Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2020, n. 16849

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In materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, la norma transitoria di cui all'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 (come modificato dall'art. 11 della l. n. 537 del 1993), che consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 cit., del precedente regime più favorevole, si applica ai trattamenti pensionistici a carico dell'INPDAI liquidati o maturati anteriormente al 1° gennaio 1995 (nella specie, pensione di invalidità cumulabile con retribuzione da lavoro dipendente non dirigenziale), con conseguente esclusione, in tali ipotesi, anche dell'operatività dell'obbligo, previsto dall'art. 8 bis del d.lgs. n. 503 del 1992 (siccome introdotto dall'art. 2, comma 211, della l. n. 662 del 1996), di produrre all'ente previdenziale la dichiarazione dei redditi da lavoro.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2020, n. 16849
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16849
Data del deposito : 7 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

R T N O TE N SE E - LI L O B E T -7 AGO 2020 N E S E - NE ZIO RA IST G E R E T 16849/20 EN AULA 'B' S E REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 7785/2014 16849 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. A MNA Presidente Ud. 08/01/2020 -> Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere -PU Dott. P GY Rel. Consigliere Dott. R MNO Consigliere Dott. D CFIORE Consigliere cy ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7785-2014 proposto da: B G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato A A, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2020 contro 23 PREVIDENZA ISTITUTO NAZIONALE I.N.P.S. Presidente e legale SOCIALE, in persona del 1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati E CO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;
controricorrente avverso la sentenza n. 6512/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2013 R.G.N. 2526/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2020 dal Consigliere Dott. P GY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A A;
udito l'Avvocato PATRIZIA CIACCI per delega verbale Avvocato E CO. 2 Rg n. 7785/2014 Udienza del 8.1.2020 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda proposta da Giovanni B al fine di ottenere la dichiarazione d' l'irripetibilità della somma di € 51.795,00, che era stata richiesta dall'Inps in quanto percepita in eccesso sulla pensione di invalidità INPDAI di cui era titolare dal dicembre 1983, per la concomitante prestazione di attività di lavoro dipendente non dirigenziale svolta dal febbraio 1991 all' aprile 1999 e per la mancata comunicazione della rioccupazione all'INPDAI.

2. La Corte territoriale disattendeva le argomentazioni dell'appellante - che assumeva di aver incolpevolmente omesso di effettuare la comunicazione relativa alla prestazione di lavoro in costanza di pensione, per essere stato a ciò indotto dalle notizie provenienti dall' INPDAI in merito alla cumulabilità dei redditi - in quanto le deduzioni svolte in primo grado erano limitate al fatto che sarebbe stato onere dell'ente previdenziale di appartenenza verificare la percezione di altro reddito;
riteneva pertanto inammissibile in quanto tardiva la produzione documentale allo scopo richiamata (la circolare INPDAI del 20 aprile 1993 e la rivista L'Informatore INPDAI del settembre 1993).

3. Per la cassazione della sentenza Giovanni B ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui l'INPS ha resistito con controricorso.

4. Il B ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Come primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto tardiva la produzione della circolare INPDAI del 20/4/1993 e quindi non ne abbia valutato il contenuto, laddove la produzione era P G, estensore 3 Rg n. 7785/2014 Udienza del 8.1.2020 finalizzata a far valere l'inapplicabilità dell'art. 20 della I. n. 153 del 1969, assunta dall'Inps a fondamento del recupero, ai pensionati d'invalidità INPDAI.

6. Come secondo motivo deduce la violazione dell'art. 20 della legge n. 153 del 1969 e sostiene che la predetta norma non sarebbe riferibile all'INPDAI, che all'epoca era un istituto autonomo, gestore in via sostitutiva del sistema pensionistico per i dirigenti di aziende industriali.

7. Come terzo motivo deduce la violazione degli articoli 11 e 14 del DPR 17/8/1955 n. 914 in combinato disposto con l'art. 10 comma 8 del d.lgs 30/12/1992 n. 503 e sostiene che l'articolo 11 suddetto chiarisce che la pensione di invalidità dei dirigenti comporta l'abbandono del lavoro in qualità di dirigente ma non esclude un lavoro diverso, sicché l'ex dirigente pensionato per invalidità che si sia reimpiegato con diversa qualifica potrebbe cumulare interamente il reddito da lavoro dipendente;
evidenzia inoltre che l'art. 10 comma 8 del d.lgs 30/12/1992 n. 503, nel disporre il divieto generalizzato di cumulo per tutte le gestioni pensionistiche, reca altresì una norma di

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