Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2019, n. 17713
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Nel caso di scrittura privata autenticata all'estero da notaio straniero, l'autenticazione della firma avvenuta tramite il procedimento previsto dalla Convenzione dell'Aja (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253 del 1966) non esime il notaio dall'obbligo di accertare l'identità della persona che sottoscrive l'atto, atteso che il rispetto della "lex fori" italiana richiede che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del notaio e che questi ha accertato l'identità del sottoscrittore. (Fattispecie concernente una procura a vendere rilasciata all'estero con scrittura privata autenticata secondo il procedimento previsto dalla Convenzione dell'Aja e, dunque, regolarmente munita di apostille, ma per la quale il notaio straniero non aveva proceduto ad accertare l'identità della persona che aveva sottoscritto la procura).
Sul provvedimento
Testo completo
17713-19 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PROPRIETA' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 4876/2015 Cron. 17713 SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Presidente Ud. 30/01/2019 A CTO Consigliere PU ELISA PICARONI Consigliere GIUSEPPE GO Consigliere R G Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4876-2015 proposto da: N F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOSTER, presso lo studio dell'avvocato MICHELE D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO NTANO;
ricorrente contro 2019 DI G M, elettivamente domiciliata in ROMA, 235 VIA G. D'AREZZO 18, presso lo studio dell'avvocato MAGRI' ENNIO, rappresentata e difesa dall'avvocato DE V P A;
controricorrente nonchè
contro
DE G G, SCHETTINO GENNARO, SCHETTINO MICHELE;
intimati avversO la sentenza n. 3037/2014 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 02/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2019 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
M udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C che ha concluso per rigetto primi 4 motivi, accoglimento del 5;
udito 1'Avvocato NTANO Antonio difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato ZAPPULLI Augusto, con delega orale difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione dell'8.11.1999, D G Matilde citava in giudizio N F, chiedendo dichiararsi la nullità della procura a vendere un fondo rustico, da lei rilasciata al marito S Salvatore, disconoscendo l'autenticità della propria firma;
conseguentemente chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di compravendita per notar Des Loges del 21.10.1996, con il quale il marito, quale suo procuratore, aveva venduto il fondo rustico alla Napolitano. Si costituiva F N, chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di S Salvatore e, nel merito, contestava la domanda, trattandosi di procura a vendere, regolarmente rilasciata dalla De Gennaro al marito innanzi al notaio A. Iannuzzi di Pittsburg, Pennsylvania, alla presenza di due testimoni e nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione dell'Aja del 1961. Il Tribunale di Avellino rigettava la domanda, rilevando che la procura, redatta M innanzi al notaio americano e munita di apostille, doveva essere qualificata come atto pubblico, munito da pubblica fede, sicché la D G, per contrastarne la veridicità, avrebbe dovuto proporre querela di falso. Veniva proposto appello da Matilde D G, resistito da Napolitano Florinda;
il giudizio, interrotto per il decesso di Salvatore S, veniva riassunto nei confronti degli eredi Michele e Tommaso S, che si costituivano in giudizio per resistere alla domanda. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 2.7.2015, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava inefficace l'atto di vendita stipulato il 21.10.1996 innanzi al notaio Massimo Des Loges. La corte territoriale riteneva che la procura a vendere non avesse natura di atto pubblico, in quanto, la legge del 21.8.1953 n. 373 dello Stato della е Pennsylvania non consente ai notai di redigere atti negoziali, ma solo la abilita 1 unicamente a ricevere giuramenti, dichiarazioni, certificazione di copie di documenti e dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità o sotto giuramento. Rilevava, peraltro, che l'identità del conferente la procura riportava una data di nascita diversa da quella della D G e che i due testimoni non erano stati nemmeno identificati. Trattandosi, quindi, di scrittura privata, disconosciuta dalla D G, la convenuta, per potersi avvalere in giudizio del documento, aveva l'onere di dimostrare l'autenticità della sottoscrizione, proponendo istanza di verificazione. Poiché l'istanza di verificazione non era stata effettuata da parte di F N, la scrittura non poteva essere, pertanto, attribuita a Matilde D G. Per la cassazione, ha proposto ricorso N F sulla base di quattro motivi e, in prossimità dell'udienza, ha depositato memorie illustrative. Ha resistito con controricorso Matilde D G. All'udienza camerale del 5.10.2018, il collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di legge, per aver la corte territoriale escluso che il notaio americano non avesse il potere di redigere atti negoziali mentre, invece, la legge americana e le norme di diritto internazionale privato consentirebbero la possibilità di autenticare la firma e di raccogliere dichiarazioni di intenti. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 20.12.1966 n. 1253, con cui è stata ratificata la Convenzione dell'Aja, per avere erroneamente negato la fede pubblica alla procura a vendere rilasciata dalla D G allo S, nonostante il rispetto delle formalità previste per la legalizzazione degli atti, con particolare riferimento all'autentica della firma da parte dal Segretario di Stato del Commonwealth. La natura pubblica della procura deriverebbe testualmente dall'art. 1 della Convenzione 2 dell'Aja, che considera atti pubblici "gli atti notarili", a condizione che sia attestata l'autenticità della firma attraverso l'apposizione della postilla. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 2702 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., in quanto la natura di atto pubblico alla procura risulterebbe dalla presenza dell'apostille previste dalla Convenzione dell'Aja. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati, ma la motivazione deve essere corretta, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. La validità della procura rilasciata all'estero, quanto alla legge applicabile, è disciplinata dall'art. 60 della L. 218/95, in materia di rappresentanza volontaria.