Cass. civ., sez. II, ordinanza 13/12/2022, n. 36401
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Testo completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21034-2019 proposto da: C D, CORVO EUGENIO, C W, ARCARI ONORINA DI DOMENICO CORVO C. S.N.C., rappresentati e difesi dall’avvocato G D M giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti -
contro
C A, C V, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
MARRUCCINI
14, presso lo studio dell'avvocato N L, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrenti - nonché Ric. 2019 n. 21034 sez.
2 -ud. 1-12-2022 -2- CORVO ALBERTO;
-intimato- avverso la sentenza n. 166/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata l’8/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Dott. M C;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. C A, C V e C A convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, gli odierni ricorrenti chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione insistente su di un fabbricato in Sepino, realizzato su un terreno comune alle parti. Nel corso del giudizio, sia gli attori che i convenuti formulavano domanda di usucapione di alcuni dei cespiti ricadenti nel fabbricato, sul presupposto del possesso esclusivo, ed il Tribunale adito con sentenza non definitiva n. 499/2009 accoglieva le rispettive domande di usucapione, disponendo il prosieguo della divisione limitatamente al piano terra del fabbricato. All’esito dell’istruttoria il Tribunale, con sentenza definitiva n. 29 del 17 gennaio 2012, rigettata l’istanza di sospensione del giudizio, attesa la pendenza del procedimento di appello avverso la sentenza non definitiva, approvava il progetto di divisione predisposto del CTU, con il quale era stata prevista la formazione di cinque quote. Ric. 2019 n. 21034 sez.
2 -ud. 1-12-2022 -3- Avverso tale sentenza proponevano appello C D, Eugenio, Walter e la A O di C D C. s.n.c., cui resistevano gli attori, chiedendo la conferma della sentenza gravata. La Corte d’Appello di Campobasso con la sentenza n. 166 dell’8 maggio 2019 accoglieva in parte l’appello, compensando le spese dell’intero giudizio. Quanto al primo motivo con il quale si reiterava la richiesta di sospendere il giudizio in attesa della decisione sul gravame proposto separatamente contro la sentenza non definitiva, i giudici di appello rilevavano che - con ordinanza del 10 maggio 2016 - il giudizio era stato sospeso, per poi essere riassunto atteso che la stessa Corte si era in precedenza pronunciata sulla sentenza non definitiva con decisione che nelle more era passata anche in giudicato. In relazione al secondo motivo di appello con il quale si denunciava la mancata dilazione della divisione, sollecitata dagli appellanti in ragione del fatto che il piano terra dello stabile era destinato ad attività commerciale (con due locali aperti al pubblico e tre adibiti a magazzino), la Corte distrettuale lo riteneva privo di fondamento. In primo luogo, osservava che gli appellanti non avevano formulato richieste consequenziali a quella di
-ricorrenti -
contro
C A, C V, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
MARRUCCINI
14, presso lo studio dell'avvocato N L, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrenti - nonché Ric. 2019 n. 21034 sez.
2 -ud. 1-12-2022 -2- CORVO ALBERTO;
-intimato- avverso la sentenza n. 166/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata l’8/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Dott. M C;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. C A, C V e C A convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, gli odierni ricorrenti chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione insistente su di un fabbricato in Sepino, realizzato su un terreno comune alle parti. Nel corso del giudizio, sia gli attori che i convenuti formulavano domanda di usucapione di alcuni dei cespiti ricadenti nel fabbricato, sul presupposto del possesso esclusivo, ed il Tribunale adito con sentenza non definitiva n. 499/2009 accoglieva le rispettive domande di usucapione, disponendo il prosieguo della divisione limitatamente al piano terra del fabbricato. All’esito dell’istruttoria il Tribunale, con sentenza definitiva n. 29 del 17 gennaio 2012, rigettata l’istanza di sospensione del giudizio, attesa la pendenza del procedimento di appello avverso la sentenza non definitiva, approvava il progetto di divisione predisposto del CTU, con il quale era stata prevista la formazione di cinque quote. Ric. 2019 n. 21034 sez.
2 -ud. 1-12-2022 -3- Avverso tale sentenza proponevano appello C D, Eugenio, Walter e la A O di C D C. s.n.c., cui resistevano gli attori, chiedendo la conferma della sentenza gravata. La Corte d’Appello di Campobasso con la sentenza n. 166 dell’8 maggio 2019 accoglieva in parte l’appello, compensando le spese dell’intero giudizio. Quanto al primo motivo con il quale si reiterava la richiesta di sospendere il giudizio in attesa della decisione sul gravame proposto separatamente contro la sentenza non definitiva, i giudici di appello rilevavano che - con ordinanza del 10 maggio 2016 - il giudizio era stato sospeso, per poi essere riassunto atteso che la stessa Corte si era in precedenza pronunciata sulla sentenza non definitiva con decisione che nelle more era passata anche in giudicato. In relazione al secondo motivo di appello con il quale si denunciava la mancata dilazione della divisione, sollecitata dagli appellanti in ragione del fatto che il piano terra dello stabile era destinato ad attività commerciale (con due locali aperti al pubblico e tre adibiti a magazzino), la Corte distrettuale lo riteneva privo di fondamento. In primo luogo, osservava che gli appellanti non avevano formulato richieste consequenziali a quella di
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