Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/03/2023, n. 06338
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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30432/2020 R.G. proposto da : CUVA ANGIOLETTA, CUVA MARIA ANNA, CUVA FELICITA LIDIA e CUVA OLGA, tutte rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. G E, domiciliate per legge in Roma, piazza C presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrenti - contro LIUZZO SCORPO SALVATORE, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. M L S , domiciliato per legge in Roma, piazza C presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta – Sezione Specializzata Agraria -n. 67/2020, pubblicata in data 24 aprile 20 20 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. A M C, O C, A Cva e F L C, deducendo che, con sentenza n. 277/00 del Tribunale di Nicosia, era stato dichiarato cessato il rapporto di affitto agrario di fondi rustici intercorso con S L S e che l’esecutività della condanna di rilascio era stata condizionata all’emissione di polizza fideiussoria, convennero in giudizio il predetto chiedendone la condanna al risarcimento del danno loro procurato per ogni annata agraria compresa tra il 1997 - 1998 ed il 2008 - 2009, considerato che solo in data 20 aprile 2009, a seguito di azione esecutiva, avevano riottenuto alcuni dei fondi concessi, con esclusione di tre mappali, e che il convenuto nulla aveva corrisposto per il periodo di illegittima detenzione;chiesero, altresì, che venisse accertato che la sentenza n. 277/00 si riferiva anche ai mappali non riconsegnati o, in subordine, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di affitto ed il convenuto venisse condannato al risarcimento del danno d a abus iva occupazione. Le attrici avanzarono pure domanda di risarcimento del danno emergente patito a causa del deterioramento del fondo e del danno da lucro cessante per la perdita dei contributi comunitari legati al fondo. Il L, costituendosi in giudizio, eccepì la prescrizione quinquennale dei diritti vantati dalle attrici e la infondatezza nel merito delle pretese avanzate, rilevando che, per i fondi in affitto oggetto di risoluzione giudiziale, la detenzione era stata legittima fino alla notifica della polizza fideiussoria cui era stato condizionato il rilascio, intervenuta il 13 febbraio 2008, e che aveva ripreso ad essere legittima a partire dal 25 febbraio 2009, data in cui G L S, comproprietario dei medesimi terreni, gliene aveva concesso in affitto la quota di cui era titolar e ;spiegando domanda riconvenzionale, chiese pertantodi accertar e l’esistenza d el contratto di affitto di quota indivisa. In via di reconventio reconventionis, le attrici chiesero che il risarcimento del danno fosse calcolato fino al momento dell’effettivo rilascio, posto che il convenuto, opponendo il contratto di affitto concluso con G L S, aveva mantenuto il possesso di tutti i fondi. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, rigettò: a) la domanda volta a far dichiarare che la sentenza n. 277/2000 avesse ad oggetto anche i fondi censiti al foglio n 38, particelle nn. 3- 6-8, nonché la domanda di risarcimento dei danni per l’occupazione di quei fondi;b) dichiarò inammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto dei medesimi terreni, perché non preceduta dall’esperimento del tentativo di conciliazione e dalla preventiva contestazione delle mancanze, ai sensi dell’art. 5, comma 3, l. n. 203/82;c) dichiarò improcedibile per carenza di interesse ad agire la domanda riconvenzionale di accertamento del contratto di affitto della quota dei terreni di proprietà di G L S;d) condannò il convenuto al risarcimento, in favore delle attrici, ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., del danno dalle stesse patito per il periodo di illegittima detenzione dei fondi rustici, a partire dal 13 febbraio 2008, data di intimazione del precetto per rilascio con cui il convenuto era stato edotto che il 14 gennaio 2008 era stata emessa la polizza fideiussoria, e fino al 25 febbraio 2009, data del contratto di affitto intercorso tra il convenuto e G L S;e) liquidò detto danno sulla base di un canone di locazio n e calcolato dal c.t.u. in euro 144,2 per ettaro, anche tenendo conto dei cd. ‹‹titoli››, premi e contributi pubblici disponibili;f) rigettò la domanda spiegata dalle attrici in via di reconventio reconventionis. Con successiva sentenza definitiva il Tribunale rigettò le domande di risarcimento dei danni che le attrici assumevano di avere subito a causa del deterioramento del fondo, oltre che la domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante per la perdita dei contributi comunitari legati al fondo. 2. Interposto appello principale dalle Cuva ed appello incidentale condizionatoda S L S per la riforma del capo della sentenza non definitiva con cui era stata dichiarata improcedibile la domanda di accertamento della sussistenza del contratto di affitto della quota di cui era compropri e t ario G L S, la Corte d’appello di Caltanissetta ha condannato S L S al risarcimento del danno patrimoniale da illegittima detenzione dei fondi per il periodo dal 21 novembre 1998 al 25 febbraio 2009, confermando nel resto le sentenze di primo grado. I giudici di appello hanno, in primo luogo, osservato che la sentenza condizionata alla prestazione della fideiussione aveva paralizzato esclusivamente la tutela esecutiva della pretesa alla restituzione del fondo, ma non il diritto di credito del concedente ad una somma pari al corrispettivo convenuto, salvo il risarcimento del maggior danno, come previsto dall’art. 1591 cod. civ., di talché essendo incontestata l’utilizzazione dei fondi da parte di S L S, il dies a quo del debito ex art. 1591 cod. civ. doveva farsi decorrere non dal 13 febbraio 2008, come ritenuto dal Tribunale, ma dalla data di cessazione del rapporto di affitto agrario, come accertata dalla sentenza n. 277/00, per cui il credito delle Cuva decorreva dall’11 novembre 1997, data di inizio dell’annata agraria 1997/1998. Considerato, tuttavia, che il credito, soggetto a prescrizione decennale, non era stato fatto valere dalle Cuva con il ricorso introduttivo del giudizio definito con la sentenza n. 277/00, la prescrizione operava sino al 21 novembre 1998, essendo stata interrotta dal solo atto di diffida e di messa in mora del 21 novembre 2008. L a Corte territoriale ha pure accertato che, a seguito di opposizione proposta dal L avverso l’esecuzione intrapresa in forza della sentenza n. 277/00, le germane Cuva, in data 20 aprile 2009, erano state immesse dall’ufficiale giudiziario nel possesso dei fondi, ma che in quella sede il L aveva oppos to di non essere tenuto al rilascio del fondo, atteso che le quote ideali di comproprietà non appartenevano nella totalità alle Cuva e che egli deteneva il fondo in forza di nuovo ed autonomo contratto di affitto concluso in data 25 febbraio 2009 con G L S;l’immissione delle Cuva nel possesso del fondo doveva, quindi, intendersi effettuata nei limiti del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 277/00 e, dunque, per le loro quote di comproprietà, ed il dies ad quem dell’illegittima detenzione, da parte dell’appellato, doveva farsi coincidere con la data di stipula del contratto di affitto tra i L Scorpo, momento dal quale le Cuva non potevano più vantare un diritto al risarcimento del danno, ma solo una pretesa sui frutti del fondo nei limiti della loro quota, non esercitata in giudizio.Ha, inoltre, respinto il motivo di gravame con il quale le Cuva censuravano la quantificazione del canone di affitto come parametro di riferimento ai fini della liquidazione del danno ex art. 1591 cod. civ., per il periodo di occupazione senza titolo, nonché quello con cui si lamentava che il Tribunale fosse incorso in un errore nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni per il deterioramento del fondo e l’irreversibile perdita dei contributi comunitari. 3. A Cva, M A C, F L C e O C propongono ricorso per cassazione avverso la decisione d’appello, con quattro motivi. S L S resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 - bis .1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti deduc ono ‹‹ Nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 346 c.p.c., 2945 c.c., 2944 c.c., 2943, comma 2, c.c.››. Lamentano che, sebbene i giudici di appello abbiano correttamente affermato che il credito ex art. 1591 c od. civ. fosse soggetto alla prescrizionedecennale, hanno poi errato nel ritenere che l’unico atto interruttivo della prescrizione pervenuto nella sfera di conoscibilità del controricorrente fosse l’atto di messa in mora del 21 novembre 2008 e nel far decorrere d a tale data il dies a qu o del risarcimento del danno exart. 1591 cod. civ. Spiegano, sotto un primo profilo, che l’eccezione di prescrizione non era stata validamente riproposta in appello dal L, sicché doveva intendersi rinunziata, e, sotto diverso profilo, che la prescrizione era stata comunque interrotta dalla proposizione della domanda di indennizzo per indebita detenzione, da loro proposta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 277/00, sino al passaggio in giudicato di tale ultima sentenza.
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