Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/09/2004, n. 18601
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P E - Presidente -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. F N - Consigliere -
Dott. F G - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e L'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, sono elettivamente domiciliati;
- ricorrenti -
contro
T E, nato a Corno il 17 febbraio 1944 e residente nel Regno Unito, rappresentato e difeso dall'Avv. G B e domiciliato nel suo studio di Roma, Via Federico Cesi 72;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 101/20/00 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino, sez. 20, il 7 dicembre 2000 e depositata il 23 gennaio 2001. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/06/04 dal Relatore Cons. Dott. G M;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato dello Stato P che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva istanza il Sig. Tarsis chiedeva il rimborso di lire 45.928.000 quale maggiore imposta versata a titolo di IRPEF/ILOR per l'anno 1993, ritenendola non dovuta ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge 413/91 giacché riferita a immobili di interesse
storico-artistico dati in locazione.
Dinanzi al silenzio rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente presentava ricorso, con atto datato 27 marzo 1997, alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara.
Si costituiva l'Officio sostenendo l'inapplicabilità della legge 413/91 agli immobili di interesse storico-artistico locati- a terza
persona.
La Commissione, con sentenza 322 del 27 ottobre 1999, accoglieva il ricorso del contribuente.
Avverso detta sentenza l'Ufficio si appellava dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Torino reiterando il gravame già proposto in primo grado. La Commissione, con sentenza 101/20/00 depositata il 23 gennaio 2001, confermava la decisione dei giudici di prime cure e rigettava le doglianze del Ministero.
Avverso detta sentenza ricorreva l'Amministrazione per Cassazione con un unico motivo e presentava memoria.
Resisteva con controricorso il contribuente.
Questa Corte, all'udienza del 31 ottobre 2003, rilevato che con ordinanza dell'11 novembre 2002 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. Il, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 limitatamente alla parte in cui consente che il reddito
imponibile dell'immobile locato sia determinato sempre mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, e non invece del reddito effettivo ovvero dei canoni percepiti, sia pure con le riduzioni di cui ad altre tipologie di immobili, riteneva opportuno rinviare a nuovo ruolo la causa in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo il Ministero ha lamentato la "violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 34, 129, comma s secondo, 134 del DPR 917/1986, recante testo unico sulle imposte dirette - Art. 51, comma secondo, della L. 413/1991 - Art. 12 preleggi - Art. 360 n. 3 c.p.c.". L'Amministrazione ritiene che la disposizione contenuta nel
secondo comma dell'art. 11 della L. 413/1991 non comporti deroga al criterio del canone locativo maggiore previsto dal Testo Unico sulle Imposte Dirette.
In particolare il Ministero, basandosi sulla lettura congiunta della norma in esame con quella di cui alla lettera h) del primo comma della stessa legge che - sostituendo il secondo comma dell'art. 129 del DPR 917/1986 - riconferma il principio della predominanza del
minore canone locativo "legale" e precisa le riduzioni da applicare al medesimo canone per, individuare il reddito tassabile, ritiene che la norma in esame non sottragga i proprietari di beni rivalutati ex lege 1089/1949 dal pagamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione percepiti.
Il ricorso è infondato.
Con sentenza n. 346 del 24 novembre 2003, depositata il 28 novembre successivo, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
D'altro canto è giurisprudenza consolidata, per il cui superamento non sono stati addotti motivi nuovi o diversi da quelli già in precedenza scrutinati e disattesi, che in tema di imposte sui redditi, l'art. 11, comma 2, l. 30 dicembre 1991 n. 413 - il quale stabilisce che "in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti d'interesse storico ed artistico ai sensi dell'art. 3 l. 1^ giugno 1939 n. 1089, è determinato mediante l'applicazione della minore tra
le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato - deve essere inteso come norma recante l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore" (ex multis, Cass. 12790/2001 - Cass. 2442/1999). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.