Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/08/2022, n. 31405

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/08/2022, n. 31405
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31405
Data del deposito : 23 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAROUBI KARIM nato il 10/09/1990 avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIAdàro avviso alle arti• i udita la relazione svolta dal Consigliere M R;
) « RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. art. 444 cod. proc. pen., a K K la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per due delitti di furto pluriaggravato e per il reato di porto di oggetto idoneo ad offendere, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti;
- che il ricorso dell'imputato, che si duole della erronea qualificazione del reato di porto di oggetto idoneo ad offendere, dovendo trovare applicazione l'art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, è manifestamente infondato, atteso che il citato terzo comma non prevede una ipotesi di reato autonoma, ma una mera attenuante;
- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
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