Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2021, n. 31878

CASS
Sentenza
3 dicembre 2021
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3 dicembre 2021

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E' inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta. (Fattispecie relativa a condanna erroneamente inflitta alla sola pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 681 cod. pen.)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2021, n. 31878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31878
Data del deposito : 3 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 187 8-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Presidente - Sent. n. sez. 1142/2021 UP 03/12/2021 FILIPPO CASA R.G.N. 28681/2020 TERESA LIUNI PALMA TALERICO ANTONIO CAIRO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO RN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo di qualificarsi il ricorso come affello cou Trasmissione degli atti al giudice competente festale imjugnozide - li RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1 aprile 2019, il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli dichiarava NE DO colpevole del reato di cui all'art. 681 cod. pen. in relazione all'art. 80 Tulps, ascritto al capo A), per aver permesso l'accesso al locale, Teatro Posillipo, di un numero di avventori superiore a quello autorizzato dalle leggi di pubblica sicurezza. Assolveva l'imputato dal reato ascritto al capo B) della rubrica, relativo alla somministrazione di bevande alcoliche a minori d'età perché il fatto non sussiste. Il Giudice, all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale, condannava l'anzidetto DO alla pena di 100 euro di ammenda e indicava la sanzione base in quella di 150 euro di ammenda, operando sulla pena anzidetta la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Riteneva che dall'istruttoria espletata era emersa, al momento del controllo della polizia giudiziaria, la sussistenza del fatto di cui all'art. 681 cod. pen. e che, all'esito dell'intervento dei carabinieri e delle verifiche operate, si era registrato un numero di soggetti maggiore di quello autorizzato, pari a 300. A costoro si aggiungevano ulteriori 150 avventori, che occupavano il livello sottostante del locale. La

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