Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2023, n. 10150

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2023, n. 10150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10150
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente Nk SENTENZA ft 1 O MAR 2023 sui ricorsi proposti da S R, nato a San Pietro Vernotico il 27/11/1980 S M, nato a Cellino San M il 15/7/1954 FuNzioN TA S M, nato a Cellino San M il 2/5/1949 avverso la sentenza del 6/12/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D N, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti l'avv. L M, in sostituzione dell'avv. C A, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 dicembre 2021 la Corte d'appello di Lecce ha respinto l'impugnazione proposta dagli imputati nei confronti della sentenza del 29 gennaio 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, R S era stato condannato alla pena di un anno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, a fine di evasione, avvalendosi di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti emesse dalla Trasporto Stampa S.r.l., indicato nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2013 elementi passivi fittizi dell'ammontare di euro 109.200,00, con un'evasione iva di euro 22.932,00;
capo A della rubrica), e M e M S erano stati condannati alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ciascuno in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (per avere, M Simone quale legale rappresentante della Trasporto Stampa S.r.l. e M S quale amministratore di fatto della medesima società, al fine di consentire a R S e a G S di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti;
capi B e C della rubrica) e 81 cpv. cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (per avere omesso, nelle medesime qualità e a fine di evasione, di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi per gli anni 2012 e 2013;
capo D della rubrica);
con la medesima sentenza il Tribunale aveva, tra l'altro, anche disposto la confisca del profitto di detti reati e anche tale capo della sentenza di primo grado è stato confermato dalla Corte d'appello.

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione e l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione del raggiungimento della prova dei fatti contestati, non essendo stato adeguatamente tenuto conto dei rapporti commerciali esistenti tra le società e i soggetti coinvolti dalle contestazioni e dei rapporti familiari tra gli imputati. Hanno esposto che nell'atto d'appello l'esistenza delle fatture emesse dalla Trasporto Stampa S.r.l. nei confronti dell'impresa individuale di R S, ritenute fittizie alla luce del contratto di comodato rinvenuto nel corso della verifica fiscale eseguita nei confronti dell'impresa di R S (secondo cui sarebbe stato quest'ultimo a dover effettuare servizi di fornitura e trasporto giornali per conto della Trasporto Stampa S.r.l.), era stata spiegata con la volontà della committente di detti servizi di trasporto di giornali, la Tarantino Servizi Editoriali, di affidare a imprese diverse la distribuzione dei giornali in Puglia, per rispettare gli obblighi di alternanza previsti in tale settore, cosicché R S aveva, di fatto, continuato a svolgere la medesima attività di distribuzione di giornali per conto della Tarantino Servizi Editoriali, sulla base di un contratto di comodato concluso con la Trasporto Stampa, cosicché le prestazioni oggetto delle fatture ritenute relative a operazioni inesistenti erano, in realtà, state realmente eseguite e quindi le fatture emesse dalla Trasporto Stampa dovevano considerarsi regolari, per attività effettivamente eseguite per suo conto da R S. Ciò risultava confermato anche dai flussi finanziari tra tali soggetti, da cui emergevano pagamenti in favore della Trasporto Stampa. Quanto alle fatture emesse dalla Trasporto Stampa nei confronti della Progetto 2000 di G S (di cui al capo C della rubrica), è stato affermato che le stesse non erano state portate in detrazione da tale società, e ciò costituiva prova della assenza di volontà di evasione. Hanno, inoltre, contestato che i rapporti commerciali tra tali società fossero fittizi, trovando anch'essi giustificazione nel contratto di appalto concluso tra la Tarantino Servizi Editoriali e la Trasporto Stampa e nel contratto di comodato concluso tra quest'ultima società e R S, in quanto la Trasporto Stampa utilizzava solo formalmente i furgoni noleggiati dalla Progetto 2000, perché li concedeva in uso a R S.

2.2. Con il secondo motivo hanno lamentato ulteriori violazioni di legge penale e vizi della motivazione a proposito della responsabilità di M Simone e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestatogli al capo C, in quanto nel corso delle indagini M S aveva chiarito che le fatture emesse dalla Trasporto Stampa nei confronti della Progetto 2000 erano frutto di un
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