Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2012, n. 833

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A norma dell'art. 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, fra l'altro nei settori dei servizi alla persona e alla comunità. Nell'ambito di tale competenza devono essere ricondotti anche i provvedimenti finalizzati a tutelare la salubrità e l'igiene del territorio comunale e dei suoi cittadini, eventualmente contemperando il diritto allo svolgimento di un'attività imprenditoriale con l'interesse pubblico al mantenimento di un ambiente integro; in questo caso, ove i provvedimenti influiscano sulla qualità di vita dei cittadini in rapporto alla salubrità del territorio, essi incidono sui diritti soggettivi dei singoli degradandoli a interessi legittimi, sicché l'impugnazione di tali provvedimenti è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Fattispecie relativa a provvedimento col quale l'amministrazione comunale aveva imposto ad un privato coltivatore di funghi di confinare in luogo chiuso le attività di preparazione e movimentazione dello stallatico, per evitare esalazioni moleste).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2012, n. 833
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 833
Data del deposito : 23 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. R L A - Presidente Sezione -
Dott. S S - rel. Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7144-2011 proposto da:
FUNGOROBICA S.R.L. - SOCIETÀ AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 2, presso lo studio dell'avvocato C G, rappresentata e difesa dagli avvocati FERRARIO ANNA LAURA, INVERNISSI ROBERTO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
COMUNE DI CENATE SOTTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato V D, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A D L, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
REGIONE LOMBARDIA, AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, MANENTI MONICA;

- intimati -

avverso la decisione n. 6693/2010 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, depositata il 14/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

uditi gli avvocati Anna Laura FERRARIO, Roberto INVERNIZZI, Donella RESTA per delega dell'avvocato Diego Vaiano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso, A.G.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Cenate Sotto, in relazione a proteste di cittadini originate da esalazioni ed odori molesti provenienti dalla attività della s.r.l. Fungorobica, che produceva e commercializzava funghi freschi e conservati nel territorio del suddetto Comune, con nota del 26-7-2005 comunicava di avere aperto un procedimento volto a verificare "l'impatto dell'attività sulla salubrità ed igiene dell'abitato e la sua compatibilità con il tessuto urbanistico esistente", chiedendo di acquisire una lunga serie di documenti attestanti la regolarità degli impianti e delle modalità di svolgimento dell'attività;
il suddetto Comune successivamente con nota del 31-1-2006 chiedeva alla ASL di Bergamo di disporre una verifica aggiornata circa il rispetto della normativa comunitaria da parte della predetta società, rimandava all'esito di detta verifica ogni valutazione sulla compatibilità ambientale dell'attività svolta, e chiedeva alla Fungorobica di presentare entro 30 giorni un progetto esecutivo per il confinamento in ambiente chiuso delle attività di conferimento, preparazione e movimentazione dello stallatico e del materiale compostabile.
La società Fungorobica impugnava detti atti con domanda di risarcimento danni dinanzi al TAR della Lombardia che accoglieva l'assunto della ricorrente, configurando l'atto del 31-1-2006 come ordinanza contingibile ed urgente inficiata da elementi di illogicità ed ambiguità.
A seguito di impugnazione da parte del Comune di Cenate Sotto il Consiglio di Stato con

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