Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/11/2021, n. 34437

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/11/2021, n. 34437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34437
Data del deposito : 15 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

7/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Prato, con decreto depositato il 29.7.2019, ha accolto l’opposizione proposta ex art. 98 legge fall. da S G avverso il decreto del 6.12.2018 con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva rigettato la sua domanda di insinuazione in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. al passivo del fallimento G s.n.c. di G Servizi & C. del credito dell’importo di € 53.073,60, richiesto a titolo di retribuzione delle prestazioni lavorative da lavoratore subordinato (mensilità da novembre 2010 a maggio 2011) svolte in virtù di rapporto intercorso con la società Impresa G Moreno s.r.l., una delle società fallite in estensione quali socie illimitatamente responsabili della G s.n.c. Il Tribunale di Prato ha ammesso il credito dell’opponente sul rilievo: - che lo stesso è provato dalle buste paga prodotte in giudizio dall’opponente, aventi natura di confessione stragiudiziale, ai sensi degli artt. 2734 e 2745 cod. civ. e piena efficacia di prova legale;
- che tale credito non è prescritto, atteso che, ai sensi dell’art. 168 legge fall., non essendo consentite, durante il concordato, azioni esecutive e cautelari, rimangono sospese le prescrizioni che sarebbero state interrotte da tali azioni e tale prescrizione rimane sospesa anche dopo l’omologa e fino alla completa esecuzione del piano di concordato;
- che il contratto di lavoro non era annullabile ai sensi dell’art. 2475 ter cod. civ. e/o dell’art. 1394 cod. civ. per conflitto di interesse - non risultando il G né F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 25489/2019 Numero sezionale 3713/2021 Numero di raccolta generale 34437/2021 amministratore della fallita né suo procuratore speciale al momento della stipula Data pubblicazione 15/11/2021 del contratto – né poteva sostenersi la simulazione del rapporto;
- che, in ogni caso, non sussistono i presupposti per l’applicazione della compensazione giudiziale tra il credito vantato dall’opponente e quello risarcitorio vantato, a norma dell’art. 2497 cod. civ., dal fallimento per il danno da abuso dell’attività di direzione e coordinamento svolta dalla holding di fatto, facente capo alla famiglia G, nei confronti delle socie illimitatamente responsabili nei confronti della fallita, per non essere quest’ultimo credito di facile e pronta liquidazione, ai sensi dell’art. 1243 comma 2° cod. civ.;
- che, infine, non è, in ogni caso, configurabile nel caso di specie, la fattispecie dell’art. 2497 cod. civ.. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento G s.n.c. di G Servizi & C. affidandolo a sette eccezioni. S G ha resistito in giudizio con controricorso. Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 legge fall., 2697 comma 1°, 2730 e 2735 cod. civ. e 112 e 115 cod. proc. civ.. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ex art 360 comma 1° n.5 cod. proc. civ.. Lamenta la procedura ricorrente che il Tribunale di Prato, nel qualificare il rapporto intercorso dal G con la fallita come di natura subordinata, ha posto a fondamento della decisione solo e unicamente la copia delle buste paga prodotte da quest’ultimo, omettendo di considerare la terzietà del curatore nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, la circostanza che i moduli Inail depositati dall’opponente non recavano neppure la firma e/o il timbro della società datrice di lavoro, né avevano data certa opponibile al fallimento, il che escludeva l’efficacia probatoria piena.

2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Va preliminarmente che questa Sezione ha già osservato (vedi Cass. n. 18169/2019;
vedi anche Cass. n. 17413/2015) che, in tema di accertamento F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 25489/2019 Numero sezionale 3713/2021 dello stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove Numero di raccolta generale 34437/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, considerato che ai sensi dell'art. 3 della l. n. 4 del 1953 la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Nel caso di specie, la procedura ricorrente non ha neppure dedotto di aver articolato istanze istruttorie finalizzate a confutare le risultanze delle buste paga, limitandosi a prospettare circostanze del tutto nuove - quali la mancanza della firma e/o il timbro apposto sulla busta e la mancanza di data certa – cui il decreto impugnato non fa alcun cenno che la curatela non ha neppure minimamente allegato di aver rappresentato nel giudizio di opposizione allo stato passivo e quindi che avessero formato oggetto di discussione tra le parti. Non vi è dubbio quindi che le odierne censure della curatela si appalesino come di merito, essendo, in realtà, finalizzate ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal Tribunale di Prato.
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