Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/1986, n. 7186
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La previsione (art. 416 cod. proc. civ.) dell'Obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere, nella stessa memoria, posizione precisa (non limitata ad una generica contestazione) in ordine alla domanda d'indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte attorea sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi i giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposti, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (non soggette alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ.). ( Conf 3796/84, mass n 435763).*
La consulenza tecnica d'ufficio, in quanto preordinata ad aiutare il giudice nella valutazione di elementi o nella soluzione di questioni che comportano specifiche conoscenze in materia extragiuridiche, non può essere disposta per l'acquisizione di fatti e circostanze la cui dimostrazione possa o debba essere fornita - secondo i principi che regolano la prova della parte che li allega; ne', in tal caso, il giudice è tenuto ad una particolare motivazione del diniego dell'ammissione della consulenza stessa. ( V 361/68, mass n 331329; ( Conf, sulla prima parte, 945/77, mass n 384566).*