Cass. pen., sez. II, sentenza 12/08/2020, n. 23921

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/08/2020, n. 23921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23921
Data del deposito : 12 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA AN nato a [...] il [...] PRO.EDIL & SERVICE SRL avverso la sentenza del 16/11/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ROcuratore generale Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 gennaio 2018, la Corte di appello di L'Aquila rideterminava la pena alla quale IO ND era stato condannato per il reato di cui all'art. 640 comma 2 n.1) cod.pen., confermando nel resto la sentenza di primo grado, che aveva anche ritenuto responsabile la società RO DI e Services s.r.i. dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 D.L.vo n.231/01;
secondo il capo di imputazione, la società RO DI aveva utilizzato 22 lavoratori distaccati formalmente dipendenti della Villa San Paolo s.r.I., di cui IO era amministratore unico;
la Villa San Paolo, società che costituiva una "scatola vuota" aveva omesso di versare i contributi previsti, e la RO DI, società che aveva impiegato i lavoratori, era così riuscita ad aumentare l'organico aziendale senza ulteriori costi aggiuntivi di tipo previdenziale e fiscale, sottraendo in tal modo agli enti previdenziali creditori garanzie idonee per la effettiva solvibilità dei debiti contributivi, per cui era stata indotta in errore INPS, con conseguente ingiusto profitto in carico ai ricorrenti consistito nell'esonerare la RO DI da responsabilità solidale nel caso di mancato pagamento di oneri e contributi previdenziali a carico della Villa San Paolo e nel risparmio di spesa che quest'ultima aveva ottenuto attraverso la sua precostituita insolvibilità.

1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di IO ND e RO DI & Services s.r.1, osservando che la contestazione del reato di truffa individuasse il vantaggio e il conseguente danno nell'omesso pagamento dei contributi, danno consistito nell'aver fatto ricorso all'istituto dei distacchi "privi dei requisiti di cui all'art. 30 comma 1 a soddisfazione di un proprio interesse", in tal modo eludendo norme inderogabili di legge e quindi in violazione degli art. 18 e 28 D.L.vo 276/2003;
quanto sopra consentiva di affermare un rapporto di specialità tra le contravvenzioni di cui agli artt.18 e 30 citati e il reato di truffa;
il difensore rileva poi come non fosse corretta l'affermazione della Corte di appello secondo cui il distacco non sarebbe ricompreso nella previsione dell'art. 30 del D.Lvo n. 276/2003, in quanto non solo la rubrica prevede la violazione di tutti e tre gli articoli (18, 28 e 30) quali violazioni poste in essere per conseguire il vantaggio, ma anche perché lo stesso art. 28 stabilisce che "ferma restando la sanzioni di cui all'art.18", quando la condotta sia stata posta in essere con la specifica finalità di eludere norme di legge inderogabili (nel caso di specie la corresponsione dei contributi), si applica anche l'ammenda per la violazione del'art. 28 in aggiunta di quello dell'art.18, per cui somministrazione e distacco erano termini equipollenti, dal momento che il distacco non è altro che la somministrazione di manodopera ad altri da parte degli imprenditori.

1.2 II difensore eccepisce poi vizio logico di motivazione e travisamento della prova, in quanto con l'atto di appello

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