Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2009, n. 16097

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In tema di contenzioso tributario, al di fuori delle ipotesi espressamente previste della legge, la presentazione di deduzioni difensive non rivolte nei confronti di un atto irrogativo di sanzione ma riguardanti un atto proprio del procedimento di accertamento e liquidazione tributaria, non è idonea a sospendere il termine di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ai fini dell'impugnazione davanti al giudice tributario, ma può svolgere esclusivamente la funzione di sollecitare l'esercizio del potere dell'Amministrazione, di natura discrezionale, di annullamento d'ufficio o di revoca dell'atto contestato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2009, n. 16097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16097
Data del deposito : 9 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. M S - Presidente di Sezione -
Dott. P E - Presidente di Sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.p.a. Società Chimica LARDERELLO, con sede in Milano alla via Farà n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via delle Quattro Fontane n. 20 presso lo studio degli avv. L M G, A G ed A A dai quali è rappresentata e difesa in forza della procura speciale rilasciata a margine del ricorso

- ricorrente -

contro
la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Corso d'Italia n. 102 presso l'avv. MOSCA Pasquale Giovanni che la rappresenta e difende insieme con le avv. C M e P A in forza del mandato rilasciato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 10/13/07 depositata il 2 maggio 2007 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 maggio 2009 dal Cons. Dr. D'ALONZO Michele;

sentite le difese delle parti, svolte dall'avv. A G, per la ricorrente, e dall'avv. CONSOLE Vanna, per la Regione;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione TOSCANA (oltre che alla Direzione Generale Bilancio e Finanza ed alla Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali dello stesso ente territoriale) il 6 maggio 2008 (depositato il 9 maggio 2008), la s.p.a. Società Chimica LARDERELLO - premesso che: (1) "verso la fine del 1993" era subentrata nella "gestione dell'azienda e nel relativo ciclo produttivo" concernente la coltivazione di miniera (concessa ad altri sin dal 1969) sita in area del Comune di Pomarance (PI) definita "Canova";
(2) "con Decreto distrettuale del 7 settembre 1994" il competente "Corpo delle Miniere" aveva rinnovato la concessione mineraria in suo favore "per un periodo di 25 anni a decorrere dall'otto gennaio 1994, riducendo l'area della concessione da 765 a 157 ettari";
(3) aveva estratto salgemma dal "bacino Canova solo per pochi mesi (fino al gennaio 1994)" "lo stabilimento e(ra) stato ceduto alla Società Altair Chimica spa il 5 dicembre 1995");
(4) "dopo aver ottenuto consecutivamente per tre anni la sospensione della concessione mineraria del bacino", il 30 dicembre 1997 aveva presentato "formale dichiarazione di rinunciar ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, art. 8, (legge mineraria), diventando da quel
momento semplice custode della miniera, rientrata cosi nella piena disponibilità della competente autorità mineraria";
(5) "al suddetto atto di rinuncia non ha mai fatto seguito il decreto di accettazione", nonostante del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, art. 16, comma 5, "assegni all'ingegnere capo del competente distretto
minerario il termine massimo di quaranta giorni dalla richiesta per definire il relativo procedimento";
(6) il 3 dicembre 2003, "dopo quasi sei anni dalla presentazione della dichiarazione di rinuncia alla concessione" ("durante i quali si è(ra) astenuta dallo svolgimento della benché minima attività estrattiva", era stato ad essa recapitato "l'avviso n. 20/A del 28 novembre 2003" ed il "contestuale atto di contestazione 20/B" con i quali la Regione Toscana chiedeva il pagamento dell'"imposta regionale sulle concessioni del demanio e del patrimonio dello Stato per gli anni 1998 - 2003" ("maggiorata degli interessi moratori") per complessivi Euro 27.117,23, nonché delle "correlative sanzioni amministrative" (Euro 4.309,13);
(7) "con memoria del 13 gennaio 2004" ("proposta anche in attuazione della L. n. 241 del 1990, art. 10 e della L. n.212 del 2000, art. 6, comma 5") aveva eccepito "l'inesigibilità
delle somme" e "l'illegittimità di entrambi i provvedimenti";
(8) "l'amministrazione tributaria regionale, all'esito di una rinnovata istruttoria, con la nota del 5 marzo 2004" ("comunicata il 15 marzo 2004") aveva respinto le deduzioni difensive di essa società "recependo integralmente le considerazioni espresse dall'Ingegnere Capo del Settore Autorità di Vigilanza nell'allegata nota del 25 febbraio 2004", il quale aveva rilevato che "il procedimento di accettazione della rinuncia" doveva considerarsi "sospeso" sino al pagamento, da parte di essa società, della somma di "Euro 1,055.496,10" richiesta dall'Agenzia del Demanio con ordinanza del 3 giugno 2002 "a titolo di risarcimento per un presunto danno ambientale" -, in forza di TRE motivi, chiedeva (con refusione delle spese di "tutti i gradi di giudizio") di cassare la sentenza n. 10/13/07 depositata il 2 maggio 2007 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva rigettato il suo gravame avverso la sentenza (n. 87/19/05) della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto il ricorso avverso: (1) l'"atto di irrogazione 5 marzo 2004 n. 20/B/1" ed il "correlato atto di contestazione 28 novembre 2003 n. 20/B" di "pagamento della somma di Euro 4.309,57, a titolo di sanzione per il mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni minerarie per il periodo dal 1998 al 2003";
(2) l'"avviso 28 novembre 2003 n. 20/A*", di quantificazione (in Euro 27.117,23, comprensivi di interessi moratori) dell'"imposta regionale asseritamente dovuta" per il "periodo considerato";
(3) la "nota 5 marzo 2004" con cui la "Direzione Generale Bilancio e Finanza ha illustrato le ragioni per le quali non ha condiviso la memoria difensiva del 13 gennaio 2004";

4) la "nota 25 febbraio 2004" con la quale la "Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali" aveva illustrato "le ragioni" ostative all'"adozione del decreto di accoglimento della rinuncia alla concessione" nonché (5) "qualsiasi altro atto, anche non noto, presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati in via principale" ("ha contestato la legittimità dei provvedimenti sopra indicati" anche davanti al Tribunale Amministrativo Regionale "con ricorso notificato il 14 maggio 2004", e, all'esito del giudizio di primo grado, "avanti il Consiglio di Stato", "tuttora pendente").
Nel controricorso notificato il 5 giugno 2009 (depositato il 18 giugno 2008) la Regione Toscana instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processali.
Il 20 maggio 2009 la società depositava memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza gravata, la Commissione Tributaria Regionale - ricordato che: (2) la contribuente aveva impugnato gli atti della Regione "deducendo sostanzialmente la illegittimità della richiesta di pagamento dell'imposta regionale e relative sanzioni amministrative per il periodo 1998/2003, avendo essa società presentato in data 30 dicembre 1997 rinuncia alla concessione, e non avendo l'autorità competente tuttora decretato l'accettazione di tale rinuncia, perdurando così ingiustamente l'obbligo al pagamento dell'imposta regionale";
(2) il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso "in parte per difetto di giurisdizione, in parte per tardività, in parte per infondatezza" - ha rigettato l'appello della società formulando le osservazioni che seguono.
A. "Impugnazione avverso l'avviso n. 20/A del 28 novembre 2003" ("con il quale è stata contestata la violazione del mancato pagamento dell'imposta regionale per concessione mineraria nel periodo 1998/ 2003"): "è tardiva, in quanto proposta oltre il termine di legge, come rilevato dalla Commissione di primo grado";
"la inammissibilità per tardività del ricorso non consente l'esame nel merito della controversia sul punto, e quindi di discutere e decidere sulla debenza o meno dell'imposta regionale e, conseguentemente, delle relative sanzioni".
Per il giudice di appello, inoltre, non "può ritenersi di eludere e superare l'intervenuta decadenza, e discutere egualmente nel merito, impugnando e contestando la successiva nota 5 marzo 2004, con la quale è stata respinta dalla Regione Toscana la memoria della società avverso il predetto avviso 28 novembre 2003" perché "con essa viene semplicemente comunicato il mancato accoglimento della domanda di riesame presentata dalla società, senza peraltro contenere alcuna nuova irrogazione o deliberazione": "l'impugnazione avverso detta nota del 5 marzo 2004", pertanto, "è inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo essa, sia nella forma che nella sostanza, ne' un atto impositivo, ne' un provvedimento nuovo ed autonomo, impugnabile innanzi al giudice tributario", trattandosi "semplicemente di un atto confermativo del precedente provvedimento n. 20/A del 28 novembre 2003 con il quale la Regione Toscana aveva accertato la violazione del mancato pagamento dell'imposta regionale sulla concessione mineraria dal 1998 al 2003" (a) perché "con esso non viene assunto alcun provvedimento nei confronti della società, ma viene motivatamente ritenuta infondata e non meritevole di accoglimento la memoria presentata dalla SCL, e quindi è sostanzialmente un atto confermativo di quello originario" e (b) perché "la richiesta di riesame di un provvedimento della pubblica amministrazione non è alternativa alla presentazione del ricorso giurisdizionale".
Secondo la Commissione Tributaria Regionale, quindi, essendo "il provvedimento o atto impositivo impugnabile nel merito avanti il giudice tributario il precitato avviso di accertamento del 28.11.2003, e non la comunicazione di rigetto della memoria difensiva" ("fase eventuale, facoltativa e interlocutoria del procedimento, diretta a segnalare eventuali errori della pubblica amministrazione, correggibili in sede di autotutela"), "la società avrebbe dovuto presentare, congiuntamente a tale domanda di riesame, ricorso alla Commissione

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