Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2018, n. 19730
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la seguente SENTENZA sul ricorso 28549-2015 proposto da: M A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORSO D'ITALIA 97, presso lo studio dell'avvocato F D B, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, giusta delega in atti;2018 - ricorrente - 991 contro CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' SCHITTONE, (Studio LMCA) che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;- controrícorrente - avverso la sentenza n. 2981/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2015 R.G.N. 4153/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. A T;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto;udito l'Avvocato A M;udito l'Avvocato NICOLO' SCHITTONE. N. R.G. 28549 2015 Fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento intimato il 14.7.2004 ad A M dal Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che: il termine concesso al lavoratore dal giudice di primo grado per il deposito della cartolina di ricevimento della lettera raccomandata relativa all'impugnazione del licenziamento ha natura perentoria in ragione del rigoroso sistema di preclusioni che caratterizza il processo del lavoro;anche a considerare ordinatorio tale termine la sua inosservanza avrebbe comunque determinato l'effetto decadenziale non essendo consentita, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. la concessione di un nuovo termine ordinatorio quando il precedente sia già scaduto;la decadenza non poteva essere superata con l'esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. già esercitati dal giudice di prime cure attraverso la concessione del termine per la produzione della cartolina di ricevimento della lettera raccomandata di impugnazione del licenziamento;il giudice a fronte di "semiplena probatio" ha solo la facoltà e non l'obbligo di deferire il giuramento suppletorio. 3. Avverso questa sentenza Manicone Armando ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi ai quali ha resistito con controricorso il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, il quale ha anche depositato memoria. Motivi Sintesi dei motivi 4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2736 c.c. con riguardo agli artt. 116 e 416 c.p.c., dell'art. 437 c. 2 c.p.c. per omessa ammissione dell'ordine di deposito ed esibizione da parte del precedente difensore di esso ricorrente ovvero da parte del datore di lavoro dei registri di corrispondenza e del giuramento suppletorio. Il ricorrente assume che i poteri istruttori officiosi avrebbero dovuto essere esercitati perché si trattava di prove precostituite e perché il sistema delle preclusioni e delle decadenze deve essere contemperato con l'esigenza della ricerca della verità materiale. 5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., omessa pronuncia sulla richiesta istruttoria dell'ordine di esibizione. Addebita alla Corte territoriale di non avere valutato la tempestività della richiesta di esibizione dei documenti e di non avere motivato in ordine a siffatta richiesta.N. R.G. 28549 2015 Esame dei motivi In via preliminare 6. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente ai sensi dell'art. 360 bis n. 2 c.pc. in quanto, a prescindere dall'improprio riferimento effettuato dal controricorrente all'art. 360 bis n. 2 c.p.c., l'erronea indicazione nella rubrica del mezzo ìmpugnatorio non è causa di inammissibilità del ricorso o di uno dei motivi in cui esso si articola, essendo sufficiente che le prospettazioni difensive rendano chiara la censura e i motivi di critica (Cass.
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