Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/10/2005, n. 20785
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In materia tributaria non è ammissibile, di regola, l'applicabilità di un condono ad una controversia concernente una cartella di pagamento relativa ad un precedente condono, in quanto la lite fiscale viene definita mediante l'applicazione del provvedimento di condono e non può esserlo una seconda volta. Ciò non toglie però che in un momento successivo possa insorgere una nuova controversia, effettiva e non meramente apparente, relativa all'applicazione della normativa di condono oppure all'interpretazione o alla valutazione della dichiarazione integrativa. In tal caso, pertanto, si è in presenza di una lite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 16, terzo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con conseguente sospensione dei termini di impugnazione in base al disposto dal sesto comma del citato art. 16 (nella fattispecie, si trattava di controversia concernente una cartella di pagamento relativa alla dichiarazione integrativa presentata ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che l'ufficio aveva ritenuto potesse valere soltanto come dichiarazione integrativa semplice e non come istanza di definizione automatica).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F U - Presidente -
Dott. M S - rel. Consigliere -
Dott. E V G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PEZZOPANE MANUFATTI SRL,in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 323, presso lo studio dell'avvocato R F, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELL'ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 55/02 della commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 23/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 31/03/05 dal Consigliere Dott. S M;
udito per il ricorrente l'Avvocato RUGGIERI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato RANNUCCI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha per oggetto l'impugnazione della contribuente società Pezzopane Manufatti s.r.l. della cartella esattoriale n. 7800174 emessa dal Servizio Riscossione Tributi di Rieti il 20 ottobre 1997 e relativa alla iscrizione a ruolo della prima rata di una maggiore imposta integrativa per condono IVA, presentata nel 1992 dalla contribuente ai sensi dell'art. 49 della legge n. 413 del 1991. La contribuente impugnava la cartella ed i giudici di primo grado accoglievano il ricorso ed annullavano la cartella. In sede di appello la Commissione Tributaria Regionale del Lazio andava invece in contrario avviso, e, con sentenza n. 55/20/02, in data 5 aprile/23 maggio 2002 accoglieva l'appello dell'ufficio e confermava inscrizione a ruolo:
La commissione regionale argomentava che la società contribuente aveva effettuato il cosiddetto "condono tombale" avvalendosi del disposto dell'art. 49, settimo comma, della legge n. 413/1991, senza però ottemperare "a quanto stabilito dal secondo comma dello stesso art. 49 in base al quale restavano esclusi dalla definizione con modalità automatica "condono tombale" le dichiarazioni annuali IVA a credito relative all'anno 1990 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza dell'imposta in detrazione nell'anno successivo ed in tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali fosse stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza, a meno che in sede di dichiarazione integrativa non si fosse rinunziato all'eventuale credito residuo".
Per questo correttamente l'istanza di rettifica non era stata riconosciuta "come dichiarazione integrativa con effetto di definizione automatica, ma come richiesta di integrazione semplice". Avverso la sentenza, che non risulta notificata, la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, con un motivo, con atto notificato il 25 maggio 2004.
Resistevano il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate resinano con controricorso notificato il 12 luglio 2004.
Infine la contribuente società Pezzopane Manufatti s.r.l. ha presentato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Lamenta in particolare che la commissione regionale abbia ritenuto implicitamente che la società non avrebbe rinunziato al credito di imposta, senza tenere conto di elementi che risultavano dai documenti.
Invece la società aveva effettivamente corrisposto - in tre rate come consentito dalla normativa - l'intero importo dovuto in adempimento del condono, oltre interessi, senza detrarre la somma di L.