Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/07/2021, n. 20431
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Testo completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– ricorrente –
contro
M S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti A P e F P, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, al corso d’Italia n. 19 in Roma;
- controricorrente – avverso la sentenza n. 630, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 29.1.2015, e pubblicata il 19.2.2015;
F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23031/2015 Numero sezionale 4319/2021 Numero di raccolta generale 20431/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere P D M;
la Corte osserva:
Fatti di causa
1. l’Agenzia delle Entrate, a seguito di Processo Verbale di Costatazione elevato dalla Guardia di Finanza il 27.6.2007, e regolarmente portato a conoscenza della società, notificava il 20.12.2010 (sent. CTR., p. 2) alla
MAVI
Spa, esercente l’attività di commercio di veicoli industriali nuovi ed usati, l’avviso di accertamento n. TY303A100295 2010, mediante il quale contestava il conseguimento di un maggior reddito d’impresa in relazione all’anno 2006, da cui derivavano maggiori tributi, a titolo di IRES (€ 845.534,00), IVA (€ 404.202,00) ed IRAP (€ 128.112,00), oltre recupero ritenute (€ 20.796,00) (controric., p. 3 s.), sanzioni e accessori, per l’importo complessivo di Euro 2.666.945,00 (sent. CTR, p. 2). I rilievi riguardavano “costi non inerenti, costi non di competenza, componenti positivi non dichiarati, violazioni relative al sostituto d’imposta” (ibidem). Gli importi di maggiore rilevanza risultavano dipendere dal disconoscimento della deducibilità di costi relativi all’acquisizione di autoveicoli usati ricevuti in permuta, per l’importo di Euro 2.021.007,35 (ric., p. 2), nonché di costi relativi ad una consulenza commerciale “effettuata dal Sig. M M (amministratore unico della società che si era dato un auto-incarico)” (ibidem), per l’importo di Euro 180.000,00. 2. Esperita senza successo procedura di accertamento con adesione (ric., p. 3), la contribuente impugnava l’avviso di accertamento, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, proponendo censure formali e di merito. I giudici di primo grado ritenevano per larga parte fondata l’opposizione proposta dalla società, confermando l’accertamento soltanto in relazione al recupero di ritenute non operate 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23031/2015 Numero sezionale 4319/2021 Numero di raccolta generale 20431/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 e non versate per il valore di Euro 11.268,40;
in riferimento ad oneri non deducibili per il valore di Euro 25.726,03;
nonché in relazione alla “mancata applicazione della ritenuta di acconto del 20%, pari a € 466,67” (sent. CTR, p. 2).
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione adottata dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, rinnovando le proprie contestazioni. La società si costituiva in giudizio per resistere, e proponeva pure impugnazione incidentale. In particolare, l’Amministrazione finanziaria censurava la decisione della CTP in ordine alle conseguenze fiscali della gestione imprenditoriale della contribuente, che sosteneva di aver adottato la pratica commerciale di sovrastimare il valore dichiarato dei veicoli usati che acquisiva in permuta, e poi rivendeva al ridotto prezzo di mercato, evitando in tal modo di dichiarare al permutante che, in realtà, poteva essergli praticato un ampio sconto sul prezzo di acquisto dell’automezzo di cui riceveva la consegna. Avendo ripetuto l’operazione in relazione ad un numero elevato di autoveicoli, secondo l’Ente impositore la
MAVI
Spa aveva attuato “una modalità operativa tendente ad eludere i ricavi” (sent. CTR, p. 4). La CTR rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale, e confermava la decisione di primo grado.
4. Avverso la decisione adottata dalla CTR di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a sei motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la MAVI spa. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente occorre rilevare che non si riscontra l’inammissibilità del ricorso, per non avere l’impugnante compiutamente descritto l’oggetto del giudizio e lo svolgimento del processo, vizio affermato dalla controricorrente, essendo anzi proprio grazie alle indicazioni fornite dalla ricorrente che è possibile ricostruire 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23031/2015 Numero sezionale 4319/2021 Numero di raccolta generale 20431/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 in misura sufficiente l’oggetto del contendere, stante le talora troppo scarne indicazioni fornite dalla sentenza impugnata.
2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., in cui è incorsa la CTR, in materia di conseguenze fiscali della sopravvalutazione degli autoveicoli ricevuti in permuta dalla società.
3. Mediante il secondo strumento di impugnazione, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica la violazione dell’art. 109, comma 5, del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), dell’art. 21 del Dpr n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che risultassero deducibili “costi ‘non di competenza’ dell’anno 2006, pari ad euro 319.469,61” (ric., p. 14).
4. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la violazione dell’art. 52 del Dpr n. 633 del 1972, dell’art. 33 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 109 del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), oltre che dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la CTR, erroneamente affermando la deducibilità dei costi, in relazione alla consulenza svolta, per conto della società, dal suo amministratore unico: M M.
5. Mediante il quarto strumento di impugnazione, operando riferimento a quanto censurato a p. 9 dell’atto di appello, l’Amministrazione finanziaria torna a lamentarsi in materia di consulenza svolta dal M, questa volta in relazione al profilo della omessa pronuncia, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., circa la contestata “inammissibilità” della produzione documentale offerta da controparte al fine di comprovare l’effettivo svolgimento della prestazione. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23031/2015 Numero sezionale 4319/2021 Numero di raccolta generale 20431/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 6. Con il quinto motivo di ricorso, sempre proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 15 del Dpr n. 600 del 1973, in cui è incorsa l’impugnata CTR per aver ritenuto fiscalmente irrilevante la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi, tra le rimanenze finali, dei veicoli acquistati e non ceduti nel corso dell’anno 2006. 7. Mediante il sesto motivo di ricorso, introdotto ancora ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria critica la violazione degli artt. 2303 e 2433 bis. cod. civ., nonché dell’art. 25 del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che risultasse legittima “la mancata effettuazione della ritenuta sull’importo di Euro 70.000,00 corrisposto a M M”.
8. Con il primo motivo di impugnazione, quello che assume sicuramente il maggior rilievo economico tra quelli proposti dall’Amministrazione finanziaria, l’Ente impositore critica, in relazione al profilo della violazione di legge, la valutazione operata dalla CTR in riferimento alla pratica commerciale dichiarata dalla società accertata. Quest’ultima ha ammesso che, come afferma essere consueto nel settore
– ricorrente –
contro
M S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti A P e F P, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, al corso d’Italia n. 19 in Roma;
- controricorrente – avverso la sentenza n. 630, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 29.1.2015, e pubblicata il 19.2.2015;
F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23031/2015 Numero sezionale 4319/2021 Numero di raccolta generale 20431/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere P D M;
la Corte osserva:
Fatti di causa
1. l’Agenzia delle Entrate, a seguito di Processo Verbale di Costatazione elevato dalla Guardia di Finanza il 27.6.2007, e regolarmente portato a conoscenza della società, notificava il 20.12.2010 (sent. CTR., p. 2) alla
MAVI
Spa, esercente l’attività di commercio di veicoli industriali nuovi ed usati, l’avviso di accertamento n. TY303A100295 2010, mediante il quale contestava il conseguimento di un maggior reddito d’impresa in relazione all’anno 2006, da cui derivavano maggiori tributi, a titolo di IRES (€ 845.534,00), IVA (€ 404.202,00) ed IRAP (€ 128.112,00), oltre recupero ritenute (€ 20.796,00) (controric., p. 3 s.), sanzioni e accessori, per l’importo complessivo di Euro 2.666.945,00 (sent. CTR, p. 2). I rilievi riguardavano “costi non inerenti, costi non di competenza, componenti positivi non dichiarati, violazioni relative al sostituto d’imposta” (ibidem). Gli importi di maggiore rilevanza risultavano dipendere dal disconoscimento della deducibilità di costi relativi all’acquisizione di autoveicoli usati ricevuti in permuta, per l’importo di Euro 2.021.007,35 (ric., p. 2), nonché di costi relativi ad una consulenza commerciale “effettuata dal Sig. M M (amministratore unico della società che si era dato un auto-incarico)” (ibidem), per l’importo di Euro 180.000,00. 2. Esperita senza successo procedura di accertamento con adesione (ric., p. 3), la contribuente impugnava l’avviso di accertamento, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, proponendo censure formali e di merito. I giudici di primo grado ritenevano per larga parte fondata l’opposizione proposta dalla società, confermando l’accertamento soltanto in relazione al recupero di ritenute non operate 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23031/2015 Numero sezionale 4319/2021 Numero di raccolta generale 20431/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 e non versate per il valore di Euro 11.268,40;
in riferimento ad oneri non deducibili per il valore di Euro 25.726,03;
nonché in relazione alla “mancata applicazione della ritenuta di acconto del 20%, pari a € 466,67” (sent. CTR, p. 2).
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione adottata dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, rinnovando le proprie contestazioni. La società si costituiva in giudizio per resistere, e proponeva pure impugnazione incidentale. In particolare, l’Amministrazione finanziaria censurava la decisione della CTP in ordine alle conseguenze fiscali della gestione imprenditoriale della contribuente, che sosteneva di aver adottato la pratica commerciale di sovrastimare il valore dichiarato dei veicoli usati che acquisiva in permuta, e poi rivendeva al ridotto prezzo di mercato, evitando in tal modo di dichiarare al permutante che, in realtà, poteva essergli praticato un ampio sconto sul prezzo di acquisto dell’automezzo di cui riceveva la consegna. Avendo ripetuto l’operazione in relazione ad un numero elevato di autoveicoli, secondo l’Ente impositore la
MAVI
Spa aveva attuato “una modalità operativa tendente ad eludere i ricavi” (sent. CTR, p. 4). La CTR rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale, e confermava la decisione di primo grado.
4. Avverso la decisione adottata dalla CTR di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a sei motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la MAVI spa. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente occorre rilevare che non si riscontra l’inammissibilità del ricorso, per non avere l’impugnante compiutamente descritto l’oggetto del giudizio e lo svolgimento del processo, vizio affermato dalla controricorrente, essendo anzi proprio grazie alle indicazioni fornite dalla ricorrente che è possibile ricostruire 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23031/2015 Numero sezionale 4319/2021 Numero di raccolta generale 20431/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 in misura sufficiente l’oggetto del contendere, stante le talora troppo scarne indicazioni fornite dalla sentenza impugnata.
2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., in cui è incorsa la CTR, in materia di conseguenze fiscali della sopravvalutazione degli autoveicoli ricevuti in permuta dalla società.
3. Mediante il secondo strumento di impugnazione, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica la violazione dell’art. 109, comma 5, del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), dell’art. 21 del Dpr n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che risultassero deducibili “costi ‘non di competenza’ dell’anno 2006, pari ad euro 319.469,61” (ric., p. 14).
4. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la violazione dell’art. 52 del Dpr n. 633 del 1972, dell’art. 33 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 109 del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), oltre che dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la CTR, erroneamente affermando la deducibilità dei costi, in relazione alla consulenza svolta, per conto della società, dal suo amministratore unico: M M.
5. Mediante il quarto strumento di impugnazione, operando riferimento a quanto censurato a p. 9 dell’atto di appello, l’Amministrazione finanziaria torna a lamentarsi in materia di consulenza svolta dal M, questa volta in relazione al profilo della omessa pronuncia, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., circa la contestata “inammissibilità” della produzione documentale offerta da controparte al fine di comprovare l’effettivo svolgimento della prestazione. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23031/2015 Numero sezionale 4319/2021 Numero di raccolta generale 20431/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 6. Con il quinto motivo di ricorso, sempre proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 15 del Dpr n. 600 del 1973, in cui è incorsa l’impugnata CTR per aver ritenuto fiscalmente irrilevante la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi, tra le rimanenze finali, dei veicoli acquistati e non ceduti nel corso dell’anno 2006. 7. Mediante il sesto motivo di ricorso, introdotto ancora ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria critica la violazione degli artt. 2303 e 2433 bis. cod. civ., nonché dell’art. 25 del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che risultasse legittima “la mancata effettuazione della ritenuta sull’importo di Euro 70.000,00 corrisposto a M M”.
8. Con il primo motivo di impugnazione, quello che assume sicuramente il maggior rilievo economico tra quelli proposti dall’Amministrazione finanziaria, l’Ente impositore critica, in relazione al profilo della violazione di legge, la valutazione operata dalla CTR in riferimento alla pratica commerciale dichiarata dalla società accertata. Quest’ultima ha ammesso che, come afferma essere consueto nel settore
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