Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/10/2018, n. 25545
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In materia previdenziale, l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare, in caso di decadenza dal diritto al versamento della contribuzione agevolata ex art. 53 del d.lgs. n. 276 del 2003, avendo natura di sanzione civile e carattere sussidiario, attesa la sussistenza di un vincolo di dipendenza funzionale tra la sanzione e l'omissione contributiva cui inerisce, consegue automaticamente al mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato dovuta l'intera contribuzione ma non applicabili le sanzioni relativamente ad un apprendista che non aveva partecipato alla formazione esterna).
Sul provvedimento
Testo completo
12 OTT, 2018 T IT IR D E T N E S E - L U O B E 25545/18 AULA 'B' T N E S E E N IO Z A R T IS Oggetto REPUBBLICA ITALIANA G E R E T EN S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI R.G. N. 13789/2013 CASSAZIONE Cron. 25545 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 03/07/2018 Presidente PU Dott. UMBERTO BERRINO Dott. ROBERTO RIVERSO Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere Dott. DA CALAFIORE Rel. Consigliere ConsigliereDott. ROBERTO BELLE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13789-2013 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA INPS elettivamente domiciliato in SOCIALE ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'Avvocatura centrale dell'Istituto e l'avvocato A S, che 10 2018 rappresenta e difende unitamente agli 2731 avvocati CARLA D'ALOISIO, L MTO, EMANUELE DE ROSE;
- ricorrente -
nenche
contro
R L e MIELEDUE DI RAFFAELLI LEONELLO & C SNC ;
intimati avversO la sentenza n. 1122/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/11/2012, R.G.N. 1077/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere Dott. DA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Antonino Sgroi . r.g.n. 13789/2013 Fatti di Causa 1. Con sentenza n. 1122/2012, la Corte d'appello di Firenze, avverso la sentenzaaccogliendo parzialmente l'appello dell'Inps avverso la del Tribunale di Pistoia-di accoglimento dell'opposizione proposta da Mieledue di Raffaelli Leonello & c. s.n.c. avverso la cartella con la quale l'Inps aveva preteso il pagamento della intera contribuzione e delle sanzioni derivanti dalla decadenza dalle agevolazioni contributive relative ad un apprendista che non aveva partecipato alla formazione esterna, ha dichiarato dovuta l'intera contribuzione ma non applicabili le sanzioni previste dall'art. 53 d.lgs. n. 276 del 2003. 2. La Corte d'appello, posto che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che l'art. 53 del d.lgs. n. 276/2003 aveva fissato il principio che non qualsiasi inadempimento datoriale è rilevante, ma solo quello che impedisce la realizzazione della finalità formativa, e che l'INPS non aveva provato il mancato raggiungimento delle stesse finalità formative, pur in difetto di partecipazione del lavoratore alle iniziative formative esterne poste in essere dagli enti preposti, ha ritenuto che : a) fosse addebitabile al solo datore di lavoro la mancata comunicazione al lavoratore dell' iniziativa formativa esterna;
b) la decadenza dalle agevolazioni contributive potesse dipendere solo dalla previsione dell'art. 16, comma 2, I. n. 196 del 1997, secondo cui, ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e proposte formalmente all'azienda da parte dell'amministrazione pubblica competente;
c) in tale ipotesi, posto il carattere autonomo del sistema normativo che regola le conseguenze della mancata 1 r.g.n. 13789/2013 formazione esterna, non potesse essere preteso nulla oltre il pagamento dell'intera contribuzione, restando esclusa la possibilità di irrogare sanzioni.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS con un motivo di censura, mentre la società è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma n.3), cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 16 della legge 196 del 1997 e dell'art. 116, ottavo comma, I. n. 388 del 2000, ritenendosi erronea la sentenza laddove ha negato la sussistenza del diritto dell'Inps a riscuotere le sanzioni civili a seguito della decadenza del datore di lavoro dal diritto al versamento della contribuzione agevolata riferita a contratto di apprendistato.
2. Il motivo è fondato. Occorre premettere che il contratto di apprendistato di cui si discute, per quanto si ricava dal ricorso e dalla sentenza impugnata, fu stipulato il 18 marzo