Cass. pen., sez. V, sentenza 29/12/2022, n. 49427

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/12/2022, n. 49427
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49427
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: A C I, nato a Catania, il 31/7/1958;
B R, nato a Torino, il 11/1/1967;
avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. A V, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del B limitatamente alla condanna per il reato di cui al capo 21) e per l'inammissibilità nel resto del ricorso del medesimo e di quello dell'Accolla;
udito per l'imputato l'avv. L I e l'avv. V P, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di A C I e B R per i reati tributari, di formazione fittizia del capitale, di associazione a delinquere, di falso del privato in atto pubblico, e di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di bancarotta impropria da operazioni dolose loro rispettivamente ascritti. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece assolto il B per i reati di formazione fittizia del capitale a lui contestati ai capi 42) e 44) perché estinti per prescrizione.

2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati.

2.1 Il ricorso proposto nell'interesse dell'Accolla articola otto motivi.

2.1.1 Con il primo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di associazione a delinquere. Lamenta il ricorrente che i giudici del merito non avrebbero considerato come l'Accolla abbia avuto contatti, peraltro sporadici, con il solo B e le sue segretarie, estranee al sodalizio, senza aver mai incontrato il B, come confermato da quest'ultimo. Difetterebbe dunque tanto il requisito del numero minimo dei partecipi posto dall'art. 416 c.p., quanto l'elemento soggettivo tipico del reato, non avendo avuto l'imputato la consapevolezza di partecipare ad un sodalizio criminale e di aderire al programma criminoso del medesimo. In proposito, peraltro, erroneamente già la sentenza di primo grado, richiamata per relationem da quella d'appello, avrebbe ritenuto che l'imputato abbia agito con dolo eventuale, incompatibile con quello specifico richiesto per la sussistenza del reato. Sul punto la Corte avrebbe poi trascurato le numerose evidenze indicative dell'estraneità dell'Accolla alla presunta associazione pure esposte nel gravame di merito, limitandosi all'acritica condivisione del ragionamento probatorio sviluppato dalla sentenza di primo grado e fondato su risultanze tutt'altro che univocamente indicative dell'intraneità dell'Accolla al sodalizio.

2.1.2 Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito al ritenuto concorso dell'imputato nei reati commessi in esecuzione del programma criminoso dell'associazione. Programma di cui l'Accolla non aveva contezza e che, come dimostrato dall'intercettazione in ambientale di una sua conversazione con il Bontennpo, gli venne rivelato da quest'ultimo soltanto dopo che l'imputato era stato convocato dalla Guardia di Finanza. Difetterebbe dunque in capo all'imputato la consapevolezza di concorrere con altri nella consumazione dei reati fine del sodalizio. Ancora gli stessi vizi vengono dedotti anche con il terzo motivo in merito alla condanna dell'Accolla sia per il reato di cui all'art. 483 c.p., che per quello di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento all'esposizione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali di diverse società. Erroneamente la Corte avrebbe ritenuto sussistente il concorso di reati, ricorrendo invece l'ipotesi di concorso apparente di norme, attesa l'evidente specialità della disposizione penale tributaria.

2.1.3 Con il quarto motivo vengono nuovamente dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità dell'Accolla per i reati di frode fiscale, ritenuta dal giudice dell'appello, attraverso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, a titolo di dolo eventuale, incompatibile con quello specifico richiesto per la sussistenza dei suddetti reati. Inoltre la Corte territoriale avrebbe omesso di affrontare le obiezioni difensive in merito alla regolarità delle scritture contabili delle varie società e dell'impossibilità quindi per l'imputato di rendersi conto della fittizietà dei crediti d'imposta. Analoghi vizi vengono prospettati anche con il quinto motivo in merito alle contestazioni ad oggetto il delitto di cui all'art. 2632 c.c. Trattandosi di reato proprio ed a forma vincolata, la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulle ragioni della sua attribuzione all'Accolla in difetto degli elementi tipici della fattispecie.

2.1.4 Sempre erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono denunziati anche con il sesto e settimo motivo con i quali si lamenta l'omessa confutazione da parte della Corte territoriale delle richieste avanzate con il gravame di merito di derubricare la condotta associativa contestata all'Accolla nel reato di favoreggiamento e di riconoscere nell'imputato la figura dell'autore mediato in riferimento ai reati fine in cui sarebbe concorso. Infine, con l'ottavo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione nella massima estensione all'imputato, nonostante la sua incensuratezza, delle pur riconosciute attenuanti generiche.

2.2 n ricorso proposto nell'interesse del B articola ventidue motivi, che vengono illustrati facendo riferimento per la numerazione alla loro sequenza effettiva e non a quella erroneamente indicata dal ricorrente, incorso in un evidente lapsus calami.

2.2.1 Con il primo deduce violazione di legge eccependo il difetto di motivazione della sentenza di primo grado in quanto meramente riproduttiva dell'apparato argomentativo dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti dell'imputato. In proposito in maniera meramente assertiva la Corte territoriale avrebbe rigettato l'analoga eccezione formulata con il gravame di merito sostenendo che il G.u.p. ha contestualmente proceduto ad un'autonoma disamina delle fonti di prova traendone proprie conclusioni e valutazioni. Infatti l'autonoma valutazione da parte del giudice di prime cure sarebbe stata compendiata in espressioni generiche prive di una effettiva rielaborazione critica della piattaforma probatoria.

2.2.2 Con il secondo motivo vengono denunziati vizi di motivazione in merito ai reati di bancarotta contestati ai capi 1), 2) e 5) dell'imputazione in riferimento al fallimento delle società Allinox, Full Energy e Space Trading. In proposito la Corte territoriale non avrebbe anzitutto confutato i rilievi svolti in relazione ai suddetti capi con il gravame di merito, limitandosi a motivare sul punto per relationem alla pronunzia di primo grado. Il ricorrente lamenta inoltre il malgoverno delle regole di valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato B e dei testi Bordia e Nicosia in merito alle presunte direttive gestionali impartite dal B. In proposito la sentenza non avrebbe considerato le plurime smentite al racconto del B emergenti dagli atti, peraltro in più punti contraddittorio e inverosimile. In particolare il tentativo del coimputato di apparire come subalterno al B contrasterebbe con quanto riferito da altri imputati non considerate dalla Corte. Né, come sostenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni del B troverebbero un valido riscontro in quelle delle due testimoni citate in precedenza, il cui narrato è stato valutato lineare e genuino senza considerare le obiezioni difensive sulla tenuta logica di quanto riferito dalle propalanti, logicamente non conciliabile con il fatto che il B, come ammesso dallo stesso B, passava molto tempo all'estero e con la mancata convergenza di tale narrato con quello dell'Accolta e della Giolito. Non di meno le fonti valorizzate dalla sentenza si sarebbero limitate a menzionare in maniera generica le direttive e gli ordini asseritamente ricevuti dall'imputato, senza mai precisarne il contenuto e le modalità di trasmissione. Del tutto inconferenti sarebbero, inoltre, gli ulteriori elementi di riscontro alle dichiarazioni del B evocati dal giudice dell'appello, riguardando le vicende relative ad altre società diverse da quelle cui si riferiscono le contestazioni di bancarotta. In ogni caso la Corte non avrebbe saputo individuare quale sarebbe stato l'effettivo contributo causale alla consumazione dei reati. Infatti, quanto alla vicenda della Allinox al B è contestato il ruolo di concorrente esterno nella sua qualità di consulente della società, che però si sarebbe estrinsecato nella mera redazione della dichiarazione fiscale relativa al 2012, laddove le operazioni dolose oggetto di addebito sarebbero state realizzate a partire dal 2005, nonché nell'aver procurato il liquidatore della società, condotta non caratterizzabile nei termini ritenuti dai giudici del merito. Non di meno alcun elemento collegherebbe l'imputato al reato di bancarotta documentale, tanto che la sentenza nemmeno ne farebbe menzione, mentre la cessione del ramo aziendale della fallita, ferma l'assenza della prova di qualsiasi istigazione da parte del B ad effettuarla, non potrebbe ritenersi funzionale alla trasformazione della stessa in una bad company, posto che il relativo prezzo risulta essere stato pagato. Con riguardo al fallimento della Full Energy, di cui il B sarebbe stato amministratore di fatto, le condotte contestategli — ossia l'invio della dichiarazione fiscale e la nomina del liquidatore - non sarebbero atti significativi ai fini dell'attribuzione della suddetta qualifica secondo i consolidati principi giurisprudenziali elaborati in proposito. Né sarebbe sufficiente ad integrare la prova sul punto il fatto che l'amministratore della fallita era soggetto legato all'imputato. E sulla base delle medesime argomentazioni, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta ulteriori vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati tributari contestati ai capi 3) e 4) e commessi nella gestione, per l'appunto, della stessa Full Energy, rilevando altresì, quanto a quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti, come i documenti oggetto della contestazione siano stati reperiti in supporti informatici rinvenuti presso l'abitazione del B. Infine, per quanto riguarda la Space Trading, la responsabilità del B sarebbe stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del B, sulla cui lacunosa valutazione di attendibilità il ricorrente richiama le obiezioni svolte precedentemente, evidenziando come dunque non vi sarebbe alcun elemento idoneo ad addebitare all'imputato un qualche contributo causale alla realizzazione dei fatti di bancarotta contestati.
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