Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2021, n. 22393

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2021, n. 22393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22393
Data del deposito : 8 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B DO nato a REGGIO CALABRIA il 09/06/1966 avverso il decreto del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere R B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D C, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con il provvedimento indicato in epigrafe, confermava il decreto in data 27 novembre 2013, con il quale era stata applicata nei confronti di D B la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre.

2. Avverso la decisione della Corte distrettuale propone ricorso per cassazione D B tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e mancanza di motivazione in ordine alla verifica del requisito della pericolosità. Deduce che, a supporto della decisione, sono state menzionate condotte sporadiche, verificatesi a notevole distanza di tempo e pertanto del tutto inidonee a rappresentare le condizioni richieste per l'attuale inquadramento nelle categorie indicate dall'art. 1 lett. b) e lett. c), d. Igs. n. 159 del 2011, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione.
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