Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2024, n. 8907
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Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 720/2017 Numero sezionale 3203/2023 Numero di raccolta generale 8907/2024 Data pubblicazione 04/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto composta dai magistrati: M M - Presidente - PROPRIETÀ GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - PATRIZIA PAPA - Consigliere rel.- Ud. 12/10/2023 - PU ANTONIO SCARPA - Consigliere - R.G.N. 720/2017 DANILO CHIECA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 720 – 2017 proposto da: EST s.r.l., in persona del pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 268/A, presso lo studio dell'avv. G C, rappresentata e difesa dall'avv. C G e G G, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
- ricorrente e controricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO ALESI AMEDEO E FIGLI s.p.a., in persona dei curatori D L e M P, elettivamente domiciliato in San Benedetto del Tronto, presso lo studio dell'avv. P V dal quale Numero registro generale 720/2017 Numero sezionale 3203/2023 Numero di raccolta generale 8907/2024 Data pubblicazione 04/04/2024 è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
- controricorrente e ricorrente incidentale – e
contro
ALESI STEFANO
- intimato -
avverso la sentenza n. 426/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 31/3/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
sentito il Pubblico ministero nella persona del sostituto Procuratore generale FULVIO TRONCONE che ha concluso per il rigetto del ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 24/7/1992, S A convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, la A A e F s.p.a. (di seguito A s.p.a.), di cui era socio e creditore, e la EST s.r.l., chiedendo fosse dichiarata la nullità per simulazione assoluta del contratto di trasferimento, stipulato per atto pubblico del 15/3/1991, con cui la prima società aveva venduto alla seconda un'area sita in Ascoli Piceno, località Monteverde di mq 7773, distinta nel nuovo catasto terreni al foglio76, p.lle 851, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 268, 780, 796;
in subordine, chiese fosse dichiarata l'inefficacia, nei suoi confronti, della vendita, ex art. 2901 cod. civ.. L'attore rappresentò che aveva stipulato, in data 4/7/1985, con tutti i soci di A s.p.a., una transazione, con cui era stato previsto il trasferimento della titolarità del 50% delle azioni a lui stesso, da alcuni Ric. 2017 n.720 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -2- Numero registro generale 720/2017 Numero sezionale 3203/2023 Numero di raccolta generale 8907/2024 Data pubblicazione 04/04/2024 soci, verso corrispettivo di prezzo per una parte e, per il residuo, con l'obbligo della società di rifondergli un'anticipazione di denaro e che, con sentenza n. 276/90, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva integralmente accolto la sua domanda di adempimento;
sostenne, quindi, che l'amministratore unico di Est s.r.l., Gianfranco A e sua moglie R C B, amministratrice di A s.p.a., avessero inteso eludere le statuizioni della suddetta sentenza n.276/90, depauperando il patrimonio della società.
1.1. La A s.p.a. si costituì in persona dell'amministratrice R C B, resistendo alla domanda;
Est s.r.l. eccepì il difetto di legittimazione attiva di S A. Nel corso del giudizio, con provvedimento del 19/9/2003 del Tribunale di Ascoli Piceno, A s.p.a. era posta in liquidazione giudiziale e il liquidatore, nominato dal Tribunale a seguito della revoca dell'amministratrice, si costituiva in giudizio e, con comparsa del 18/3/2005, aderiva alle domande di S A e, per quel che qui ancora rileva, chiedeva pure di dichiarare la nullità dell'atto di trasferimento ex art. 1418 cod. civ. o, in subordine, di annullarlo ex art. 1394 cod. civ.. 1.2. Con sentenza parziale n.132/2006, depositata il 21/2/2006, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettò l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di S A;
quindi, con sentenza definitiva n. 698/2011, accolse la domanda, dichiarando la simulazione assoluta del contratto di vendita.
2. Con sentenza n. 426/2016, la Corte d'appello di Ancona, adita in appello da Est s.r.l., rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione per genericità proposta da S A e di tardività dell'appello avverso la sentenza parziale, proposta dalla A s.p.a. in liquidazione, dichiarò il difetto di legittimazione attiva di S A;
quindi, per quel che qui ancora rileva, ritenuto che la Ric. 2017 n.720 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -3- Numero registro generale 720/2017 Numero sezionale 3203/2023 Numero di raccolta generale 8907/2024 Data pubblicazione 04/04/2024 EST s.r.l. avesse accettato il contraddittorio sulle domande formulate dal curatore nella comparsa del 18/3/2005, riproposte in appello, ex art. 346 cod. proc. civ., in parziale riforma della sentenza definitiva impugnata, rigettò la domanda di simulazione proposta dal liquidatore per mancanza di prova, non essendo utilizzabile dalle parti del contratto (e il liquidatore era rappresentante della società, non soggetto terzo) né la prova per testi né la prova per presunzioni dell'accordo simulatorio;
accolse, quindi, la domanda di nullità per conflitto di interessi, compensando interamente le spese perché ritenne sul punto che nessun prezzo fosse stato preteso e riscosso per la vendita da A spa;
il denaro utilizzato per il pagamento – peraltro parziale – riportato in contratto, infatti, era stato in realtà ricavato dal contestuale versamento, da parte della stessa A s.p.a. all'amministratore unico di EST s.r.l., Gianfranco A, di un pari importo a titolo di pretesi crediti professionali che, invece, all'epoca risultavano oggetto di rinuncia.
3. Avverso questa sentenza, Est s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sette motivi;
la Curatela del Fallimento A s.p.a. (dichiarato dopo la sentenza di appello, in data 15/12/2015), destinataria della notifica del ricorso, ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. S A non ha svolto difese. Il Pubblico ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie e chiesto, con tre successive istanze del 14/2/22, 22/6/22 e 6/10/23, il rinvio della decisione in pendenza di trattative;
il Collegio, in considerazione della data di iscrizione a ruolo della causa e dell'infruttuosità del lungo tempo già concesso allo scopo tra la prima istanza di rinvio e l'ultima, dopo la trattazione in pubblica udienza, ha pronunciato la presente sentenza. Ric. 2017 n.720 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -4- Numero registro generale 720/2017 Numero sezionale 3203/2023 Numero di raccolta generale 8907/2024 Data pubblicazione 04/04/2024 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., Est s.r.l. ha lamentato la violazione degli artt. 183, 184 189 cod. proc. civ. nella loro formulazione precedente l'entrata in vigore della legge 353/1990 e art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello accolto la domanda di annullamento dell'atto per conflitto di interessi, proposta in corso di causa dalla A A e F s.p.a., nonostante l'eccepita tardività, ritenendo erroneamente che sulla