Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2021, n. 26111

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2021, n. 26111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26111
Data del deposito : 27 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

abile sono articolati da pag. 12 in poi e fino a pag. 52 e sono preceduti da un'esauriente esposizione in fatto.Ud. 24/03/2021 PU R.G.N. 11325/2018;
estensore C V 7.1) I motivi non appaiono numerati ma sono contrassegnati da lettere e quindi da ulteriori lettere e numeri e in ordine di proposizione pongono le seguenti questioni: (A.I.a) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1140, commi 1 e 2 e 1158 cod. civ., nonché degli artt. 65, 559 e 560 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione dei principi di elaborazione giurisprudenziale in materia di custodia giudiziaria del bene pignorato e di possesso ad usucapionem con riferimento alla regola di «netta differenziazione tra debitore-custode e debitore-esecutato». Il mezzo sviluppa la censura ulteriormente (A.I.b) a pag. 21 e segg., e viene dedotta l'illegittimità della sentenza in punto di valutazione della continuazione del possesso per l'usucapione del bene pignorato, ove correttamente indirizzata nei confronti del debitore-esecutato. 7.2) Il mezzo di cui alla lett. A prosegue (A.I.b.1) deducendo, quindi, violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) degli artt. 832, 1140, 1158, 2740 e 2910 cod. civ. e violazione dei principi di formazione giurisprudenziale che sanciscono la continuazione del possesso in capo al debitore pignorato. 8) L'ulteriore mezzo (B) deduce: (B.I) illegittimità della pronuncia per non avere dichiarato inammissibile l'appello per inefficace contestazione della divisata durata ventennale del possesso, come reputata in prime cure e quindi per violazione degli artt. 100, 342 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. 8.1) Nel prosieguo (B.II) il motivo deduce: illegittima datazione dell'inizio del possesso del C utile all'usucapione solo dagli ultimi mesi dell'anno 1989 e non anche alternativamente a marzo 1987 come in prime cure;
nullità della sentenza per difetto di motivazione (violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.Ud. 24/03/2021 PU R.G.N. 11325/2018;
estensore: C V dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 111, comma 6, Cost, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. 8.2) Il motivo propone quindi (B.III) censura relativa all'illegittima considerazione, al fine della verifica del compimento del ventennio ritenuto indispensabile all'usucapione, della sola situazione possessoria maturata sino alla data della proposizione della domanda riconvenzionale del C in giudizio (effettuata in data 3 marzo 1989), con esclusione della considerazione dell'ulteriore protrazione del medesimo possesso nel corso del giudizio e quindi (B.III.i) nullità della sentenza per difetto di motivazione, violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 111, comma 6, Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e prosegue (B.III.ii) affermando nullità della sentenza (violazione degli artt. 112 e 161 nonché 329 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, ancora (B.III.iii) violazione del divieto della cd. terza via, nella duplice prospettiva: (B.III.iv) a] violazione degli artt. 832, 1140 e 1158 cod. civ. nonché degli artt. 112, 167, 183, 189 cod. proc. civ. e violazione dei principi di elaborazione giurisprudenziale circa la natura autodeterminata delle domande volte al riconoscimento della proprietà e i conseguenti effetti in tema di poteri cognitivi del giudice nonché circa la rilevabilità e deducibilità dei fatti sopravvenuti alla domanda, afferenti alla medesima situazione sostanziale oggetto della lite, in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. nonché b] violazione e falsa applicazione degli artt. 1165 e 2943 cod. civ. e detta censura viene ulteriormente bipartita in un aspetto processuale e in un aspetto sostanziale.Ud. 24/03/2021 PU R.G.N. 11325/2018;
estensore: C V 9) Il nucleo fondamentale della causa ruota sull'effettiva sussistenza, in capo a S C, di un possesso idoneo all'usucapione, per il termine ventennale richiesto dalla legge. La sentenza impugnata risulta motivata sulla base di un distinto ordine di considerazioni. 9.1) La Corte d'appello di Catanzaro afferma che dalla trascrizione del pignoramento (21/12/1990) momento in cui il C S venne nominato, e comunque, incontestabilmente, divenne custode del bene immobile pignorato, ai sensi dell'art. 559, comma 1, cod. proc. civ., egli non poteva più dirsi possessore dell'immobile nel senso di cui all'art. 1158 cod. civ., in quanto, come risulta dall'art. 560, comma 3, cod. proc. civ., il custode, al fine del compimento di atti di disposizione del bene deve chiedere l'autorizzazione al giudice dell'esecuzione e, quindi, non esercita (più, se in precedenza lo aveva fatto) una signoria sul bene quale quella del proprietario, o meglio, a immagine del proprietario e ciò si riverbera anche all'esterno, con la conseguenza che alla data di trascrizione del pignoramento egli non esercitava alcun possesso utile ai fini del compimento dell'usucapione (ciò è ben esplicato dal giudice dell'appello territoriale alle pagg. 8, 9 e 10). La Corte afferma che da detta data (21/12/1990) la disponibilità del bene da parte del custode non integra gli estremi del possesso utile ad usucapire. 9.1.2) L'affermazione della Corte territoriale non appare del tutto persuasiva, in quanto l'attribuzione del compito di custode è sovente effettuata in favore del proprietario del bene sottoposto ad esecuzione, ossia del debitore, come l'art. 559 cod. proc. civ. consente e l'esercizio delle attribuzioni gestorie quale proprietario, almeno nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, è consentita al proprietario nominato custode anche a seguito dell'intervenuto Ud. 24/03/2021 PU R.G.N. 11325/2018;
estensore C V pignoramento, essendo necessaria l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione per atti specifici, quali la concessione in locazione del bene (art. 560, comma 1, cod. proc. civ., o la cessione del contratto di affitto agrario: Cass. n. 06602 del 14/07/1994 Rv. 487392 - 01), con la conseguenza che altri atti, tipici dello statuto proprietario, e utili ai fini dell'usucapione, possono ritenersi comunque allo stesso consentiti. 9.2) La Corte territoriale ha, nondimeno, escluso che il C fosse diventato proprietario per intervenuta usucapione sulla base di un autonomo ragionamento decisorio — indipendente dalla rilevanza del pignoramento ai fini dell'interruzione del tempo necessario a usucapire — non adeguatamente inciso dalle plurime censure formulate in ricorso. Giusta quanto si espone in prosieguo la motivazione della Corte territoriale non costituisce, come esplicitamente afferma il difensore del C, una «illegittima motivazione concorrente» in quanto essa cade su punti decisivi della controversia conoscibili d'ufficio dal giudice. 9.2.1) Le prospettazioni relative al mancato computo, ai fini dell'usucapione, del periodo successivo alla proposizione della domanda in via riconvenzionale, di accertamento dell'intervenuta usucapione (il ventennio decorrerebbe, nell'affermazione censoria del C dagli ultimi mesi del 1989 e si protrarrebbe fino a oltre il 03/03/2009, data di proposizione della domanda in riconvenzione di accertamento dell'intervenuta usucapione e dovrebbe comprendere anche il periodo di pendenza del giudizio) è, invero, del tutto fuori centro rispetto all'affermazione svolta dalla Corte di Appello, a pag. 11, in modo incidentale, ma comunque con decisiva valenza, secondo la quale: il periodo ventennale utile ad usucapire deve essere Ud. 24/03/2021 PU R.G.N. 11325/2018;
estensore: C V compiuto al momento della proposizione della domanda e la sua (in)sussistenza deve essere accertata d'ufficio dal giudice indipendentemente dalla prospettazione in via di eccezione, trattandosi di mera difesa. La detta statuizione è coerente con l'orientamento, oramai costante, di questa Corte (giurisprudenza consolidata: Cass. n. 05487 del 20/11/2004, massimata Rv. 571285 - 01): «La questione della durata del possesso quale presupposto dell' usucapione, comunque e in qualunque momento sollevata dal convenuto, non integra gli estremi ne' dell'eccezione riconvenzionale (in quanto il convenuto stesso non oppone al diritto fatto valere dall'attore un proprio
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