Cass. civ., sez. II, sentenza 02/12/2022, n. 35525

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In tema di condominio, la quantificazione, in sede giudiziale, dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. non fa stato nei confronti dei condomini che non abbiano partecipato al processo, né colui che ha eseguito la sopraelevazione può opporla ai condòmini che non abbiano partecipato al processo, atteso che il diritto di ciascun condomino alla predetta indennità è autonomo e si distingue da quello degli altri sia per "causa petendi" (il diritto di proprietà delle singole unità immobiliari), sia per "petitum" (il "quantum" determinato per ciascuno), mentre la partecipazione di più condomini al medesimo processo rinviene la propria disciplina nel c.d. litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., che lascia impregiudicate le posizioni dei condomini non partecipanti al processo, che non possono vedersi opporre l'indennità così come calcolata, pena la violazione dell'art. 2909 c.c.

In tema di condominio negli edifici, il condòmino che si avvalga della facoltà di sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c. è tenuto a corrispondere la relativa indennità, anche quando il titolo di provenienza, risalente al periodo antecedente all'entrata in vigore del codice civile del 1942, abbia esonerato il proprio dante causa dal predetto obbligo alla luce del disposto di cui all'art. 564 dell'abrogato codice civile, atteso che l'esercizio della detta facoltà, essendosi consumato nella vigenza della nuova disciplina, è ad essa soggetto in base al principio del "fatto compiuto", senza che possa invocarsi il principio della irretroattività della legge ex art. 11 delle Preleggi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/12/2022, n. 35525
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35525
Data del deposito : 2 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 20848/2017 Numero sezionale 1517/2022 Numero di raccolta generale 35525/2022 Data pubblicazione 02/12/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto: CONDOMINIO FELICE MANNA Presidente PU 4/7/2022 MARIO BERTUZZI Consigliere STEFANO OLIVA Consigliere CESARE TRAPUZZANO Consigliere REMO CNI Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20848/2017, proposto da: CAPIZZI NICOLÒ UGO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Santa Maria Dell'Anima 39, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNA INGRASCÌ, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI INGRASCÌ;

- ricorrente -

contro

S E, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio 76, presso lo studio dell'Avv. ANTONELLA CARNEVALI, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. LUISA CZA;

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI MESSINA n. 198/2017, depositata l'8/3/2017. Numero registro generale 20848/2017 Numero sezionale 1517/2022 Numero di raccolta generale 35525/2022 Data pubblicazione 02/12/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/7/2022 dal Cons. REMO CNI;
lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL'ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

E S agì in giudizio nei confronti di N U C per il pagamento dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127, co. 4 c.c. Costei è proprietaria di una bottega al pianterreno, di metà androne e di scantinati. La domanda si fonda sulla costruzione di un secondo piano e di una mansarda da parte di C. Vi è anche un precedente, in cui è intervenuta Cass. 12880/2005, relativo ad una condanna al pagamento dell'indennità di sopraelevazione, ottenuta da altra condomina (Letteria Signer) nei confronti di C. In primo grado, costui si difese chiedendo al giudice di accertare che egli è proprietario esclusivo della colonna d'aria sovrastante il lastrico solare e che quindi non è da lui dovuta alcuna indennità. Il relativo titolo è una vendita del 1959, rispettivamente ad Adele Militello dell'appartamento al primo piano e a lui dell'area edificabile sovrastante. Solo nella comparsa conclusionale C allegò il titolo di acquisto del 1922, cioè la vendita tra il costruttore Salvatore Signer e Nazareno De Dominici, dante causa del dante causa Armando De Dominici nell'atto del 1959. Nel 2009 il Tribunale di Messina accolse la domanda. La Corte d'appello di Messina ha accolto parzialmente l'appello proposto da C riducendo a 15.951,00 Euro l'ammontare dell'indennità determinata in primo grado e, quanto al resto, ha confermato la sentenza impugnata. Ricorre in cassazione C con nove motivi, illustrati da memoria. Resiste Signer con controricorso, parimenti illustrato da memoria. 2 di 14 – RG 20848/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 13) – C Est. Numero registro generale 20848/2017 Numero sezionale 1517/2022 Numero di raccolta generale 35525/2022 Data pubblicazione 02/12/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso l'esame del quarto motivo d'appello;
con tale motivo C aveva censurato il capo della sentenza di primo grado ove si era accertata l'esistenza del diritto all'indennità di sopraelevazione. Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo e proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per avere la Corte di appello omesso la motivazione sul rigetto del quarto motivo d'appello (o averne dato una motivazione apparente). Con il terzo motivo, subordinato al rigetto dei primi due motivi e proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione dell'art. 564 c.c. abrogato e dell'art. 1127 c.c. per avere la Corte di appello omesso di considerare la diversità tra il diritto di sopraelevazione disciplinato dal codice abrogato e dal codice vigente. 2. – I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché investono tutti la pronuncia sul quarto motivo d'appello, il quale a sua volta concerne la questione centrale in causa: l'esistenza o meno del diritto a percepire l'indennità di sopraelevazione. Essi non sono fondati. Conviene articolare l'esposizione in due profili: processuale (primi due motivi) e sostanziale (essenzialmente, terzo motivo). Quanto al primo motivo: pur stringata sul punto, la motivazione della sentenza d'appello riesce ad attingere il «minimo costituzionale» di cui a Cass. SU 8053/2014, poiché non vi si ravvedono gli estremi della: (a) mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto della trascrizione grafica;
(b) motivazione apparente (cioè graficamente esistente, ma inidonea a rendere comprensibile il fondamento del convincimento (cfr. Cass. SU 22232/2016);
(c) antinomia inconciliabile 3 di 14 – RG 20848/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 13) – C Est. Numero registro generale 20848/2017 Numero sezionale 1517/2022 Numero di raccolta generale 35525/2022 Data pubblicazione 02/12/2022 tra affermazioni, né della: (d) motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Nel caso di specie, il giudice d'appello ha motivato aderendo infatti toto corde al «consolidato […] orientamento giurisprudenziale che stabilisce che la colonna d'aria non può formare oggetto autonomo di diritti in quanto lo spazio soprastante il suolo è solo un mezzo per l'esercizio di un diritto (di sopraelevazione). In tal senso la c.d. proprietà della colonna d'aria attribuisce solo il diritto di sopraelevazione, senza alcun esonero in ordine al pagamento dell'indennità di sopraelevazione» (cfr. sentenza, p. 3). In tal senso, cfr. per tutte, Cass. SU 2084/1989. Inoltre il giudice d'appello ha motivato per relationem, citando il passo centrale di Cass. 12880/05 (sulla quale si ritornerà nel prossimo capoverso, trattando dei profili sostanziali dei primi tre motivi di ricorso). La relatio si rivela ammissibile non tanto perché il rinvio è compiuto a una pronuncia, Cass. 12880/05, cit., intervenuta tra lo stesso C ed altri condomini dello stesso immobile, che avevano parimenti dedotto in un precedente giudizio il diritto all'indennità di sopraelevazione sulla base della stessa causa petendi sottesa all'odierno oggetto del processo (in primo e secondo grado), quanto perché il giudice ha contemporaneamente mostrato di aver considerato sia il provvedimento censurato che le censure proposte (come si argomenterà nel dettaglio a partire dal prossimo capoverso). Per l'ammissibilità della pronuncia per relationem con questi requisiti, cfr. Cass. SU 5612/1998 (con l'aggiunta che il «minimo costituzionale» della motivazione non è escluso da un eventuale difetto di sufficienza: cfr. Cass. SU 8053/2014, cit.). 3. - Quanto al profilo sostanziale, l'argomento fondamentale fatto valere dal ricorrente si basa sulle seguenti circostanze: (a) egli ha 4 di 14 – RG 20848/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 13) – C Est. Numero registro generale 20848/2017 Numero sezionale 1517/2022 Numero di raccolta generale 35525/2022 Data pubblicazione 02/12/2022 acquistato, con atto pubblico del 1959, unicamente tutta intera l'area edificabile soprastante l'edificio;
(b) egli è persona diversa dall'acquirente dell'ultimo piano;
(c) gli «atti di provenienza» del 1922 e del 1959, letti in continuità, lasciano inferire che egli abbia acquistato il bene in questione con esonero dall'obbligo di corrispondere dell'indennità di sopraelevazione. A seconda dei profili enucleati, l'argomento è in parte qua inammissibile, in parte qua infondato. Nel complesso l'argomento è infondato. È inammissibile il profilo sub c) in quanto tardivo. Infatti, l'atto del 1922 è stato prodotto per la prima volta insieme alla comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado. Orbene, dal punto di vista tecnico-processuale, si

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