vieri Cirillo di Siena rep. 133935 del 11/9/00;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BENSIERE LUISELLA, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA ZANARDELLI

20, presso l'avvocato F L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G V, giusta procura in calce al ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 507/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 27/05/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;

udito per il resistente l'Avvocato Claudio Scognamiglio per delega dell'Avvocato Renato Scognamiglio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Luisella Buonpensiere, dopo aver ottenuto, nei confronti di Stefano Ntti e della S.a.s. S.P.O.A., un provvedimento di sequestro giudiziario dei titoli al portatore emessi dall'I.M.I., del valore nominale 600 milioni di lire (titoli 86/93 30 CV certificati dal n. 3627 al n. 3746, pari a 120 certificati del taglio da lire 5 milioni ciascuno) da lei consegnati al Ntti, convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Bologna (citazione del 30.11.1993) i medesimi Ntti e , Soc. a.s. Spoa per sentir convalidare il sequestro e, previo accertamento del suo diritto di proprietà sui titoli in questione, condannare i convenuti, in solido, alla restituzione degli stessi.
Spiegò l'attrice che, accogliendo il suggerimento del Ntti, qualificatosi nella circostanza come socio accomandatario e consulente finanziario della Soc. Spoa, aveva consegnato allo stesso i titoli Imi di sua proprietà e sottoscritto i fissati bollati sia per la vendita alla Soc. Caboto dei medesimi titoli sia per l'acquisto da quest'ultima di n. 60 certificati obbligazionari di lire 10 milioni ciascuno. Aveva poi inutilmente richiesto al Ntti di disporre dei titoli B.E.I. acquistati ed altresì appreso dall'incaricato della Soc. Caboto che i fissati bollati ricevuti da lei sottoscritti erano falsi.
Si costituirono in giudizio sia Ntti che la S.a.s. SPOA contrastando la domanda dell'attrice.
Essi dedussero, rispettivamente, il primo che la consegna dei titoli era avvenuta a titolo di liberalità nell'ambito di un rapporto affettivo e di convivenza con la Buonpensiere, e la seconda di essere del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra i soggetti suddetti.
Nel giudizio spiegò intervento volontario il M d P di Siena il quale, rivendicando il possesso di buona fede dei titoli in questione, che dedusse di aver ricevuto dalla S.p.A. Alpi Assicurazioni ancor prima del giudizio civile introdotto dalla Buonpensiere e del giudizio penale a carico del Ntti, nonché il suo diritto di incassarli alla scadenza dalla S.p.A. Monte Titoli alla quale, ai sensi della legge n. 289 del 1986, era affidata la gestione dei valori mobiliari, richiese che fosse accertato il suo diritto di proprietà sui titoli medesimi, revocato il sequestro ed ordinato al custode di consegnarli ad essa banca.
Con sentenza del 06.11.1996, il tribunale ritenne che, per essere stata acquisita, sulla base delle risultanze del processo, l'avvenuta messa in circolazione dei titoli, già nell'agosto del 1992 (prima della richiesta da parte dell'attrice del provvedimento di sequestro) perché rivenduti dal M d P, quale intermediario, al propri clienti che in buona fede li avevano acquistati, nessuna delle contrapposte domande di rivendicazione poteva essere accolta, difettando in entrambe le parti rivendicanti la qualità di proprietario dei titoli medesimi.
La sentenza del tribunale fu gravata di appello dalla Buonpensiere in via principale e dalla S.p.A. M d P in via incidentale, impugnazioni che la Corte territoriale rispettivamente rigettò (la principale) e dichiarò inammissibile (la seconda), con la sentenza emessa il 27.05.1999, di conferma della pronuncia del tribunale.
Avverso tale sentenza, la Buonpensiere ha proposto ricorso per Cassazione.
Resiste la S.p.A. M d P di Siena con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, al quale la Buonpensiere resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le due impugnazioni debbono essere riunite, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposte avverso la medesima sentenza.


1. Il ricorso principale.
È utile far precedere alla esposizione e alla disamina dei motivi di ricorso dell'una e dell'altra parte ricorrente, le argomentazioni della Corte di merito che, nella motivazione della sentenza, ne costituiscono la ratio deciderteli.
Sull'unico motivo del gravame della Buonpensiere, la quale, censurando la sentenza del tribunale, aveva negato di aver trasferito in proprietà al Ntti i titoli in questione, la Corte osservò che dai documenti prodotti in giudizio dal M d P (ordine di vendita conferito dalla S.p.A. Alpi Assicurazioni, conferma dell'esecuzione dell'ordine inviata a quest'ultima dal banco il 12.08.1992) e dalle stesse ammissioni dell'attrice (deduzioni e memorie di causa a fronte delle quali, in quanto confermative della suddetta vendita e delle successive operate dal banco ai propri clienti, "perdeva evidentemente ogni efficacia la generica contestazione dei documenti prodotti dalla controparte fatta dall'appellante") il tribunale aveva giustamente ricavato la circostanza che i titoli, dopo la consegna della Buonpensiere al Ntti, erano stati posti in circolazione, acquistati e rivenduti da terzi in buona fede.
La stessa Corte confermò il fondamento in diritto del rigetto della domanda di rivendicazione proposta dalla Buonpensiere giudicando che il Tribunale avesse correttamente individuato nelle norme di cui agli artt. 1153, 1147, 1994 e 2003 cod. civ. tanto il regime di circolazione dei titoli quanto l'inammissibilità della rivendicazione nei confronti di colui che pur in caso di acquisto a non domino ne avesse conseguito la proprietà in buona fede. Il ricorso della Buonpensiere è affidato a quattro motivi come segue rubricati e svolti.
Il primo: "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione agli artt. 948, 2697, 2702, 2727, 2729 cod. civ. 115, 116, 214 cod. proc. civ.".
La censura investe l'idoneità probatoria, ritenuta dalla Corte di merito, dei documenti "l'ordine di vendita conferito dalla S.p.A. Alpi Ass. e la conferma di esecuzione dell'ordine - prodotti in causa dal M d P, in relazione ai fatti (le operazioni di vendita dei titoli) nei documenti stessi enunciati. L'apprezzamento della Corte è denunciato come irrazionale, arbitrario e illogico sia per l'utilizzazione dei documenti stessi, che, secondo l'assunto, provenivano da terzi estranei e non erano assoggettate alla disciplina degli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c., sia per la svalutazione, operata sulla base della sole deduzioni difensive contenute nella memoria del 25.09.1996, della espressa contestazione dei medesimi documenti.
Il secondo: "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione agli stessi artt. 948, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e 115, 116 cod. proc. civ.". La Corte, attribuendo valore probatorio alle "ammissioni" di essa Buonpensiere contenute nella memoria difensiva del 25.09.1996, senza tener conto dell'insieme delle deduzioni difensive che erano state svolte nel senso di contestare l'acquisto dei titoli Imi da parte del M d P, aveva violato i canoni della corretta valutazione degli elementi di prova. Per di più, si deduce, la Corte medesima aveva anche trascurato di considerare quanto l'affermata circostanza della vendita dei titoli da parte del Monte ai propri clienti fosse in contrasto con l'altra, che dei titoli medesimi il M d P si affermava tuttora possessore. Il terzo: "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione agli artt. 948, 1994, 2003, 2697 cod. civ.". Si deduce che "la traditio è un atto neutro sotto il profilo causale, onde sulla base della ammissione di essa Buonpensiere, che i titoli erano stati consegnati dalla Soc. Alpi Ass., al M d P, la Corte di merito non avrebbe potuto ritenere provato l'avvenuto acquisto da parte dei terzi dei titoli medesimi. Contrastava dunque con le norme di legge indicate il ritenere che la consegna dei titoli dalla Soc. Alpi al M d P fosse espressione del loro acquisto o della loro rivendita. Il quarto: "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione agli artt. 948, 1994, 2003, 2697, 2908, 2909 cod. civ.". Espone la ricorrente che l'originaria proprietà dei titoli in capo ad essa Buonpensiere era stata accertata dal tribunale di Bologna e confermata dalla Corte di Appello mentre la posizione del M d P era risultata quella di mero detentore;
il duplice errore della Corte di Appello, conseguente anche alla erronea ed illegittima valutazione delle prove, era evidente a) per aver respinto la domanda di rivendicazione di essa attrice legittimata ex art. 948 c.c. all'azione perché proprietaria del bene - domanda alla quale il M d P non avrebbe potuto sottrarsi atteso che la norma dell'art. 1994 c.c. pone al riparo dalla rivendicazione "soltanto colui che abbia acquistato il possesso del titolo in buona fede e non anche chi ne abbia la mera detenzione";
b) per aver ritenuto che i titoli in questione non fossero di proprietà ne' di essa Bonpensiere ne' del M d P, "ma di terzi in buona fede, neppure identificati e neppure parti del presente giudizio". I primi due motivi del ricorso possono essere disaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
Si ricava dalla sentenza impugnata, e non costituisce oggetto di censura, che i documenti prodotti in giudizio dal M d P - dai quali si desumeva la vendita a terzi dei titoli IMI che lo stesso banco aveva eseguito su incarico della Soc. Alpi Assicurazione, accreditando poi in favore di quest'ultima il ricavato dalla vendita sul conto n. 559.87 - avevano costituito oggetto del dibattito processuale. Entrambe le parti contrapposte ne trassero argomenti a sostegno delle rispettive tesi: il M d P per fondarvi il suo possesso legittimo e di buona fede e dunque l'affermato suo diritto di proprietà in conseguenza del trasferimento che la Soc.
Alpi Assicurazioni ne aveva fatto in suo favore;
la Buonpensiere per sostenere, anche in grado di appello in ciò concretandosi l'unica censura proposta alla sentenza del tribunale, che il M d P aveva rivestito la qualifica di mero detentore dei titoli, avendoli ricevuti quale intermediario e in forza dell'incarico di vendita conferitogli dalla Soc. Alpi Assicurazioni. Ne discende che nessuna violazione delle norme indicate dalla ricorrente è dato rilevare nell'avere la Corte di merito tratto da quei documenti la prova della circostanza che i titoli stessi erano stati comunque ceduti a terzi in conseguenza delle operazioni eseguite dal Monte, e per averne conseguentemente tratto conclusioni a sostegno del rilievo, già compiuto dal tribunale, di improponibilità o comunque di infondatezza della domanda di rivendicazione proposta dalla Buonpensiere, secondo il regime giuridico del trasferimento dei titoli in questione rinvenibile negli artt. 2003 e 1994 c.c.. Nè vizi giuridici o errori logici appaiono inficiare la motivazione della sentenza ora impugnata in relazione alla svalutazione delle "generiche contestazioni" che la Buonpensiere aveva mosso ai documenti, peraltro in contrasto con le sue stesse argomentazioni che nei documenti medesimi intendevano trovare sostegno sia per rafforzare le proprie ragioni sia per contrastare - nei termini di cui al motivo di gravame proposto (v. pag. 13 della sentenza) la contrapposta domanda di rivendicazione avanzata dal M d P.
Deve piuttosto rilevarsi che la ricorrente nemmeno ha indicato quali altre deduzioni o allegazioni difensive svolte nei due gradi del giudizio trascurate dalla Corte di Appello, avrebbero sminuito il valore che la Corte stessa ha attribuito - non decisivamente, peraltro, atteso che la decisione di rigetto della pretesa di rivendicazione appare fondata, tanto dal tribunale che dal giudice del gravame, sulla forza probante dei documenti attestanti la vendita a terzi dei titoli - alle "ammissioni" di essa Buonpensiere. Il terzo motivo è anch'esso infondato.
È vero, in via di principio, che "ad effettuare il trasferimento in proprietà del titolo non è sufficiente da sola la semplice trasmissione materiale, comunque ed a qualsiasi titolo eseguita, essendo invece necessario che questa abbia la sua causa giuridica in un valido negozio di trasmissione, in virtù del quale, in base agli accordi intervenuti tra le parti, la proprietà del titolo passa da un soggetto all'altro, e in mancanza del quale, il trasferente è legittimato ad agire per la restituzione" sicché "nei diretti rapporti interni tra il tradens e l'accipiens, l'appartenenza della titolarità del diritto è condizionata alla validità del rapporto sottostante tra di essi intercorso" (Cass. n. 12187 del 1991, n. 527 del 1973, n. 3824 del 1968). Ma alla ricorrente non giova, per il caso di specie, il richiamarsi al principio giuridico medesimo. Ed invero, a motivo di gravame la Buonpensiere aveva dedotto, contro la pretesa di rivendicazione del M d P, che "la semplice traditio che dei titoli aveva fatto ad esso banco la Soc. Alpi Assicurazioni non costituiva prova sufficiente del trasferimento della proprietà". Ebbene, proprio rispondendo a tale motivo di gravame, e per di più espressamente richiamando e facendo propria la motivazione della sentenza del tribunale, che sull'accertata (e non posta in discussione in grado di appello) vendita dei titoli eseguita dal banco quale intermediario per la società suddetta in favore di terzi aveva fondato il rilievo che nessuna delle parti rivendicanti fosse proprietaria dei titoli stessi, la Corte ha correttamente ritenuto che la domanda di rivendicazione della Buonpensiere trovava ostacolo non già nella consegna dei titoli effettuata dalla Soc.
Alpi Ass. al M d P bensì nell'essere i titoli medesimi pervenuti a terzi, acquirenti di buona fede presunta, in conseguenza di quell'operazione di vendita - non controversa in causa - che lo stesso M d P aveva eseguito su in carico della Soc. Alpi, essendo inammissibile ex art. 1994 c.c. la rivendicazione nei confronti dei suddetti terzi acquirenti di buona fede. Gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata in ordine alla vendita dei titoli eseguita dal M d P in favore di terzi acquirenti rendono evidente l'infondatezza del quarto motivo di ricorso.
Non può ascriversi alla Corte di merito ne' la violazione dell'art. 1994 c.c. giacché risulta irrilevante qualificare il Monte dei
Paschi come detentore (che non si sottrae alla rivendicazione), piuttosto che come possessore (contro il quale la rivendicazione non è proponibile, ex art. 1994 c.c. per i titoli nominativi trasmessi secondo la relativa legge di circolazione, e ex art. 1153 c.c. per i titoli al portatore sulla base dell'acquisto fattone in forza del possesso conseguito in buona fede) ne' dell'art. 948 c.c. che legittima il proprietario della cosa all'azione di rivendicazione contro il terzo che ne sia soltanto il possessore o il detentore. Il ricorso principale va dunque rigettato.

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