Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/11/2022, n. 34264
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Testo completo
’udienza del 14 settembre 2022 dal Consigliere U C. IF
ATTI DI CAUSA
1. Con la suindicata ordinanza questa Corte, accoglieva il (secondo motivo del) ricorso per cassazione proposto dal Comune di Salerno contro i suindicati ricorrenti ed avverso la sentenza n. 10025/2/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno - depositata il 20 novembre 2018, e cassava la predetta pronuncia, rinviando alla citata Commissione, in altra composizione, per il prosieguo. In particolare, la Corte: - premetteva che la Commissione regionale aveva rigetta to l’appello del Comune di Salerno, avendo ritenuto dimostrata «la qualità di imprenditore agricolo professionale in capo a D G, nonché» l’«oggettiva conduzione dell’attività agricola (la quale non richiede l’impiego delle proprie energie lavorative nell’esercizio dell’attività agricola, in ciò distinguendosi dalla coltivazione) ad opera di lui» (v. pagina n. 2 dell’ordinanza in esame);
-richiamava la pronuncia di questa Corte n. 10284/2019 secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 9 del d.lgs, n. 504/1992 e 58 del d.lgs. n. 446/1997, non si considerano edificabili quei terreni che sono posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dai coltivatori diretti, prova quest’ultima che va offerta in via autonoma, non essendo al riguardo sufficiente l’iscrizione nei relativi elenchi;
- precisava che il concetto di coltivatore diretto postula che il soggetto svolga, anche in misura e maniera non esclusiva, attività di coltivazione del fondo con il proprio lavoro e che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che la prova della sussistenza delle condizioni per poter usufruire del beneficio va fornita dal contribuente;
- riteneva che il Giudice dell’appello non si fosse attenuto a tali principi, «laddove ha considerato la parte contribuente quale coltivatore diretto nonostante uno solo dei quattro proprietari avesse offerto la dimostrazione della qualità di imprenditore agricolo professionale e soprattutto laddove da un lato non ha gravato la parte contribuente della prova relativa alla sussistenza dei requisiti per godere dell’agevolazione in questione e dall’altro ha irragionevolmente introdotto una distinzione tra conduzione dei terreni – la quale non richiederebbe l’impiego delle proprie energie lavorative nell’esercizio dell’attività agricola – e coltivazione degli stessi ritenendo che nell’ipotesi dell’agevolazione in questione sia sufficiente appunto la mera conduzione degli stessi;
non potendosi invece ritenere sufficiente, al fine del godimento della suddetta agevolazione, la sola circostanza che il terreno sia coltivato, occorrendo anche che – in ossequio alla lettera della legge – tale coltiv azione avvenga in via “diretta”, ossia sia effettuata dal proprietario, solo così potendosi ritenere provata da parte dei contribuenti la circostanza di trarre dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito – in ossequio alla ratio della legge – che è non solo di far si che la terra sia coltivata ma anche appunto di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito (Corte cost. n. 87 del 2005» (così alle pagine nn. 8 e 9 della pronuncia in esame);
2.I suindicati ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso detta ordinanza, con atto notificato, a mente dell’art. 149 c.p.c., al Comune di Salerno, in data 7 giugno 2021, e successivamente depositando memoria ex art. 378 c.p.c. in data 9
ATTI DI CAUSA
1. Con la suindicata ordinanza questa Corte, accoglieva il (secondo motivo del) ricorso per cassazione proposto dal Comune di Salerno contro i suindicati ricorrenti ed avverso la sentenza n. 10025/2/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno - depositata il 20 novembre 2018, e cassava la predetta pronuncia, rinviando alla citata Commissione, in altra composizione, per il prosieguo. In particolare, la Corte: - premetteva che la Commissione regionale aveva rigetta to l’appello del Comune di Salerno, avendo ritenuto dimostrata «la qualità di imprenditore agricolo professionale in capo a D G, nonché» l’«oggettiva conduzione dell’attività agricola (la quale non richiede l’impiego delle proprie energie lavorative nell’esercizio dell’attività agricola, in ciò distinguendosi dalla coltivazione) ad opera di lui» (v. pagina n. 2 dell’ordinanza in esame);
-richiamava la pronuncia di questa Corte n. 10284/2019 secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 9 del d.lgs, n. 504/1992 e 58 del d.lgs. n. 446/1997, non si considerano edificabili quei terreni che sono posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dai coltivatori diretti, prova quest’ultima che va offerta in via autonoma, non essendo al riguardo sufficiente l’iscrizione nei relativi elenchi;
- precisava che il concetto di coltivatore diretto postula che il soggetto svolga, anche in misura e maniera non esclusiva, attività di coltivazione del fondo con il proprio lavoro e che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che la prova della sussistenza delle condizioni per poter usufruire del beneficio va fornita dal contribuente;
- riteneva che il Giudice dell’appello non si fosse attenuto a tali principi, «laddove ha considerato la parte contribuente quale coltivatore diretto nonostante uno solo dei quattro proprietari avesse offerto la dimostrazione della qualità di imprenditore agricolo professionale e soprattutto laddove da un lato non ha gravato la parte contribuente della prova relativa alla sussistenza dei requisiti per godere dell’agevolazione in questione e dall’altro ha irragionevolmente introdotto una distinzione tra conduzione dei terreni – la quale non richiederebbe l’impiego delle proprie energie lavorative nell’esercizio dell’attività agricola – e coltivazione degli stessi ritenendo che nell’ipotesi dell’agevolazione in questione sia sufficiente appunto la mera conduzione degli stessi;
non potendosi invece ritenere sufficiente, al fine del godimento della suddetta agevolazione, la sola circostanza che il terreno sia coltivato, occorrendo anche che – in ossequio alla lettera della legge – tale coltiv azione avvenga in via “diretta”, ossia sia effettuata dal proprietario, solo così potendosi ritenere provata da parte dei contribuenti la circostanza di trarre dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito – in ossequio alla ratio della legge – che è non solo di far si che la terra sia coltivata ma anche appunto di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito (Corte cost. n. 87 del 2005» (così alle pagine nn. 8 e 9 della pronuncia in esame);
2.I suindicati ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso detta ordinanza, con atto notificato, a mente dell’art. 149 c.p.c., al Comune di Salerno, in data 7 giugno 2021, e successivamente depositando memoria ex art. 378 c.p.c. in data 9
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