Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/12/2022, n. 37955
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18029/2016R.G. proposto da C G, con domicilio eletto in Roma, via Tommaso d’Aquino n. 116, presso lo studio dell’avvocato A Z , rappresentatae difesa dall’avvocato M P;
–ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia;
e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., con domicilio eletto in Roma, via Benaco n. 5, presso lo studio dell’avvocato M C M, rappresentata e difesa dall’avvocato F B;
–controricorrenti – Successione Donazioni Tributi avverso la sentenza n. 33/2016, depositata il 14 gennaio 2016, della Commissione tributaria regionaledi Abruzzo;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022, dal Consigliere dott. L P;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. C M, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso nonché dei motivi di ricorso dal quarto al nono, nel resto, e comunque, rigettarsi ilricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 33/2016, depositata il 14 gennaio 2016, la Commissione tributaria regionale di Abruzzo ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 032 2012 00052857 88) emessa dietro iscrizione a ruolo delle imposte (di successione, ipotecaria e catastale, Invim) dovute dalla contribuente in relazione alla dichiarazione di successione in morte di R F. 1.1 –A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - l’avviso di liquidazione delle imposte era stato notificato alla contribuente in data 31 luglio 2007, così che, in difetto della relativa impugnazione, il credito erariale si era consolidato con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso proposti in relazione (piuttosto che a vizi propri della cartella) all’esercizio del potere impositivo, ed alla connessa fattispecie costitutiva;
- nemmeno sussistevano i denunciati vizi della cartella di pagamento, -che esponeva le imposte dovute, e le relative sanzioni, - né trovava applicazione, con riferimento alle imposte indirette, la causa di decadenza correlata alla (tardiva) notifica della cartella di pagamento. 2. - C G ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di nove motivi , ed ha depositato memoria ;
l’ Agenzia delle Entrate, ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., resistono con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 4 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. –La ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1.1 -col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n n . 3 e 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 112, 324 e 342 cod. proc. civ., ed all’art. 2909 cod. civ., deducendo, in sintesi, che, in difetto di specifico motivo di appello sul punto, il giudice del gravame, -che così aveva pronunciato «su aspetti non oggetto di specifica impugnazione», per di più datando al 31 luglio 2007una notifica che nell’atto di appello si riconduceva, diversamente, alla data del 31 dicembre 2007,- avrebbe dovuto rilevare il passaggio in giudicato dell’accertamento operato dal giudice di prime cure, secondo il quale la cartella di pagamento era stata emessa «in assenza del prodromico avviso di accertamento in violazione dell’art. 37 d.lgs. 346/1990»;
1.2 –il secondo complesso motivo espone la denuncia: -di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3,cod. proc. civ.;-di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ.;
- di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.;
-si assume, così, che: -essa esponente aveva sempre contestato l’omessa notifica di un avviso di liquidazione delle imposte, né controparte aveva dato conto di una siffatta notifica;
-il giudice del gravame, rilevando l’intervenuta notifica dell ’avviso di liquidazione, - peraltro nella erronea data del 31 luglio 2007, - non aveva tenuto conto nè di detta contestazione né del difetto di un riscontro probatorio della rilevata notifica rispetto alla quale rilevava, peraltro, l’onus probandia carico dell’amministrazione ;
1.3 – il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, c. 1, assumendo la ricorrente che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello per difetto di specifici motivi, l’atto di controparte essendosi risolto nella riproposizione di «rilievi già invocati e respinti dai Giudici di Chieti»;
1.4 –il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di
–ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia;
e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., con domicilio eletto in Roma, via Benaco n. 5, presso lo studio dell’avvocato M C M, rappresentata e difesa dall’avvocato F B;
–controricorrenti – Successione Donazioni Tributi avverso la sentenza n. 33/2016, depositata il 14 gennaio 2016, della Commissione tributaria regionaledi Abruzzo;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022, dal Consigliere dott. L P;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. C M, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso nonché dei motivi di ricorso dal quarto al nono, nel resto, e comunque, rigettarsi ilricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 33/2016, depositata il 14 gennaio 2016, la Commissione tributaria regionale di Abruzzo ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 032 2012 00052857 88) emessa dietro iscrizione a ruolo delle imposte (di successione, ipotecaria e catastale, Invim) dovute dalla contribuente in relazione alla dichiarazione di successione in morte di R F. 1.1 –A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - l’avviso di liquidazione delle imposte era stato notificato alla contribuente in data 31 luglio 2007, così che, in difetto della relativa impugnazione, il credito erariale si era consolidato con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso proposti in relazione (piuttosto che a vizi propri della cartella) all’esercizio del potere impositivo, ed alla connessa fattispecie costitutiva;
- nemmeno sussistevano i denunciati vizi della cartella di pagamento, -che esponeva le imposte dovute, e le relative sanzioni, - né trovava applicazione, con riferimento alle imposte indirette, la causa di decadenza correlata alla (tardiva) notifica della cartella di pagamento. 2. - C G ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di nove motivi , ed ha depositato memoria ;
l’ Agenzia delle Entrate, ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., resistono con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 4 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. –La ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1.1 -col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n n . 3 e 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 112, 324 e 342 cod. proc. civ., ed all’art. 2909 cod. civ., deducendo, in sintesi, che, in difetto di specifico motivo di appello sul punto, il giudice del gravame, -che così aveva pronunciato «su aspetti non oggetto di specifica impugnazione», per di più datando al 31 luglio 2007una notifica che nell’atto di appello si riconduceva, diversamente, alla data del 31 dicembre 2007,- avrebbe dovuto rilevare il passaggio in giudicato dell’accertamento operato dal giudice di prime cure, secondo il quale la cartella di pagamento era stata emessa «in assenza del prodromico avviso di accertamento in violazione dell’art. 37 d.lgs. 346/1990»;
1.2 –il secondo complesso motivo espone la denuncia: -di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3,cod. proc. civ.;-di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ.;
- di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.;
-si assume, così, che: -essa esponente aveva sempre contestato l’omessa notifica di un avviso di liquidazione delle imposte, né controparte aveva dato conto di una siffatta notifica;
-il giudice del gravame, rilevando l’intervenuta notifica dell ’avviso di liquidazione, - peraltro nella erronea data del 31 luglio 2007, - non aveva tenuto conto nè di detta contestazione né del difetto di un riscontro probatorio della rilevata notifica rispetto alla quale rilevava, peraltro, l’onus probandia carico dell’amministrazione ;
1.3 – il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, c. 1, assumendo la ricorrente che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello per difetto di specifici motivi, l’atto di controparte essendosi risolto nella riproposizione di «rilievi già invocati e respinti dai Giudici di Chieti»;
1.4 –il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi