Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2022, n. 39000
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GASPARDONE GIALUCA nato a TARATO il 22/09/1974 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARATOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere AGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione L G, che ha concluso per l'inammissibilil:à del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 01/02/2021, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del 07/10/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Taranto aveva dichiarato G G responsabile - in concorso con G D S, nei confronti del quale si è proceduto separatamente - del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132, d. Igs. 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";d'ora in poi, TUB). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione G G, attraverso il difensore Avv. D D C, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione o interpretazione dell'art. 132 TUB. La giurisprudenza di legittimità sottolinea che le attività finanziarie rilevanti ai sensi degli artt. 106 e 132 TUB devono essere individuate in ragione della concreta "sostanza" delle operazioni effettuate, quale attività sottoposta a controllo e rivolta al pubblico, laddove il d.nn. n. 53 del 2015, richiamato dall'art. 106 Tub, opera un ulteriore rinvio, per inquadrare il contesto delle attività riconducibili al "credito ai consumatori", agli artt. 121 e 122 TUB, che, indicano tra le eccezioni alla normativa relativa al credito al consumo i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o altri oneri. Anche in presenza di un reato di pericolo astratto, non può prescindersi dalla valutazione della lesività/offensività dei comportamenti potenzialmente concretizzabili nelle condotte realizzate, sicché non si può prescindere dalla onerosità delle operazioni di finanziamento, il che è pacificamente escluso nel caso di specie, trattandosi di autonomi e occasionali mutui non onerosi ritualmente stipulati tra privati, non assoggettati a riserva legislativa, perché esclusa dal combinato disposto degli artt. 121 e 122 TUB. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al requisito della professionalità e della destinazione al pubblico dell'attività finanziaria, nonché in ordine al dolo ex art. 110 cod. pen. Come si evince dall'art. 9 del d.m. n. 29 del 2009, l'estemporaneità delle attività finanziarie esclude il carattere della professionalità, laddove la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che Di Silvestro svolgeva di fatto l'attività in modo abituale, tanto più che il procedimento nei confronti di quest'ultimo non si è ancora concluso con sentenza divenuta irrevocabile, mentre la Corte di appello ha omesso di valutare il dato temporale e oggettivo, per cui tutte le operazioni si sono svolte nel periodo novembre 2015 / marzo 2016 e hanno avuto come protagonisti gli stessi soggetti (Claudio Giuliano per le prime due operazioni, la famiglia Rochira per quelle ulteriori);il reato di cui all'art. 132 TUB ha natura istantanea e si consuma con l'erogazione di ciascun finanziamento, sicché il requisito della professionalità va inteso sia nella dimensione organizzativa, sia nella modalità non occasionale, dovendosi ricavare gli elementi di valutazione direttamente dai fatti concreti, così come per il requisito dell'occasionalità, per il quale andava investigata la natura pubblicistica delle attività in quanto i soggetti interessati non erano nemmeno indeterminati. Il carattere soggettivo doloso, che assiste la condotte del concorrente, deve essere valutato alla luce del precipuo intento dello stesso, sicché qualora la posizione dell'intermediario si collochi prevalentemente nella direzione dell'interesse delle persone offese, piuttosto che dell'autore materiale, il suo contributo non potrà mai assumere rilevanza penale, in quanto orientato non al pregiudizio delle persone offese, ma, in via esclusiva, alla tutela delle loro esigenze.
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