Cass. pen., sez. I, sentenza 28/12/2018, n. 58483

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/12/2018, n. 58483
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 58483
Data del deposito : 28 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCALZO ALEXANDER nato a VLADIMIR( RUSSIA) il 21/11/1985 avverso l'ordinanza del 01/02/2018 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/saigite le conclusioni del PG i ?A-4-) Uteeekto Cesk--(Utilt Pticiet/:CAC)2A3 ItA'A aM4Libt ‘-tLe A cwinc- Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 1 febbraio 2018 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pronunciando quale giudice dell' esecuzione, disponeva nei confronti del condannato A S la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ed il ripristino della pena sostituita di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 1.100,00 di ammenda, applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con sentenza del 16 gennaio 2014, irrevocabile 1'8 gennaio 2015, emessa dallo stesso Tribunale.

1.1 A fondamento della decisione rilevava che il condannato aveva svolto un solo giorno di lavoro di pubblica utilità, il 15 febbraio 2016, senza essersi più presentato a svolgere l'attività prescritta, nonostante fosse stato appositamente avvisato.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 656 cod. proc. pen., 670 cod. proc. pen., 186, comma 9, del D.Lgs. n. 285 del 1992, 43, comma 2, del D.Lgs. n. 274 del 2000. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione non ha considerato che nel caso di specie l'inizio dell'esecuzione, non si è concretizzato, in quanto era mancata la consegna al condannato dell'ordine di esecuzione, che avrebbe fatto sorgere in capo al destinatario l'obbligo di prestare il lavoro prescritto, così come era mancata la verifica sulla legittimità del titolo esecutivo. Inoltre, è insufficiente il riferimento alla comunicazione inviata a mezzo plico raccomandato il 4 novembre 2015, perché mai ricevuta dal ricorrente e comunque proveniente da autorità che non ha il potere di dare impulso all'esecuzione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Pietro Molino, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va accolto.

1.L'ordinanza impugnata ha offerto soluzione pienamente adesiva alla richiesta del Procuratore della Repubblica senza considerare le vicende esecutive che hanno contrassegnato la posizione dello Scalzo. Per contro, dalla stessa esposizione narrativa esposta nell'ordinanza emerge che: -emessa sentenza di applicazione pena a richiesta delle parti in data 16 gennaio 2014, per il reato di cui all'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. con sostituzione della pena di euro 20.667 di ammenda con quella del lavoro di pubblica utilità per 82 ore, in data 13 gennaio 2015 era stato trasmesso al P.m. l'estratto esecutivo della sentenza stessa e l'U.e.p.e. di Messina aveva sollecitato l'imputato a mettersi in contatto con lo stesso ufficio;
-nel frattempo il Procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per l'omessa applicazione allo Scalzo della pena accessoria della sospensione della patente di guida;
la Corte di cassazione con pronuncia della quarta sezione penale n. 4639 dell'8 gennaio 2015 aveva annullato la sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rinviando sul punto al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che con successiva sentenza n. 1040/2015 del 17/11/2015, divenuta irrevocabile il 2/03/2016,aveva applicato anche la predetta sanzione;
-nelle more il condannato aveva svolto l'attività impostagli in sostituzione della pena inflittagli per un solo giorno il 15/02/2016 per poi interromperla.
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