Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/07/2021, n. 21164
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5706-2018 proposto da: A M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 194, presso il cav. FRANCO AVINO-ANNA AURILIA, rappresentato e difeso da sé medesimo;- ricorrente -contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;- controrícorrente - avverso la sentenza n. 279/2017 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 28/07/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere I T;lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto L S, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile. RITENUTO 1. La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, con la sentenza n. 1/279/2017, pubblicata il 28 luglio 2017, pronunciando sull'appello proposto, tra gli altri, da M A avverso la sentenza resa tra le parti dalla Sezione Giurisdizionale Campania, depositata il 7 settembre 2015, ha rigettato l'impugnazione. 2. Con la suddetta sentenza, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla Procura Regionale, M A era stato condannato, insieme ad altri dirigenti, al pagamento della quota - parte di euro 37.526,28 (danno totale rideterminato in euro 112.578,28), nella qualità di dirigente responsabile del settore Avvocatura del Comune di Torre del Greco, in relazione al mancato compimento di procedure ablatorie relative a terreni destinati alla costruzione di un edificio scolastico. 3. La Corte dei Conti in sede di appello ha premesso che il suddetto Comune era stato condannato a pagare a Francesco Z, proprietario di terreni da espropriare, la somma di euro 237.013,06, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno. Ciò era conseguito alla colpevole inerzia degli appellanti che, quindi, avevano fatto patire un ingiusto danno al Comune di Torre del Greco, ognuno secondo la propria competenza di settore, per avere omesso di attivarsi per assicurare la definizione della procedura ablatoria entro il 19 dicembre 1994. 4. La Corte dei Conti Centrale d'Appello, quindi, ha confermato la responsabilità amministrativa a titolo di colpa di M A, precisando che lo stesso non era stato condannato per responsabilità derivante dalla assistenza giudiziaria prestata al Comune, ma in qualità di titolare dell'Ufficio dell'Avvocatura, nel cui ambito era stata ricondotta la Sezione Espropri affidataria della procedura ablatoria in questione, dopo l'estromissione della società Edilprog che l'aveva in affidamento. Afferma la Corte dei Conti che l'Avvocatura del Comune doveva attivare ogni iniziativa per fare in modo che gli Organi deliberativi deputati (Consiglio e Giunta) portassero a compimento le procedure de quibus;in merito a ciò non risultava alcunché in atti, non vi erano documenti dai quali si potesse rilevare che il dirigente Aurilia avesse diligentemente collaborato, suggerendo opportune iniziative per evitare il dannoso ed inutile decorso del tempo previsto per il compimento delle procedure espropriative. Né, come invece dedotto dal dirigente, poteva assumere rilievo la parcellizzazione delle competenze, in quanto una concorrente competenza funzionale avrebbe fatto propendere per una concorrente responsabilità, qualora si fosse registrata totale inerzia, e non uno scarico di responsabilità. Per ragioni di giustizia sostanziale la Corte dei Conti ha operato una rideterminazione riduttiva del quantum del danno, determinando pro capite la somma da pagare in euro 28.100,00, cadauno, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. 5. M A ha proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, affidato a quattro motivi. 6. Resiste la Procura Generale della Corte dei Conti con controricorso, con il quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di ricorso per intervenuta formazione del giudicato sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti. 7. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti e memorie. 8. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO 1. Preliminarmente vanno dichiarati inammissibili i motivi aggiunti di ricorso che sono stati proposti con memoria. Ed infatti, la funzione della memoria ex art. 378, cod. proc. civ., è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (v. Cass., sentenza n. 3780 del 2015, ordinanza 5355 del 2018). Va altresì rilevata la tardività della memoria depositata il 4 maggio 2021, e dunque oltre dieci giorni prima dell'adunanza dell'Il maggio 2021, che pertanto è inammissibile. 2. Il ricorrente nel ricorso premette all'illustrazione dei motivi quanto segue. Nel 1982 veniva instaurato tra sé medesimo e il Comune di Torre del Greco un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di Avvocato Capo - Dirigente della Ripartizione Avvocatura - Gare e contratti. Tale incarico veniva ricoperto sino al 31 maggio 2006, epoca del pensiona mento. Espone che per l'Ufficio gare e contratti, l'Avvocato Capo attendeva solo alla regolarità delle procedure concorsuali e dei contratti, la cui presidenza era di competenza del Sindaco o dell'Assessore da quest'ultimo delegato, mentre i contratti erano redatti dal Segretario comunale. Esso ricorrente veniva iscritto all'Albo speciale dell'Ordine degli avvocati. Il Comune di Torre del Greco, in ragione della cd. legge Falcucci del 1986, promuoveva un progetto per la realizzazione di plessi edilizi per esigenze scolastiche, che compresa la procedura espropriativa era stato affidato alla concessionaria società Edilprog srl, senza alcun incarico per l'Avvocato Capo. Dopo la dichiarazione di pubblica utilità del progetto, con decreto sindacale di urgenza veniva occupata, tra le altre, l'area di proprietà di un certo Z Giuseppe, deceduto. Successivamente, nel novembre 1993 veniva notificato atto di citazione da tale Francesco Z, per ottenere la dichiarazione di occupazione illegittima, il pagamento delle indennità ed il risarcimento del danno, senza che quest'ultimo avesse dimostrato di essere l'effettivo proprietario dei terreni, per cui esso ricorrente riceveva il mandato alle liti per resistere in giudizio insieme ad altri avvocati.Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del dicembre 2002 rigettava la domanda. Proposto appello da Z, l'Ente incaricava della difesa altri avvocati. La Corte d'Appello di Napoli nel 2005 accoglieva l'impugnazione, con condanna del Comune al pagamento della somma di euro 237.013, 06, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma di euro 53.426,91. La sentenza non veniva comunicata all'Avvocato Capo, che non aveva avuto peraltro mandato per la difesa in appello. Con delibera del 5 dicembre 2007 il Consiglio comunale, ritenendolo debito fuori bilancio, approvava il pagamento della complessiva somma di euro 586.181,25 in favore di Z, e trasmetteva la delibera alla Corte dei Conti. Il ricorrente, quindi, ricorda che la Corte dei Conti, Sezione Regionale per la Campania, richiamando e facendo esplicito riferimento all'atto della Giunta n. 1406 del 27 giugno 1996, con cui si deliberava di estromettere la società Edilprog dalla procedura espropriativa, aveva ritenuto omissivo il comportamento di esso ricorrente, insieme a quello di altri due dirigenti, in quanto non aveva dato seguito alla suddetta deliberazione della Giunta, che gli affidava la definizione della procedura ablativa entro il termine prorogato del 19 dicembre 1994, ed in quanto non avocava a sé la procedura, definendola previa offerta delle indennità al proprietario.
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